CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2022
Cassazione n. 29326/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 5/10/2020 della Corte di appello di Messina visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] /. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe che ne aveva confermato la responsabilità per il reato di cui all'art. 392 cod. pen. confermandone la condanna anche al risarcimento danni in favore della parte civile oltre che al pagamento delle spese processuali. Il ricorrente denunciava carenza di motivazione e vizio di violazione di legge sugli elementi costitutivi del reato, erroneamente ritenuti sussistenti in carenza di prova e dei presupposti di fatto. 2. Con memoria prodotta il 22 giugno 2022 l'imputato, ricevuto l'avviso di fissazione dell'odierna udienza, ha trasmesso il verbale di rimessione della querela prodotta dalla persona offesa e parte civile, [OSCURATO:PERSONA] e quello di accettazioneifellag_u_reale insistendo per la dichiarazione di proscioglimento per intervenuta remissione di querela. Nulla le parti hanno concordato sulle spese processuali. 3.Anche in presenza di ricorso destinato, come nel caso in esame, alla dichiarazione di inammissibilità (fatta eccezione per quella conseguente alla tardiva proposizione dell'impugnazione), va rilevato che la remissione di querela intervenuta nel corso del giudizio di cassazione opera come causa di estinzione del reato ed è validamente effettuabile sino a quando non sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna e quindi sino a quando, ai sensi dell'art. 648 cod. proc .pen., comma 2, non sia stata "pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso" (Sez. U., n. 24246, del 25/272004, Rv. 227681; Sez. 2, n. 18680, del 28/4/2010, Rv. 247088; Sez. 2, n. 37688, del 8/7/2014, Rv. 259989). Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 152, primo comma, del codice penale, va, pertanto, dichiarata l'estinzione del reato di cui all'art. 392 cod. pen., in ragione della remissione di querela ritualmente espressa dalla parte civile querelante. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per estinzione del reato a seguito di remissione di querela nonché l'eliminazione delle statuizioni civili, in quanto, come chiarito da questa Corte la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato per tale causa, anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti (Sez. 2, n. 37688 del 8/7/2014, Gustinetti, Rv. 259989, fattìspecie in cui la sentenza impugnata aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato e confermato la condanna per il risarcimento dei danni in favore della parte civile; conf. Sez. 2, n. 18680 del 28/4/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247088). 4.In difetto di diversa pattuizione le spese, come per legge, vanno poste a carico del querelato, [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. Elimina le statuizioni civili. Pone le spese processuali a carico del querelato [OSCURATO:PERSONA] deciso il 1 luglio 2022