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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 1215/2025

ECLI:EU:C:2025:7
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CC0536

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

presentate il 9 gennaio 2025 ( 1 ) Causa C‑536/23

[OSCURATO:PERSONA]

contro

[OSCURATO:PERSONA]

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] I (Tribunale del Land, Monaco di Baviera I, Germania)] «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 11, paragrafo 1, lettera b) – Articolo 13, paragrafo 2 – Competenza in materia di assicurazioni – Ambito di applicazione delle norme speciali sulla competenza – Incidente stradale – Azione diretta della parte lesa contro l’assicuratore – Nozione di “parte lesa” – Surrogazione del datore di lavoro nei diritti del suo dipendente vittima dell’incidente – Proposizione dell’azione diretta da parte di uno Stato membro in qualità di datore di lavoro – Luogo in cui è domiciliato l’attore»

I. Introduzione

1. Adottando le norme speciali sulla competenza che il regolamento (UE) n. 1215/2012 ( 2 ) sancisce in materia di assicurazioni, il legislatore dell’Unione ha inteso perseguire l’obiettivo di tutelare la parte più debole ( 3 ).

Mentre l’individuazione di quest’ultima è relativamente agevole quando la controversia vede contrapposte, come avviene il più delle volte, la vittima di un incidente stradale all’impresa di assicurazione del veicolo responsabile di tale incidente, essa può rivelarsi più complicata quando l’azione giudiziaria è proposta dal datore di lavoro della vittima surrogato nei diritti di quest’ultima.

2. Una situazione del genere non è ignota alla Corte, poiché essa ha già dichiarato che dal regolamento n. 1215/2012 risulta che un datore di lavoro, stabilito in un primo Stato membro, che abbia continuato a corrispondere la retribuzione al proprio dipendente, assente in conseguenza di un incidente stradale, e che sia surrogato nei diritti di quest’ultimo nei confronti della società che assicura la responsabilità civile derivante dal veicolo implicato in detto incidente, avente sede in un secondo Stato membro, può, in qualità di «persona lesa» ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 ( 4 ), citare in giudizio tale società di assicurazioni dinanzi ai giudici del primo Stato membro, qualora una simile azione diretta sia possibile ( 5 ).

3. La particolarità del presente rinvio pregiudiziale consiste nel fatto che la persona lesa dall’incidente stradale è una dipendente pubblica e che quindi il datore di lavoro surrogato nei diritti di quest’ultima è uno Stato.

4. Nelle presenti conclusioni, cercherò di spiegare le ragioni per le quali la soluzione già adottata dalla Corte può essere trasposta, senza tradire né la lettera né lo spirito del regolamento n. 1215/2012, all’ipotesi in cui il datore di lavoro che propone l’azione, il quale è incontestabilmente surrogato nei diritti della persona lesa, abbia natura statale.

Nel fare ciò, approfitterò altresì dell’opportunità offerta dal presente rinvio pregiudiziale per chiarire e precisare la giurisprudenza precedente della Corte per quanto riguarda la determinazione della competenza tanto internazionale quanto territoriale del giudice dinanzi al quale una siffatta azione potrà essere proposta, in questo caso particolare in cui il criterio di collegamento, che è quello del domicilio dell’attore, deve essere applicato a uno Stato.

II. Contesto normativo

5. Sono rilevanti, nell’ambito della presente causa, i considerando 15, 16, 18 e 34 nonché l’articolo 1, paragrafo 1, l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012.

6. Occorre inoltre menzionare il capo II, sezione 3, del regolamento n. 1215/2012, intitolato «Competenza in materia di assicurazioni», che comprende gli articoli da 10 a 16 di quest’ultimo.

7. L’articolo 10 di tale regolamento è formulato come segue: «In materia di assicurazioni, la competenza è disciplinata dalla presente sezione, fatti salvi l’articolo 6 e l’articolo 7, punto 5».

8. L’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), di detto regolamento così dispone: «L’assicuratore domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto: a) davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato in cui è domiciliato; b) in un altro Stato membro, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l’attore qualora l’azione sia proposta dal contraente dell’assicurazione, dall’assicurato o da un beneficiario (...)».

9. L’articolo 13, paragrafo 2, del medesimo regolamento prevede quanto segue: «Le disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 sono applicabili all’azione diretta proposta dalla parte lesa contro l’assicuratore, sempre che tale azione sia possibile».

10. Infine, l’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 è così formulato: «Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, una società o altra persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova: a) la sua sede statutaria; b) la sua amministrazione centrale; oppure c) il suo centro d’attività principale».

III. Fatti della controversia principale e questione pregiudiziale

11. Una funzionaria federale che lavora presso l’ufficio di Monaco di Baviera (Germania) del [OSCURATO:PERSONA]- und Markenamt (Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi) è stata vittima di un incidente stradale verificatosi l’8 marzo 2020 in Spagna mentre era in vacanza.

L’auto a noleggio che è entrata in collisione con tale funzionaria mentre quest’ultima circolava in bicicletta era assicurata per la responsabilità civile presso una società di assicurazioni spagnola, la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «società di assicurazioni»).

12. A causa delle lesioni conseguenti a tale incidente, la funzionaria è stata inabile al lavoro dall’8 marzo 2020 al 16 marzo 2020.

Durante tale periodo, il suo datore di lavoro – lo Stato tedesco – ha continuato a versarle la retribuzione.

Con lettera del 25 gennaio 2021, lo Stato tedesco ha chiesto al mandatario designato dalla società di assicurazioni in Germania per la liquidazione dei sinistri ( 6 ) di procedere al rimborso della retribuzione mantenuta, pari alla somma di EUR 1432,77.

Ritenendo che l’incidente fosse stato causato dalla funzionaria, tale mandatario si è rifiutato di pagare.

13. Lo Stato tedesco, agendo sempre in qualità di datore di lavoro, ha quindi proposto dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Monaco di Baviera, Germania) un’azione civile contro la società di assicurazioni chiedendo il pagamento della retribuzione controversa.

Tale società, avendo sede in Spagna, ha eccepito il difetto di competenza internazionale di detto organo giurisdizionale e ha contestato la fondatezza del ricorso.

14. Con sentenza del 16 febbraio 2022, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Monaco di Baviera) ha declinato la propria competenza internazionale.

Tale organo giurisdizionale ha infatti dichiarato che lo Stato tedesco non poteva invocare una competenza basata sull’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e sull’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, poiché tali disposizioni sancirebbero norme derogatorie che devono essere interpretate restrittivamente e il cui beneficio non potrebbe essere esteso a un datore di lavoro qualora quest’ultimo fosse uno Stato.

Dopo aver effettuato una valutazione generale delle esigenze di tutela, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Monaco di Baviera) ha concluso che lo Stato tedesco – che peraltro opera sotto il profilo funzionale anche come organismo di previdenza sociale, segnatamente nell’ambito del regime pensionistico e di malattia – non poteva invocare dette norme.

15. Lo Stato tedesco ha interposto appello dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] I (Tribunale del Land, Monaco di Baviera I, Germania), giudice del rinvio.

Esso sostiene che, in qualità di datore di lavoro della funzionaria, era perfettamente legittimato ad invocare l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, in quanto era subentrato, per effetto di surroga legale, nei diritti al risarcimento del danno vantati dalla funzionaria nei confronti dell’assicuratore del veicolo coinvolto nell’incidente di cui era stata vittima.

Dalla giurisprudenza della Corte relativa alle norme sancite da dette disposizioni ( 7 ) deriverebbe, da un lato, che non si dovrebbe procedere né ad una valutazione caso per caso né a differenziazioni basate sul criterio della posizione di debolezza e, dall’altro, che, al fine di garantire la prevedibilità della competenza, qualsiasi cessionario che agisca a titolo di surrogazione legale, e non in qualità di assicuratore o di organismo di previdenza sociale, dovrebbe poter adire i giudici del domicilio della parte lesa.

16. Dal canto suo, la società di assicurazioni, convenuta nel procedimento principale, sostiene dinanzi al giudice del rinvio che dall’obiettivo di tutela perseguito dall’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e dall’articolo 13 del regolamento n. 1215/2012 risulta che solo una parte che si trovi in una posizione di debolezza rispetto all’assicuratore da essa citato in giudizio potrebbe invocare tale privilegio in deroga al principio generale della competenza dei giudici del domicilio del convenuto.

La Corte avrebbe d’altronde negato tale possibilità sia ad un organismo di previdenza sociale sia a soggetti che esercitano un’attività professionale nel settore delle assicurazioni, indipendentemente dalle loro dimensioni ( 8 ).

La sussistenza di una siffatta posizione di debolezza andrebbe esclusa quando l’attore è uno Stato membro dell’Unione, quindi un ente di diritto internazionale pubblico, a fortiori quando quest’ultimo fornisce prestazioni che, per loro natura, corrispondono a prestazioni di previdenza sociale ed esercita una vigilanza nel settore delle assicurazioni sul proprio territorio, come avverrebbe nel caso della ricorrente nel procedimento principale.

17. Secondo il giudice del rinvio, la fondatezza dell’appello dipende dalla questione se il giudice di primo grado abbia a buon diritto dichiarato la propria incompetenza alla luce dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012.

Esso rileva, a tale riguardo, che tra le parti del procedimento principale è pacifico che lo Stato tedesco intende esercitare, conformemente alle disposizioni del diritto spagnolo applicabili ( 9 ) e in forza di una surrogazione nei diritti prevista dal diritto civile tedesco ( 10 ), un’azione diretta contro la società di assicurazioni nella sua qualità di assicuratore del veicolo coinvolto nell’incidente nel corso del quale la funzionaria è stata ferita.

18. Alla luce degli argomenti addotti da ciascuna delle parti e dello stato della giurisprudenza nazionale ( 11 ), il giudice del rinvio si chiede se uno Stato membro che, in qualità di datore di lavoro, intenta un’azione diretta nei confronti di un assicuratore sulla base di una surrogazione legale nei diritti di un funzionario vittima di un incidente possa avvalersi, nonostante il loro carattere derogatorio, delle norme speciali sulla competenza in materia di assicurazioni previste, a favore della «parte lesa» ( 12 ), dal combinato disposto dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, letti alla luce dei considerando 15 e 18 di tale regolamento.

Detto giudice sottolinea la particolare natura giuridica di tale datore di lavoro nell’ambito del procedimento principale, dato che esso è anche un soggetto di diritto internazionale pubblico. 19.

In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] I (Tribunale del Land, Monaco di Baviera I) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento [n. 1215/2012], in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che anche uno Stato membro dell’Unione europea stesso, quale datore di lavoro, il quale abbia continuato a corrispondere la retribuzione al proprio funzionario inabile (temporaneamente) al lavoro in conseguenza di un incidente stradale e sia surrogato nei diritti che quest’ultimo vanta nei confronti della società stabilita in un altro Stato membro che assicura la responsabilità civile del veicolo implicato in tale incidente, possa, quale “parte lesa” ai sensi della [prima] summenzionata disposizione, citare in giudizio la società assicuratrice davanti all’autorità giurisdizionale del domicilio del funzionario inabile al lavoro, sempreché una siffatta azione diretta sia possibile».

20. Hanno presentato osservazioni scritte lo Stato tedesco, la società assicuratrice, il governo spagnolo e la [OSCURATO:PERSONA].

IV. Analisi

21. Dal combinato disposto dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012 risulta che, qualora un’azione diretta proposta dalla parte lesa contro l’assicuratore sia possibile ( 13 ), l’assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto in un altro Stato membro, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l’attore.

22. Tali disposizioni, specifiche per il settore delle assicurazioni ( 14 ), sanciscono quindi una deroga ( 15 ) al principio generale della competenza dei giudici del domicilio del convenuto ( 16 ), quale risulta segnatamente dal considerando 15, dall’articolo 4, paragrafo 1, e dall’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012.

Risultando più favorevoli all’attore, l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 13, paragrafo 2, di tale regolamento contribuiscono al perseguimento dell’obiettivo di tutela della parte più debole ( 17 ).

23. Nella sua sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte si è pronunciata su un caso prima facie molto simile a quello oggetto della presente causa pregiudiziale.

In tale occasione, essa ha dichiarato che un datore di lavoro, stabilito in un primo Stato membro, che abbia continuato a corrispondere la retribuzione al proprio dipendente, assente in conseguenza di un incidente stradale, e che sia surrogato nei diritti di quest’ultimo nei confronti della società che assicura la responsabilità civile del veicolo implicato in detto incidente, avente sede in un secondo Stato membro, può, in qualità di «persona lesa» ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001, citare in giudizio tale società di assicurazioni dinanzi ai giudici del primo Stato membro, sempre che un’azione diretta sia possibile.

24. Il giudice del rinvio si chiede se sia possibile trasporre tale soluzione nell’ambito della controversia principale, nella quale il datore di lavoro è uno Stato membro.

25. Dal canto suo, la società di assicurazioni sostiene che lo Stato tedesco agisce, nell’ambito del procedimento principale, non già in qualità di datore di lavoro, bensì in qualità di ente di diritto internazionale pubblico.

Orbene, un simile ente non potrebbe invocare le norme speciali sulla competenza previste dal regolamento n. 1215/2012.

26. Tale tesi dev’essere senz’altro respinta.

27. La natura statale del datore di lavoro non può in alcun modo né modificare la natura del procedimento avviato né indebolire la posizione del convenuto.

È pacifico, infatti, che il procedimento principale sia un procedimento di carattere civile.

Se così non fosse, d’altronde, il regolamento n. 1215/2012 non si applicherebbe ( 18 ).

Come afferma lo Stato tedesco nelle sue osservazioni ( 19 ), nell’ambito dell’azione intentata contro la società di assicurazioni si applicano ad esso le medesime norme procedurali.

Esso è tenuto a far valere i propri diritti nei confronti di quest’ultima nell’ambito di un procedimento civile ordinario, come qualsiasi datore di lavoro surrogato nei diritti del suo dipendente.

Lo Stato tedesco deve essere rappresentato da un avvocato e, se del caso, potrà soccombere come qualsiasi altra parte.

Come ha giustamente sostenuto il governo spagnolo nelle sue osservazioni scritte, quando uno Stato membro esercita un’azione in un altro Stato membro in applicazione delle norme sulla competenza previste dal regolamento n. 1215/2012, esso agisce come qualsiasi persona legittimata a farlo ai sensi delle disposizioni di tale regolamento.

28. Contrariamente a quanto sostiene la società di assicurazioni, è proprio nella sua sola qualità di datore di lavoro della vittima dell’incidente stradale che lo Stato tedesco agisce ( 20 ), senza che esso possa invocare alcun privilegio o potere esorbitante dal diritto comune.

Pertanto, ritengo che la situazione di flagrante squilibrio a favore dello Stato datore di lavoro descritta da tale società nelle sue osservazioni debba essere relativizzata, dato che – lo ripeto ancora una volta – lo Stato tedesco non agisce qui in qualità di soggetto di diritto internazionale pubblico che esercita le sue prerogative di potere pubblico ( acta iure imperii ), bensì soltanto e strettamente in qualità di datore di lavoro surrogato nei diritti della sua funzionaria vittima dell’incidente stradale ( acta jure gestionis ).

29. Lo Stato tedesco agisce quindi, nell’ambito del procedimento principale, in qualità di datore di lavoro pubblico.

Orbene, qualora il giudice del rinvio dovesse trasporre la soluzione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] a tale particolare attore, esso ritiene che un siffatto orientamento potrebbe apparire difficilmente conciliabile con altre sentenze della Corte nelle quali quest’ultima avrebbe concretamente verificato l’esigenza di tutela della parte ritenuta più debole prima di farla beneficiare delle norme speciali sulla competenza e avrebbe escluso, in particolare, che un organismo di previdenza sociale o un professionista del settore assicurativo possa avvalersi del forum actoris .

30. In tali circostanze, dovrò anzitutto ritornare dettagliatamente alla giurisprudenza invocata.

Occorrerà poi trarre le conseguenze di tale analisi per il caso particolare in cui il datore di lavoro surrogato sia uno Stato.

Infine, una volta che avrò dimostrato che le norme speciali sulla competenza in materia di assicurazioni, a mio avviso, possono essere invocate dallo Stato tedesco nelle circostanze del procedimento principale, resterà ancora da determinare dinanzi a quale giudice la sua azione debba essere proposta.

A. Lo stato della giurisprudenza pertinente

31. In via preliminare, ricordo che l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012 sono disposizioni ritenute equivalenti all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001, poiché la formulazione delle prime riprende essenzialmente la rispettiva formulazione delle seconde.

Pertanto, l’interpretazione già fornita dalla Corte riguardo alle disposizioni del regolamento n. 44/2001 rimane valida per le disposizioni equivalenti del regolamento n. 1215/2012 ( 21 ).

32. Il giudice del rinvio individua due indirizzi nella giurisprudenza della Corte che, se dovessero essere applicati al caso di specie, porterebbero l’uno alla conclusione secondo la quale uno Stato datore di lavoro non potrebbe avvalersi del forum actoris previsto dalle disposizioni speciali del regolamento n. 1215/2012 in materia di assicurazioni, l’altro alla conclusione esattamente opposta.

33. Con il primo indirizzo, la Corte ha dichiarato, in sostanza, che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 dovevano essere interpretati nel senso che un organismo di previdenza sociale , cessionario ex lege dei diritti della persona direttamente lesa a seguito di un incidente automobilistico, non può promuovere dinanzi al giudice dello Stato membro in cui ha la propria sede un’azione diretta contro l’assicuratore del presunto responsabile dell’incidente, il quale abbia la sua sede nel territorio di un altro Stato membro ( 22 ).

34. La Corte è giunta a tale conclusione al termine di un ragionamento fondato su un’interpretazione sistematica e teleologica del regolamento n. 44/2001 ( 23 ) e su un richiamo del carattere derogatorio delle disposizioni analizzate ( 24 ).

35. Essa ha proseguito dichiarando che «[l]a funzione di tutela assolta da tale disciplina implica che l’applicazione delle norme di competenza speciale (...) non venga estesa a favore di persone per le quali tale protezione è ingiustificata» ( 25 ).

Orbene, nel caso di specie, nessuno aveva sostenuto che l’organismo di previdenza sociale fosse una parte economicamente più debole e meno esperta sul piano giuridico rispetto all’assicuratore e non era giustificata alcuna tutela speciale per quanto atteneva ai rapporti tra professionisti del settore assicurativo ( 26 ).

36. In tal modo, la Corte ha chiaramente affermato che un cessionario ex lege dei diritti della persona direttamente lesa poteva avvalersi delle norme speciali sulla competenza di cui trattavasi, a condizione che tale cessionario potesse essere considerato a sua volta parte debole ( 27 ).

37. A sostegno del proprio ragionamento, la Corte ha infine richiamato la sua giurisprudenza tratta dalla sentenza del 15 gennaio 2004, Blijdenstein ( 28 ), secondo la quale un ente pubblico non può, in forza delle norme speciali sulla competenza previste dalla Convenzione di Bruxelles ( 29 ), proporre dinanzi al giudice dello Stato contraente in cui ha sede un’azione di regresso per il recupero di somme che ha versato, in applicazione del diritto pubblico, ad un creditore di alimenti nei cui diritti verso il debitore di alimenti domiciliato in un altro Stato contraente esso è surrogato, dato che il medesimo ente non è una parte debole rispetto a tale debitore di alimenti ( 30 ).

38. In un altro contesto, la Corte, dopo aver ricordato che «non è giustificata alcuna tutela speciale nei rapporti tra professionisti del settore assicurativo, nessuno dei quali possa essere ritenuto trovarsi in una posizione di debolezza rispetto all’altro» ( 31 ), ha dichiarato che l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che esso non può essere invocato da una persona fisica la cui attività professionale consista nel recupero dei crediti da risarcimento danni presso gli assicuratori, e che valendosi di un contratto di cessione del credito concluso con la vittima di un sinistro stradale promuova un’azione di responsabilità civile nei confronti dell’assicuratore dell’autore di tale sinistro, avente sede in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è domiciliata la persona lesa, dinanzi ad un’autorità giurisdizionale di quest’ultimo Stato membro ( 32 ).

La situazione procedurale di una parte considerata più debole non è pregiudicata da una tale constatazione, poiché si tratta di un rapporto giuridico instaurato tra due professionisti ( 33 ).

Una valutazione caso per caso della questione se un professionista possa essere considerato una «parte più debole» per poter rientrare nella nozione di persona «lesa» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1512/2012, facendo sorgere un rischio di incertezza del diritto, sarebbe in contrasto con l’obiettivo di tale regolamento ( 34 ).

39. Con un secondo indirizzo, la Corte, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], si è pronunciata sulla questione se l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 44/2001, in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 2, di tale regolamento, dovesse essere interpretato nel senso che il datore di lavoro, il quale abbia continuato a corrispondere la retribuzione al proprio dipendente durante l’indisponibilità di quest’ultimo, che è stato vittima di un incidente stradale, può citare in giudizio l’assicuratore della responsabilità civile del veicolo all’origine dell’incidente dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui il datore di lavoro è stabilito, qualora l’azione diretta sia possibile.

40. La Corte ha dichiarato che «un datore di lavoro, stabilito in un primo Stato membro, che abbia continuato a corrispondere la retribuzione al proprio dipendente, assente in conseguenza di un incidente stradale, e che sia surrogato nei diritti di quest’ultimo nei confronti della società che assicura la responsabilità civile del veicolo implicato in detto incidente, avente sede in un secondo Stato membro, può, in qualità di “persona lesa” ai sensi [dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001], citare in giudizio tale società di assicurazioni dinanzi ai giudici del primo Stato membro, sempre che un’azione diretta sia possibile» ( 35 ).

41. Per giungere a tale conclusione, la Corte ha anzitutto sottolineato che l’azione in materia di assicurazioni è caratterizzata da un certo squilibrio tra le parti e che le disposizioni del capo II, sezione 3, del regolamento n. 44/2001, dedicate alla competenza in tale materia, mirano a correggere detto squilibrio facendo sì che la parte più debole benefici di norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali ( 36 ).

42. Essa ha poi esaminato la questione se un datore di lavoro surrogato nei diritti della persona direttamente lesa rientri nella nozione di «persona lesa» ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 ( 37 ).

Dopo aver rilevato che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento riguarda, in sostanza, persone che hanno subito un danno senza necessariamente averlo subito direttamente ( 38 ), la Corte ha dichiarato, infine, che «una valutazione caso per caso della questione se il datore di lavoro che continui a corrispondere la retribuzione possa essere considerato una “parte più debole” per poter rientrare nella nozione di “persona lesa” ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001, farebbe sorgere un rischio di incertezza del diritto e sarebbe in contrasto con l’obiettivo del regolamento in discorso, enunciato al considerando 11 di questo, secondo cui le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità» ( 39 ).

43. La Corte ha quindi dichiarato che «i datori di lavoro surrogati nei diritti al risarcimento dei loro lavoratori dipendenti [possono], in quanto soggetti che hanno subìto un danno e indipendentemente dalle loro dimensioni e dalla loro forma giuridica , avvalersi delle norme speciali in materia di competenza di cui agli articoli da 8 a 10 di tale regolamento» ( 40 ).

Di conseguenza, un datore di lavoro surrogato nei diritti del lavoratore dipendente vittima di un sinistro stradale, al quale abbia continuato a corrispondere la retribuzione, può, in qualità di «persona lesa», citare in giudizio l’assicuratore del veicolo implicato in detto sinistro dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui ha sede ( 41 ), sempre che un’azione diretta sia possibile ( 42 ).

B. Il caso dello Stato datore di lavoro

44. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha preso una posizione netta, respingendo esplicitamente l’idea di una valutazione caso per caso della posizione del datore di lavoro surrogato nei diritti del suo dipendente ( 43 ), che può quindi avvalersi, in ogni caso e in quanto agisce a tale titolo, delle norme speciali sulla competenza previste, in materia di assicurazioni, dal regolamento n. 44/2001.

Il rigetto di una siffatta valutazione è stato ribadito nella successiva giurisprudenza della Corte ( 44 ).

45. Pertanto, al fine di soddisfare l’obiettivo di un alto grado di prevedibilità perseguito dalle disposizioni del regolamento n. 44/2001, le norme speciali sulla competenza dedicate al settore delle assicurazioni e destinate a tutelare le parti più deboli possono essere invocate senza che tale posizione di debolezza sia concretamente verificata.

È quindi sufficiente, a tale riguardo, che esse siano invocate da persone che rientrano nell’ambito di applicazione ratione personae di dette disposizioni, vale a dire dal contraente dell’assicurazione, dall’assicurato, da un beneficiario o dalla persona lesa ( 45 ).

Da tale ampia formulazione delle categorie di beneficiari non risulta alcuna esigenza di verifica della loro effettiva debolezza economica o giuridica ( 46 ).

Per quanto la società di assicurazioni, convenuta nel procedimento principale, abbia ragione nel sostenere che le deroghe al principio generale della competenza del giudice del domicilio del convenuto devono essere interpretate restrittivamente, si deve tuttavia constatare che, nel caso di specie, è l’eccezione stessa ad essere formulata in modo ampio.

46. Decidendo in tal modo, la Corte ha necessariamente ammesso la possibilità che dette norme siano invocate da un datore di lavoro che non si trovi in una posizione di «debolezza» rispetto all’assicuratore, poiché né le dimensioni né la forma giuridica del datore di lavoro possono rimettere in discussione una siffatta possibilità ( 47 ).

47. La questione centrale che la Corte è chiamata a risolvere nella presente causa pregiudiziale è se la soluzione da essa elaborata nella sua sentenza [OSCURATO:PERSONA] sia applicabile al caso in cui il datore di lavoro surrogato nei diritti della vittima dell’incidente stradale sia uno Stato che cita in giudizio l’assicuratore della responsabilità civile del conducente del veicolo responsabile dinanzi ai propri giudici al fine di ottenere il rimborso della retribuzione versata durante il periodo di indisponibilità del proprio funzionario.

48. A mio avviso, alla luce degli elementi che ho appena ricordato, a tale questione occorre rispondere in senso affermativo.

49. Vanno aggiunte tre serie di argomenti.

50. In primo luogo, ricordo che il datore di lavoro di cui si trattava nel contesto della sentenza [OSCURATO:PERSONA] era già una persona giuridica di diritto pubblico, e precisamente un ente che gestiva cinque ospedali pubblici ( 48 ).

51. In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto normativo, ricordo che le disposizioni del regolamento n. 1215/2012 menzionate dal giudice del rinvio nella sua questione pregiudiziale sono equivalenti ( 49 ) a quelle interpretate dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e che l’obiettivo della prevedibilità non ha perso la sua importanza in tale regolamento ( 50 ).

52. In terzo luogo, alla luce della constatazione effettuata dalla Corte al punto 35 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], la particolare natura giuridica del datore di lavoro (lo Stato tedesco) non osta a che questi possa avvalersi delle norme speciali sulla competenza in materia di assicurazioni e citare, dinanzi ai giudici tedeschi, l’assicuratore.

In detta sentenza, la Corte stabilisce una sorta di presunzione ( 51 ) secondo la quale, a partire dal momento in cui il datore di lavoro surrogato intende far valere i propri diritti, a tale titolo, nei confronti di una società di assicurazioni, esso potrà avvalersi di tali norme speciali sulla competenza previste dal diritto derivato.

53. Tale orientamento è fondato, a mio avviso, sull’idea secondo la quale, in una situazione del genere, il datore di lavoro surrogato si ritrova costretto ad intentare un’azione contro un convenuto che, nella sua qualità di assicuratore, è naturalmente molto più esperto di lui nel contenzioso in materia assicurativa ( 52 ).

Il datore di lavoro, in questa sola qualità, è quindi sempre ritenuto trovarsi in una posizione di debolezza.

Ne va della prevedibilità delle norme sulla competenza.

54. Vi è quindi una certa logica nel prolungare la finzione della debolezza quasi istituzionale della figura del datore di lavoro, anche nel caso in cui tale datore di lavoro sia uno Stato che agisce soltanto in qualità di datore di lavoro surrogato nei diritti del proprio dipendente, persona lesa.

È la conseguenza di una scelta operata dalla Corte, poiché essa ha escluso qualsiasi valutazione caso per caso della posizione di debolezza del datore di lavoro.

55. Proponendo alla Corte di mantenere una posizione massimalista , mi assicuro, al contempo, che tutte le situazioni di reale posizione di debolezza del datore di lavoro saranno effettivamente coperte.

Concordo pertanto con l’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], il quale, nelle sue conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( 53 ), «tutto considerato, [continuava] a pensare che l’occasionale inclusione eccessiva di taluni enti [rappresentasse] una soluzione più ragionevole rispetto alla verifica in pratica problematica, casistica e contestuale, dei rapporti di forza tra le parti» ( 54 ).

La conferma dell’assenza della necessità di effettuare una valutazione caso per caso della situazione di debolezza assicura che siano soddisfatti i due obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1215/2012, vale a dire, da un lato, la tutela della parte più debole e, dall’altro, la garanzia di un elevato grado di prevedibilità delle norme sulla competenza.

56. Quanto all’argomento che la società di assicurazioni, convenuta nel procedimento principale, sostiene di trarre dalla sentenza del 15 gennaio 2004, Blijdenstein ( 55 ), l’analogia con i fatti di tale caso di specie mi sembra limitata, dato che, in primo luogo, tale sentenza non verteva sul sistema autonomo di ripartizione delle competenze giurisdizionali in materia di assicurazioni e, in secondo luogo, la natura del credito era del tutto diversa poiché si trattava, in detta sentenza, di aiuti a carattere sociale.

57. Pertanto, dalla mia analisi risulta che uno Stato membro che, nella sua qualità di datore di lavoro, abbia continuato a versare la retribuzione a uno dei suoi funzionari inabili al lavoro a seguito di un incidente stradale e che sia surrogato nei diritti di quest’ultimo nei confronti di una società di assicurazioni, stabilita in un altro Stato membro, presso la quale è assicurata la responsabilità civile risultante dal veicolo coinvolto in tale incidente, deve essere considerato una «parte lesa», ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, che può avvalersi del beneficio delle norme speciali sulla competenza previste da tale disposizione letta congiuntamente all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, al fine di citare in giudizio dinanzi ai propri giudici detta società nell’ambito di un’azione volta ad ottenerne la condanna al rimborso della retribuzione versata.

58. Una volta stabilita la competenza internazionale dei giudici dello Stato membro datore di lavoro, restano da formulare alcune precisazioni in merito alla competenza territoriale.

C. La competenza territoriale in caso di surrogazione

59. Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la funzionaria vittima dell’incidente stradale in Spagna ha il proprio domicilio a Monaco di Baviera.

Ella lavora per l’Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi, il quale – se non erro, come spetterà al giudice del rinvio verificare – ha sede a Monaco di Baviera.

Lo Stato tedesco ha proposto la propria azione in primo grado dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Monaco di Baviera).

Sembrerebbe che tale organo giurisdizionale sia territorialmente competente, in considerazione vuoi del luogo di domicilio della vittima, vuoi del luogo in cui è stabilita la «sede» del datore di lavoro.

60. Alla luce di tali circostanze, le considerazioni che mi accingo a formulare non sono immediatamente necessarie al giudice del rinvio per risolvere la controversia pendente dinanzi ad esso.

61. Tuttavia, due ragioni mi inducono a proseguire la mia analisi.

62. Da un lato, il giudice del rinvio e le parti interessate che hanno partecipato alla fase scritta del procedimento dinanzi alla Corte hanno individuato in modo variabile «la» autorità giurisdizionale territorialmente competente.

Infatti, il testo della questione pregiudiziale menziona la possibilità, per lo Stato datore di lavoro surrogato, di citare in giudizio la società assicuratrice davanti all’autorità giurisdizionale del domicilio del funzionario inabile al lavoro .

Lo Stato tedesco ha sostenuto, nelle sue osservazioni scritte, che il datore di lavoro surrogato nei diritti della sua funzionaria doveva poter adire esattamente la medesima autorità giurisdizionale che tale funzionaria avrebbe potuto inizialmente adire in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012 e proporre la sua azione dinanzi all’ autorità giurisdizionale del domicilio della sua funzionaria .

La società di assicurazioni si è opposta, dapprima, a che fosse riconosciuta la possibilità che la stessa fosse citata in giudizio dinanzi all’ autorità giurisdizionale della sede dell’autorità amministrativa , per poi riferirsi, alla fine, all’ autorità giurisdizionale del domicilio della funzionaria ( 56 ).

Il governo spagnolo si è limitato a fare riferimento alle autorità giurisdizionali «diverse da quella del domicilio del convenuto » ( 57 ). [OSCURATO:PERSONA] ha fornito alla Corte un’analisi più elaborata, proponendo la distinzione seguente.

Se il datore di lavoro deve essere considerato una «parte lesa», ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, è competente l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il datore di lavoro ha il proprio domicilio.

Se il datore di lavoro è semplicemente surrogato nei diritti della sua dipendente vittima, è competente a pronunciarsi sull’azione diretta proposta l’autorità giurisdizionale del luogo in cui tale dipendente ha il proprio domicilio.

Ai fini della risoluzione della controversia nel procedimento principale, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che lo Stato membro datore di lavoro surrogato può citare in giudizio la società di assicurazioni dinanzi all’ autorità giurisdizionale del domicilio del funzionario inabile al lavoro, qualora l’azione diretta sia possibile.

63. D’altro lato, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte, riferendosi solo genericamente ai giudici dello Stato membro in cui il datore di lavoro è stabilito ( 58 ), si è pronunciata soltanto sulla questione della competenza internazionale.

64. In via preliminare, quindi, ricordo che, sebbene la delimitazione dell’ambito di competenza territoriale dell’autorità giurisdizionale nel quale si trova il luogo in cui è domiciliato l’attore, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012, rientri, in linea di principio, nella competenza organizzativa dello Stato membro cui detta autorità giurisdizionale appartiene ( 59 ), la Corte ha riconosciuto che tale disposizione «è volt[a] a designare direttamente una determinata autorità giurisdizionale all’interno di uno Stato membro, senza operare un rinvio alle norme sulla ripartizione della competenza territoriale in vigore in quest’ultimo, e quindi a determinare non soltanto la competenza internazionale, ma anche la competenza territoriale di detta autorità giurisdizionale, nei casi rientranti nell’ambito di applicazione di tale disposizione» ( 60 ).

65. Ciò precisato, ritengo che la tesi della [OSCURATO:PERSONA] debba essere senz’altro respinta.

Infatti, la Corte ha già dichiarato, in modo molto chiaro, che un datore di lavoro surrogato era esso stesso una «parte lesa», ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012 ( 61 ).

A tale datore di lavoro surrogato, che rientra nell’ambito di applicazione di detta disposizione, può quindi applicarsi la norma di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento in parola, secondo la quale esso può citare in giudizio, in qualità di attore, l’assicuratore dinanzi al giudice del luogo del proprio domicilio .

Un’interpretazione letterale di tali due disposizioni è sufficiente, a mio avviso, per giungere a detta conclusione.

66. Sono altresì in disaccordo con la [OSCURATO:PERSONA] quando sostiene che i diritti dell’ente surrogato non sono diritti propri e non farebbero quindi sorgere, in capo al surrogato, diritti in materia di competenza che siano autonomi rispetto a quelli della vittima diretta.

Il datore di lavoro surrogato è l’unico soggetto che può avvalersi dei diritti derivanti dalla surrogazione.

La sua inclusione nella categoria dei beneficiari delle norme speciali sulla competenza in materia di assicurazioni in qualità di «parte lesa» è basata d’altronde sull’idea del riconoscimento di un suo pregiudizio personale.

Intendendola in tal modo, mi risulta difficile ravvisare i rischi di moltiplicazione dei fori che la surrogazione creerebbe.

67. Inoltre, fermo restando che lo spostamento del procedimento da uno Stato membro ad un altro è già, di per sé, un disagio per il convenuto, dubito che tale disagio sia accentuato dal fatto che, all’interno di uno stesso Stato membro, a dover conoscere del procedimento sia un determinato giudice anziché un altro.

In altri termini, una volta riconosciuto il forum actoris , mi sembra abbastanza indifferente, dal punto di vista del convenuto, che l’azione giudiziaria abbia luogo dinanzi al giudice del domicilio del dipendente o dinanzi al giudice della sede del datore di lavoro.

68. Da quanto precede risulta che, affinché le norme sancite dagli articoli 11 e 13 del regolamento n. 1215/2012 siano effettivamente speciali e svolgano pienamente la loro funzione di tutela, si impone la conclusione secondo cui il datore di lavoro surrogato nei diritti del suo dipendente vittima di un incidente stradale deve poter proporre la sua azione contro una società di assicurazioni dinanzi al giudice del suo domicilio o della sua sede ( 62 ).

69. Nel medesimo senso dev’essere intesa anche la sentenza [OSCURATO:PERSONA], nella quale la Corte fa ripetutamente riferimento ai giudici dello Stato membro in cui il datore di lavoro surrogato è stabilito ( 63 ).

Per contro, il criterio della giurisdizione del domicilio del dipendente è palesemente assente dal ragionamento della Corte ( 64 ).

70. Pertanto, dall’articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012 risulta che l’azione diretta intentata dal datore di lavoro surrogato nei diritti del suo dipendente contro una società di assicurazioni stabilita in un altro Stato membro deve essere proposta dinanzi al giudice del luogo in cui tale datore di lavoro è stabilito.

71. A questo punto sorge la questione di come determinare tale luogo quando il datore di lavoro sia uno Stato.

Come avviene nell’ambito del procedimento principale, lo Stato datore di lavoro intende la sua particolare funzione attraverso il prisma della sua organizzazione amministrativa.

72. Il fatto che la funzionaria esercitasse le proprie attività a Monaco di Baviera non comporta che lo Stato datore di lavoro debba essere considerato stabilito in tale città.

Il criterio del luogo delle attività del «dipendente» è estraneo alla questione della determinazione del luogo in cui ha sede il datore di lavoro ( 65 ).

Inoltre, conformemente alle disposizioni dell’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, le persone giuridiche sono domiciliate nel luogo in cui si trova la loro sede statutaria, la loro amministrazione centrale oppure il loro centro d’attività principale ( 66 ).

73. Orbene, se lo Stato datore di lavoro propone l’azione diretta contro la società di assicurazioni, lo fa in forza di una surrogazione legale che lo rende creditore di un’obbligazione a causa del pagamento, da parte di uno dei suoi enti, della retribuzione della sua funzionaria durante l’indisponibilità di quest’ultima.

74. In una siffatta ipotesi e al fine di conseguire tanto l’obiettivo della prevedibilità delle norme sulla competenza quanto quello della certezza del diritto ( 67 ), propongo dunque di considerare che lo Stato datore di lavoro surrogato nei diritti del suo funzionario può citare in giudizio la società di assicurazioni dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l’ente amministrativo che impiega il funzionario e che ha continuato a versare la retribuzione durante l’indisponibilità di quest’ultimo.

Infatti, la surrogazione opera soltanto perché la retribuzione è stata versata al funzionario ed è a causa del fatto che detto ente abbia versato tale retribuzione durante l’assenza del funzionario conseguente all’incidente che il datore di lavoro è considerato parte lesa.

75. Per tutte le ragioni che precedono, ritengo che l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro, che agisce in qualità di datore di lavoro surrogato nei diritti del funzionario vittima di un incidente stradale al quale ha continuato a versare la retribuzione, può, in qualità di «parte lesa», citare in giudizio la società che assicura la responsabilità civile derivante dal veicolo coinvolto in tale incidente, stabilita in un altro Stato membro, dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l’ente amministrativo che impiega tale funzionario.

V. Conclusione

76. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale posta dal [OSCURATO:PERSONA] I (Tribunale del Land, Monaco di Baviera I, Germania) nel modo seguente: L’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che: uno Stato membro, che agisce in qualità di datore di lavoro surrogato nei diritti del funzionario vittima di un incidente stradale al quale ha continuato a versare la retribuzione, può, in qualità di «parte lesa», citare in giudizio la società che assicura la responsabilità civile derivante dal veicolo coinvolto in tale incidente, stabilita in un altro Stato membro, dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l’ente amministrativo che impiega tale funzionario. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 2012, L 351, pag. 1 ). ( 3 )

V. considerando 18 del regolamento n. 1215/2012. ( 4 ) Regolamento del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 2001, L 12, pag. 1 ). ( 5 )

V. sentenza del 20 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA] (C‑340/16; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA], EU:C:2017:576 , punto 39 ). ( 6 ) Conformemente all’obbligo derivante dall’articolo 21 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità ( GU 2009, L 263, pag. 11 ).

Sebbene tale direttiva sia stata modificata dalla direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021 ( GU 2021, L 430, pag. 1 ), le modifiche introdotte non hanno inciso su detta disposizione. ( 7 ) La ricorrente nel procedimento principale invoca a tale riguardo la sentenza [OSCURATO:PERSONA]. ( 8 ) La convenuta nel procedimento principale cita, a tale riguardo, le sentenze del 17 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] (C‑347/08; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA], EU:C:2009:561 ); del 31 gennaio 2018, Hofsoe ( C‑106/17 , EU:C:2018:50 ); del 20 maggio 2021, CNP ( C‑913/19 , EU:C:2021:399 ), e del 21 ottobre 2021, T.B. e D. (Competenza in materia di assicurazioni) ( C‑393/20 , EU:C:2021:871 ). ( 9 )

V. punto 2.2 della domanda di pronuncia pregiudiziale. ( 10 )

V. punto 2.2 della domanda di pronuncia pregiudiziale.

Mentre il giudice del rinvio non ha citato expressis verbis la disposizione tedesca pertinente, la [OSCURATO:PERSONA] europea l’ha citata nelle sue osservazioni.

In sostanza, l’articolo 76 del Bundesbeamtengesetz (legge sui funzionari federali), del 5 febbraio 2009 (BGBl. 2009 I, pag. 160), prevede che, quando un funzionario, un pensionato o un loro familiare è ferito o ucciso, il datore di lavoro («Dienstherrn») sia surrogato legalmente nel diritto al risarcimento che la legge conferisce a detta persona nei confronti di un terzo a causa di tale ferimento o uccisione, qualora tale datore di lavoro sia tenuto a versare prestazioni per il periodo di inabilità al lavoro conseguente alle lesioni personali oppure a causa del danno fisico o del decesso. ( 11 ) Quale menzionata dal giudice del rinvio nella parte I e al punto 2.5 della parte II della sua domanda di pronuncia pregiudiziale. ( 12 ) Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012.

È interessante rilevare che la direttiva 2009/103, come modificata dalla direttiva 2021/2118, definisce la parte lesa come «ogni persona avente diritto al risarcimento del danno causato da veicoli» (v. articolo 1, punto 2, della direttiva 2009/103 modificata, nonché considerando 2 della direttiva 2021/2118). ( 13 ) Tale diritto di azione diretta di cui dispongono le persone lese a seguito di un incidente causato da un veicolo coperto da assicurazione nei confronti dell’impresa che assicura la responsabilità civile della persona responsabile risulta dalla direttiva 2009/103 (v. considerando 30 e articolo 18 di tale direttiva). ( 14 ) In quanto gli articoli 11 e 13 del regolamento n. 1215/2012 rientrano nella sezione 3 del capo II di tale regolamento, dedicata alla competenza in materia di assicurazioni.

Tale sezione «istituisce un sistema autonomo di ripartizione delle competenze giurisdizionali in materia di assicurazioni» [v. sentenza del 9 dicembre 2021, BT (Coinvolgimento della persona assicurata) ( C‑708/20 , EU:C:2021:986 , punto 26 e giurisprudenza ivi citata)]. ( 15 ) Poiché derogano alla competenza del foro del domicilio del convenuto, tali disposizioni devono tuttavia, in linea di principio, essere interpretate in maniera restrittiva: v. sentenza del 30 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑652/20 , EU:C:2022:514 , punto 46 e giurisprudenza ivi citata). ( 16 )

V. sentenza del 14 febbraio 2019, Milivojević ( C‑630/17 , EU:C:2019:123 , punto 81 ).

V., a proposito del regolamento n. 44/2001, in particolare, sentenze [OSCURATO:PERSONA] (punto 37) e del 25 gennaio 2018, Schrems ( C‑498/16 , EU:C:2018:37 , punto 27 ).

Poiché il regolamento n. 1215/2012 ha abrogato e sostituito tale regolamento, che ha a sua volta sostituito la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968 ( GU 1972, L 299, pag. 32 ), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione ( GU 1998, C 27, pag. 1 ; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), l’interpretazione fornita dalla Corte riguardo alle disposizioni di uno di questi strumenti giuridici vale anche per quelle degli altri, quando tali disposizioni possono essere qualificate come equivalenti. ( 17 ) Conformemente alla volontà del legislatore dell’Unione espressa nel considerando 18 del regolamento n. 1215/2012. ( 18 ) Ricordo che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, quest’ultimo si applica in materia civile e commerciale, ma non si applica «alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri ( acta iure imperii )». ( 19 ) Occorre qui sottolineare che, nell’ambito del presente procedimento pregiudiziale, lo Stato tedesco è rappresentato, tanto dinanzi alla Corte quanto dinanzi al giudice del rinvio, non già da agenti del governo, bensì da un avvocato. ( 20 ) Conformemente all’orientamento globale adottato dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (v. punto 36 di tale sentenza).

Inoltre, la Corte ha già dichiarato che le disposizioni del regolamento n. 44/2001 s’applicavano ad una controversia nella quale un lavoratore chiedeva il versamento di indennità e contestava la risoluzione del contratto di lavoro che aveva concluso con uno Stato terzo [v. sentenza del 19 luglio 2012, Mahamdia ( C‑154/11 , EU:C:2012:491 , punto 56 )]. ( 21 )

V. sentenze del 31 gennaio 2018, Hofsoe ( C‑106/17 , EU:C:2018:50 , punto 36 ); del 9 dicembre 2021, BT (Coinvolgimento della persona assicurata) ( C‑708/20 , EU:C:2021:986 , punto 23 ), e del 4 ottobre 2024, Mahá ( C‑494/23 , EU:C:2024:848 , punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

Inoltre, la Corte ha dichiarato che l’articolo 8, primo comma, punto 2, della Convenzione di Bruxelles poteva essere qualificato come equivalente all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 44/2001 e all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012, poiché tali disposizioni «consentono che l’assicuratore domiciliato nel territorio, rispettivamente, di uno Stato contraente o di uno Stato membro sia convenuto davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato l’attore, quando l’azione è proposta dal contraente dell’assicurazione per quanto riguarda detta convenzione, oppure dall’assicurato o dal beneficiario di un contratto di assicurazione per quanto riguarda detti regolamenti, purché l’attore interessato sia domiciliato, rispettivamente, in un altro Stato contraente o in un altro Stato membro» [sentenza del 30 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑652/20 , EU:C:2022:514 , punto 23 )]. ( 22 )

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 47). ( 23 )

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 35). ( 24 )

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 38). ( 25 ) [OSCURATO:PERSONA] (punto 41). ( 26 )

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 42). ( 27 )

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 44).

La Corte ha quindi menzionato specificamente il caso degli eredi della vittima. ( 28 ) C‑433/01 , EU:C:2004:21 .

Poiché l’azione dell’ente pubblico era disciplinata dal diritto civile, la controversia di cui al procedimento principale rientrava nella nozione di «materia civile», ai sensi dell’articolo 1, primo comma, della Convenzione di Bruxelles (v. punto 21 di tale sentenza). ( 29 ) Sull’uniformità di interpretazione tra la Convenzione di Bruxelles, il regolamento n. 44/2001 e il regolamento n. 1215/2012, v. nota 16 delle presenti conclusioni. ( 30 )

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 46 e giurisprudenza ivi citata). ( 31 )

V. sentenza del 31 gennaio 2018, Hofsoe ( C‑106/17 , EU:C:2018:50 , punto 42 ). ( 32 )

V. sentenza del 31 gennaio 2018, Hofsoe ( C‑106/17 , EU:C:2018:50 , punto 47 ). ( 33 )

V. sentenza del 31 gennaio 2018, Hofsoe ( C‑106/17 , EU:C:2018:50 , punto 44 ). ( 34 )

V. sentenza del 31 gennaio 2018, Hofsoe ( C‑106/17 , EU:C:2018:50 , punto 45 ). ( 35 ) Sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 39). ( 36 )

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 28 e giurisprudenza ivi citata). ( 37 ) È utile ricordare in questa sede che, a causa delle divergenze tra le diverse versioni linguistiche di tale disposizione, la Corte ne ha fissato l’interpretazione nella sua sentenza [OSCURATO:PERSONA], nella quale ha dichiarato che l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato come riferito alla persona lesa (v. punti da 25 a 28 di tale sentenza). ( 38 )

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 33 e giurisprudenza ivi citata). ( 39 ) Sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 34). ( 40 ) Sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 35).

Il corsivo è mio. ( 41 ) Una siffatta formulazione non precisa dinanzi a quale giudice in particolare l’azione possa essere proposta.

Occorrerà dunque ritornare su tale punto nel prosieguo dell’analisi (v. paragrafi 59 e segg. delle presenti conclusioni). ( 42 )

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 37). ( 43 )

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 34). ( 44 )

V. sentenze del 31 gennaio 2018, Hofsoe ( C‑106/17 , EU:C:2018:50 , punto 45 ); del 27 febbraio 2020, Balta ( C‑803/18 , EU:C:2020:123 , punto 42 ); del 21 ottobre 2021, T.B. e D. (Competenza in materia di assicurazioni) ( C‑393/20 , EU:C:2021:871 , punto 40 ), e del 27 aprile 2023, A1 e A2 (Assicurazione su un’imbarcazione da diporto) ( C‑352/21 , EU:C:2023:344 , punto 53 ). ( 45 ) Come ho già osservato, la nozione di «victime», di cui alla versione in lingua francese dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001, è stata interpretata dalla Corte nel senso che designa la persona lesa.

Il legislatore dell’Unione ha consolidato tale interpretazione cessando di utilizzare il termine «victime» nella versione in lingua francese dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012 e preferendovi l’espressione «personne lésée» («parte lesa», nella versione in lingua italiana). ( 46 ) V., nello stesso senso, conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( C‑340/16 , EU:C:2017:396 , paragrafo 47 ). ( 47 )

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 35). ( 48 )

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punti 21 e 25). ( 49 )

V. nota 21 delle presenti conclusioni. ( 50 ) V., in particolare, considerando 15 del regolamento n. 1215/2012.

V., inoltre, sentenze del 27 febbraio 2020, Balta ( C‑803/18 , EU:C:2020:123 , punto 42 ); del 27 aprile 2023, A1 e A2 (Assicurazione su un’imbarcazione da diporto) ( C‑352/21 , EU:C:2023:344 , punto 53 ), e del 22 febbraio 2024, FCA Italy e FPT Industrial ( C‑81/23 , EU:C:2024:165 , punto 41 ). ( 51 ) La Corte aveva già aperto la strada all’istituzione di una presunzione in una sentenza del 13 luglio 2000, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑412/98 , EU:C:2000:399 ), nella quale aveva dichiarato che, essendo le due parti di un contratto di riassicurazione professionisti di tale settore, «non si può presumere che l’uno si trovi in posizione di debolezza rispetto all’altro» (punto 66 di tale sentenza). ( 52 ) La presunzione è tuttavia oggettivamente rovesciata quando l’azione diretta sia proposta da un datore di lavoro surrogato che sia un professionista del settore assicurativo. ( 53 ) C‑340/16 , EU:C:2017:396 . ( 54 ) Conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( C‑340/16 , EU:C:2017:396 , paragrafo 89 ). ( 55 ) C‑433/01 , EU:C:2004:21 .

V. paragrafo 37 delle presenti conclusioni. ( 56 ) V., per un raffronto, punti 1.1 e 3 delle osservazioni scritte della convenuta nel procedimento principale. ( 57 ) Il corsivo è mio. ( 58 )

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punti 26, 30, 36, 37, 39 e 40). ( 59 )

V. sentenza del 30 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑652/20 , EU:C:2022:514 , punto 56 e giurisprudenza ivi citata). ( 60 ) Sentenza del 30 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑652/20 , EU:C:2022:514 , punto 38 ). ( 61 ) V., a proposito dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punti 31 e segg.).

La qualità di «persona lesa» è espressamente riconosciuta al datore di lavoro surrogato (v. punti da 37 a 39 di tale sentenza). ( 62 ) V., nello stesso senso, sentenza del 13 dicembre 2007, FBTO Schadeverzekeringen ( C‑463/06 , EU:C:2007:792 , punto 28 ). ( 63 )

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punti 30, 36, 37, 39 e 40). ( 64 ) L’unica indicazione fornita dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] quanto al domicilio del dipendente è che esso si trovava in Austria (v. punto 15 di tale sentenza). ( 65 ) Infatti, il criterio adottato, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, è proprio quello del domicilio del datore di lavoro surrogato in quanto parte lesa, e non quello del luogo in cui lavora la vittima. ( 66 ) La determinazione del domicilio delle società e delle persone giuridiche è effettuata, in assenza di un rinvio alle normative degli Stati membri, secondo un’interpretazione autonoma del diritto dell’Unione [v. sentenza del 14 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑821/21 , EU:C:2023:672 , punto 60 )]. ( 67 )

V. sentenza del 30 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑652/20 , EU:C:2022:514 , punto 54 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CC0536 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] presentate il 9 gennaio 2025 ( 1 ) Causa C‑536/23 [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] I (Tribunale del Land, Monaco di Baviera I, Germania)] «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 11, paragrafo 1, lettera b) – Articolo 13, paragrafo 2 – Competenza in materia di assicurazioni – Ambito di applicazione delle norme speciali sulla competenza – Incidente stradale – Azione diretta della parte lesa contro l’assicuratore – Nozione di “parte lesa” – Surrogazione del datore di lavoro nei diritti del suo dipendente vittima dell’incidente – Proposizione dell’azione diretta da parte di uno Stato membro in qualità di datore di lavoro – Luogo in cui è domiciliato l’attore» I. Introduzione 1. Adottando le norme speciali sulla competenza che il regolamento (UE) n. 1215/2012 ( 2 ) sancisce in materia di assicurazioni, il legislatore dell’Unione ha inteso perseguire l’obiettivo di tutelare la parte più debole ( 3 ). Mentre l’individuazione di quest’ultima è relativamente agevole quando la controversia vede contrapposte, come avviene il più delle volte, la vittima di un incidente stradale all’impresa di assicurazione del veicolo responsabile di tale incidente, essa può rivelarsi più complicata quando l’azione giudiziaria è proposta dal datore di lavoro della vittima surrogato nei diritti di quest’ultima. 2. Una situazione del genere non è ignota alla Corte, poiché essa ha già dichiarato che dal regolamento n. 1215/2012 risulta che un datore di lavoro, stabilito in un primo Stato membro, che abbia continuato a corrispondere la retribuzione al proprio dipendente, assente in conseguenza di un incidente stradale, e che sia surrogato nei diritti di quest’ultimo nei confronti della società che assicura la responsabilità civile derivante dal veicolo implicato in detto incidente, avente sede in un secondo Stato membro, può, in qualità di «persona lesa» ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 ( 4 ), citare in giudizio tale società di assicurazioni dinanzi ai giudici del primo Stato membro, qualora una simile azione diretta sia possibile ( 5 ). 3. La particolarità del presente rinvio pregiudiziale consiste nel fatto che la persona lesa dall’incidente stradale è una dipendente pubblica e che quindi il datore di lavoro surrogato nei diritti di quest’ultima è uno Stato. 4. Nelle presenti conclusioni, cercherò di spiegare le ragioni per le quali la soluzione già adottata dalla Corte può essere trasposta, senza tradire né la lettera né lo spirito del regolamento n. 1215/2012, all’ipotesi in cui il datore di lavoro che propone l’azione, il quale è incontestabilmente surrogato nei diritti della persona lesa, abbia natura statale. Nel fare ciò, approfitterò altresì dell’opportunità offerta dal presente rinvio pregiudiziale per chiarire e precisare la giurisprudenza precedente della Corte per quanto riguarda la determinazione della competenza tanto internazionale quanto territoriale del giudice dinanzi al quale una siffatta azione potrà essere proposta, in questo caso particolare in cui il criterio di collegamento, che è quello del domicilio dell’attore, deve essere applicato a uno Stato. II. Contesto normativo 5. Sono rilevanti, nell’ambito della presente causa, i considerando 15, 16, 18 e 34 nonché l’articolo 1, paragrafo 1, l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012. 6. Occorre inoltre menzionare il capo II, sezione 3, del regolamento n. 1215/2012, intitolato «Competenza in materia di assicurazioni», che comprende gli articoli da 10 a 16 di quest’ultimo. 7. L’articolo 10 di tale regolamento è formulato come segue: «In materia di assicurazioni, la competenza è disciplinata dalla presente sezione, fatti salvi l’articolo 6 e l’articolo 7, punto 5». 8. L’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), di detto regolamento così dispone: «L’assicuratore domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto: a) davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato in cui è domiciliato; b) in un altro Stato membro, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l’attore qualora l’azione sia proposta dal contraente dell’assicurazione, dall’assicurato o da un beneficiario (...)». 9. L’articolo 13, paragrafo 2, del medesimo regolamento prevede quanto segue: «Le disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 sono applicabili all’azione diretta proposta dalla parte lesa contro l’assicuratore, sempre che tale azione sia possibile». 10. Infine, l’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 è così formulato: «Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, una società o altra persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova: a) la sua sede statutaria; b) la sua amministrazione centrale; oppure c) il suo centro d’attività principale». III. Fatti della controversia principale e questione pregiudiziale 11. Una funzionaria federale che lavora presso l’ufficio di Monaco di Baviera (Germania) del [OSCURATO:PERSONA]- und Markenamt (Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi) è stata vittima di un incidente stradale verificatosi l’8 marzo 2020 in Spagna mentre era in vacanza. L’auto a noleggio che è entrata in collisione con tale funzionaria mentre quest’ultima circolava in bicicletta era assicurata per la responsabilità civile presso una società di assicurazioni spagnola, la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «società di assicurazioni»). 12. A causa delle lesioni conseguenti a tale incidente, la funzionaria è stata inabile al lavoro dall’8 marzo 2020 al 16 marzo 2020. Durante tale periodo, il suo datore di lavoro – lo Stato tedesco – ha continuato a versarle la retribuzione. Con lettera del 25 gennaio 2021, lo Stato tedesco ha chiesto al mandatario designato dalla società di assicurazioni in Germania per la liquidazione dei sinistri ( 6 ) di procedere al rimborso della retribuzione mantenuta, pari alla somma di EUR 1432,77. Ritenendo che l’incidente fosse stato causato dalla funzionaria, tale mandatario si è rifiutato di pagare. 13. Lo Stato tedesco, agendo sempre in qualità di datore di lavoro, ha quindi proposto dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Monaco di Baviera, Germania) un’azione civile contro la società di assicurazioni chiedendo il pagamento della retribuzione controversa. Tale società, avendo sede in Spagna, ha eccepito il difetto di competenza internazionale di detto organo giurisdizionale e ha contestato la fondatezza del ricorso. 14. Con sentenza del 16 febbraio 2022, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Monaco di Baviera) ha declinato la propria competenza internazionale. Tale organo giurisdizionale ha infatti dichiarato che lo Stato tedesco non poteva invocare una competenza basata sull’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e sull’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, poiché tali disposizioni sancirebbero norme derogatorie che devono essere interpretate restrittivamente e il cui beneficio non potrebbe essere esteso a un datore di lavoro qualora quest’ultimo fosse uno Stato. Dopo aver effettuato una valutazione generale delle esigenze di tutela, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Monaco di Baviera) ha concluso che lo Stato tedesco – che peraltro opera sotto il profilo funzionale anche come organismo di previdenza sociale, segnatamente nell’ambito del regime pensionistico e di malattia – non poteva invocare dette norme. 15. Lo Stato tedesco ha interposto appello dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] I (Tribunale del Land, Monaco di Baviera I, Germania), giudice del rinvio. Esso sostiene che, in qualità di datore di lavoro della funzionaria, era perfettamente legittimato ad invocare l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, in quanto era subentrato, per effetto di surroga legale, nei diritti al risarcimento del danno vantati dalla funzionaria nei confronti dell’assicuratore del veicolo coinvolto nell’incidente di cui era stata vittima. Dalla giurisprudenza della Corte relativa alle norme sancite da dette disposizioni ( 7 ) deriverebbe, da un lato, che non si dovrebbe procedere né ad una valutazione caso per caso né a differenziazioni basate sul criterio della posizione di debolezza e, dall’altro, che, al fine di garantire la prevedibilità della competenza, qualsiasi cessionario che agisca a titolo di surrogazione legale, e non in qualità di assicuratore o di organismo di previdenza sociale, dovrebbe poter adire i giudici del domicilio della parte lesa. 16. Dal canto suo, la società di assicurazioni, convenuta nel procedimento principale, sostiene dinanzi al giudice del rinvio che dall’obiettivo di tutela perseguito dall’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e dall’articolo 13 del regolamento n. 1215/2012 risulta che solo una parte che si trovi in una posizione di debolezza rispetto all’assicuratore da essa citato in giudizio potrebbe invocare tale privilegio in deroga al principio generale della competenza dei giudici del domicilio del convenuto. La Corte avrebbe d’altronde negato tale possibilità sia ad un organismo di previdenza sociale sia a soggetti che esercitano un’attività professionale nel settore delle assicurazioni, indipendentemente dalle loro dimensioni ( 8 ). La sussistenza di una siffatta posizione di debolezza andrebbe esclusa quando l’attore è uno Stato membro dell’Unione, quindi un ente di diritto internazionale pubblico, a fortiori quando quest’ultimo fornisce prestazioni che, per loro natura, corrispondono a prestazioni di previdenza sociale ed esercita una vigilanza nel settore delle assicurazioni sul proprio territorio, come avverrebbe nel caso della ricorrente nel procedimento principale. 17. Secondo il giudice del rinvio, la fondatezza dell’appello dipende dalla questione se il giudice di primo grado abbia a buon diritto dichiarato la propria incompetenza alla luce dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012. Esso rileva, a tale riguardo, che tra le parti del procedimento principale è pacifico che lo Stato tedesco intende esercitare, conformemente alle disposizioni del diritto spagnolo applicabili ( 9 ) e in forza di una surrogazione nei diritti prevista dal diritto civile tedesco ( 10 ), un’azione diretta contro la società di assicurazioni nella sua qualità di assicuratore del veicolo coinvolto nell’incidente nel corso del quale la funzionaria è stata ferita. 18. Alla luce degli argomenti addotti da ciascuna delle parti e dello stato della giurisprudenza nazionale ( 11 ), il giudice del rinvio si chiede se uno Stato membro che, in qualità di datore di lavoro, intenta un’azione diretta nei confronti di un assicuratore sulla base di una surrogazione legale nei diritti di un funzionario vittima di un incidente possa avvalersi, nonostante il loro carattere derogatorio, delle norme speciali sulla competenza in materia di assicurazioni previste, a favore della «parte lesa» ( 12 ), dal combinato disposto dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, letti alla luce dei considerando 15 e 18 di tale regolamento. Detto giudice sottolinea la particolare natura giuridica di tale datore di lavoro nell’ambito del procedimento principale, dato che esso è anche un soggetto di diritto internazionale pubblico. 19. In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] I (Tribunale del Land, Monaco di Baviera I) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento [n. 1215/2012], in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che anche uno Stato membro dell’Unione europea stesso, quale datore di lavoro, il quale abbia continuato a corrispondere la retribuzione al proprio funzionario inabile (temporaneamente) al lavoro in conseguenza di un incidente stradale e sia surrogato nei diritti che quest’ultimo vanta nei confronti della società stabilita in un altro Stato membro che assicura la responsabilità civile del veicolo implicato in tale incidente, possa, quale “parte lesa” ai sensi della [prima] summenzionata disposizione, citare in giudizio la società assicuratrice davanti all’autorità giurisdizionale del domicilio del funzionario inabile al lavoro, sempreché una siffatta azione diretta sia possibile». 20. Hanno presentato osservazioni scritte lo Stato tedesco, la società assicuratrice, il governo spagnolo e la [OSCURATO:PERSONA]. IV. Analisi 21. Dal combinato disposto dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012 risulta che, qualora un’azione diretta proposta dalla parte lesa contro l’assicuratore sia possibile ( 13 ), l’assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto in un altro Stato membro, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l’attore. 22. Tali disposizioni, specifiche per il settore delle assicurazioni ( 14 ), sanciscono quindi una deroga ( 15 ) al principio generale della competenza dei giudici del domicilio del convenuto ( 16 ), quale risulta segnatamente dal considerando 15, dall’articolo 4, paragrafo 1, e dall’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012. Risultando più favorevoli all’attore, l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 13, paragrafo 2, di tale regolamento contribuiscono al perseguimento dell’obiettivo di tutela della parte più debole ( 17 ). 23. Nella sua sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte si è pronunciata su un caso prima facie molto simile a quello oggetto della presente causa pregiudiziale. In tale occasione, essa ha dichiarato che un datore di lavoro, stabilito in un primo Stato membro, che abbia continuato a corrispondere la retribuzione al proprio dipendente, assente in conseguenza di un incidente stradale, e che sia surrogato nei diritti di quest’ultimo nei confronti della società che assicura la responsabilità civile del veicolo implicato in detto incidente, avente sede in un secondo Stato membro, può, in qualità di «persona lesa» ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001, citare in giudizio tale società di assicurazioni dinanzi ai giudici del primo Stato membro, sempre che un’azione diretta sia possibile. 24. Il giudice del rinvio si chiede se sia possibile trasporre tale soluzione nell’ambito della controversia principale, nella quale il datore di lavoro è uno Stato membro. 25. Dal canto suo, la società di assicurazioni sostiene che lo Stato tedesco agisce, nell’ambito del procedimento principale, non già in qualità di datore di lavoro, bensì in qualità di ente di diritto internazionale pubblico. Orbene, un simile ente non potrebbe invocare le norme speciali sulla competenza previste dal regolamento n. 1215/2012. 26. Tale tesi dev’essere senz’altro respinta. 27. La natura statale del datore di lavoro non può in alcun modo né modificare la natura del procedimento avviato né indebolire la posizione del convenuto. È pacifico, infatti, che il procedimento principale sia un procedimento di carattere civile. Se così non fosse, d’altronde, il regolamento n. 1215/2012 non si applicherebbe ( 18 ). Come afferma lo Stato tedesco nelle sue osservazioni ( 19 ), nell’ambito dell’azione intentata contro la società di assicurazioni si applicano ad esso le medesime norme procedurali. Esso è tenuto a far valere i propri diritti nei confronti di quest’ultima nell’ambito di un procedimento civile ordinario, come qualsiasi datore di lavoro surrogato nei diritti del suo dipendente. Lo Stato tedesco deve essere rappresentato da un avvocato e, se del caso, potrà soccombere come qualsiasi altra parte. Come ha giustamente sostenuto il governo spagnolo nelle sue osservazioni scritte, quando uno Stato membro esercita un’azione in un altro Stato membro in applicazione delle norme sulla competenza previste dal regolamento n. 1215/2012, esso agisce come qualsiasi persona legittimata a farlo ai sensi delle disposizioni di tale regolamento. 28. Contrariamente a quanto sostiene la società di assicurazioni, è proprio nella sua sola qualità di datore di lavoro della vittima dell’incidente stradale che lo Stato tedesco agisce ( 20 ), senza che esso possa invocare alcun privilegio o potere esorbitante dal diritto comune. Pertanto, ritengo che la situazione di flagrante squilibrio a favore dello Stato datore di lavoro descritta da tale società nelle sue osservazioni debba essere relativizzata, dato che – lo ripeto ancora una volta – lo Stato tedesco non agisce qui in qualità di soggetto di diritto internazionale pubblico che esercita le sue prerogative di potere pubblico ( acta iure imperii ), bensì soltanto e strettamente in qualità di datore di lavoro surrogato nei diritti della sua funzionaria vittima dell’incidente stradale ( acta jure gestionis ). 29. Lo Stato tedesco agisce quindi, nell’ambito del procedimento principale, in qualità di datore di lavoro pubblico. Orbene, qualora il giudice del rinvio dovesse trasporre la soluzione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] a tale particolare attore, esso ritiene che un siffatto orientamento potrebbe apparire difficilmente conciliabile con altre sentenze della Corte nelle quali quest’ultima avrebbe concretamente verificato l’esigenza di tutela della parte ritenuta più debole prima di farla beneficiare delle norme speciali sulla competenza e avrebbe escluso, in particolare, che un organismo di previdenza sociale o un professionista del settore assicurativo possa avvalersi del forum actoris . 30. In tali circostanze, dovrò anzitutto ritornare dettagliatamente alla giurisprudenza invocata. Occorrerà poi trarre le conseguenze di tale analisi per il caso particolare in cui il datore di lavoro surrogato sia uno Stato. Infine, una volta che avrò dimostrato che le norme speciali sulla competenza in materia di assicurazioni, a mio avviso, possono essere invocate dallo Stato tedesco nelle circostanze del procedimento principale, resterà ancora da determinare dinanzi a quale giudice la sua azione debba essere proposta. A. Lo stato della giurisprudenza pertinente 31. In via preliminare, ricordo che l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012 sono disposizioni ritenute equivalenti all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001, poiché la formulazione delle prime riprende essenzialmente la rispettiva formulazione delle seconde. Pertanto, l’interpretazione già fornita dalla Corte riguardo alle disposizioni del regolamento n. 44/2001 rimane valida per le disposizioni equivalenti del regolamento n. 1215/2012 ( 21 ). 32. Il giudice del rinvio individua due indirizzi nella giurisprudenza della Corte che, se dovessero essere applicati al caso di specie, porterebbero l’uno alla conclusione secondo la quale uno Stato datore di lavoro non potrebbe avvalersi del forum actoris previsto dalle disposizioni speciali del regolamento n. 1215/2012 in materia di assicurazioni, l’altro alla conclusione esattamente opposta. 33. Con il primo indirizzo, la Corte ha dichiarato, in sostanza, che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 dovevano essere interpretati nel senso che un organismo di previdenza sociale , cessionario ex lege dei diritti della persona direttamente lesa a seguito di un incidente automobilistico, non può promuovere dinanzi al giudice dello Stato membro in cui ha la propria sede un’azione diretta contro l’assicuratore del presunto responsabile dell’incidente, il quale abbia la sua sede nel territorio di un altro Stato membro ( 22 ). 34. La Corte è giunta a tale conclusione al termine di un ragionamento fondato su un’interpretazione sistematica e teleologica del regolamento n. 44/2001 ( 23 ) e su un richiamo del carattere derogatorio delle disposizioni analizzate ( 24 ). 35. Essa ha proseguito dichiarando che «[l]a funzione di tutela assolta da tale disciplina implica che l’applicazione delle norme di competenza speciale (...) non venga estesa a favore di persone per le quali tale protezione è ingiustificata» ( 25 ). Orbene, nel caso di specie, nessuno aveva sostenuto che l’organismo di previdenza sociale fosse una parte economicamente più debole e meno esperta sul piano giuridico rispetto all’assicuratore e non era giustificata alcuna tutela speciale per quanto atteneva ai rapporti tra professionisti del settore assicurativo ( 26 ). 36. In tal modo, la Corte ha chiaramente affermato che un cessionario ex lege dei diritti della persona direttamente lesa poteva avvalersi delle norme speciali sulla competenza di cui trattavasi, a condizione che tale cessionario potesse essere considerato a sua volta parte debole ( 27 ). 37. A sostegno del proprio ragionamento, la Corte ha infine richiamato la sua giurisprudenza tratta dalla sentenza del 15 gennaio 2004, Blijdenstein ( 28 ), secondo la quale un ente pubblico non può, in forza delle norme speciali sulla competenza previste dalla Convenzione di Bruxelles ( 29 ), proporre dinanzi al giudice dello Stato contraente in cui ha sede un’azione di regresso per il recupero di somme che ha versato, in applicazione del diritto pubblico, ad un creditore di alimenti nei cui diritti verso il debitore di alimenti domiciliato in un altro Stato contraente esso è surrogato, dato che il medesimo ente non è una parte debole rispetto a tale debitore di alimenti ( 30 ). 38. In un altro contesto, la Corte, dopo aver ricordato che «non è giustificata alcuna tutela speciale nei rapporti tra professionisti del settore assicurativo, nessuno dei quali possa essere ritenuto trovarsi in una posizione di debolezza rispetto all’altro» ( 31 ), ha dichiarato che l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che esso non può essere invocato da una persona fisica la cui attività professionale consista nel recupero dei crediti da risarcimento danni presso gli assicuratori, e che valendosi di un contratto di cessione del credito concluso con la vittima di un sinistro stradale promuova un’azione di responsabilità civile nei confronti dell’assicuratore dell’autore di tale sinistro, avente sede in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è domiciliata la persona lesa, dinanzi ad un’autorità giurisdizionale di quest’ultimo Stato membro ( 32 ). La situazione procedurale di una parte considerata più debole non è pregiudicata da una tale constatazione, poiché si tratta di un rapporto giuridico instaurato tra due professionisti ( 33 ). Una valutazione caso per caso della questione se un professionista possa essere considerato una «parte più debole» per poter rientrare nella nozione di persona «lesa» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1512/2012, facendo sorgere un rischio di incertezza del diritto, sarebbe in contrasto con l’obiettivo di tale regolamento ( 34 ). 39. Con un secondo indirizzo, la Corte, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], si è pronunciata sulla questione se l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 44/2001, in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 2, di tale regolamento, dovesse essere interpretato nel senso che il datore di lavoro, il quale abbia continuato a corrispondere la retribuzione al proprio dipendente durante l’indisponibilità di quest’ultimo, che è stato vittima di un incidente stradale, può citare in giudizio l’assicuratore della responsabilità civile del veicolo all’origine dell’incidente dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui il datore di lavoro è stabilito, qualora l’azione diretta sia possibile. 40. La Corte ha dichiarato che «un datore di lavoro, stabilito in un primo Stato membro, che abbia continuato a corrispondere la retribuzione al proprio dipendente, assente in conseguenza di un incidente stradale, e che sia surrogato nei diritti di quest’ultimo nei confronti della società che assicura la responsabilità civile del veicolo implicato in detto incidente, avente sede in un secondo Stato membro, può, in qualità di “persona lesa” ai sensi [dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001], citare in giudizio tale società di assicurazioni dinanzi ai giudici del primo Stato membro, sempre che un’azione diretta sia possibile» ( 35 ). 41. Per giungere a tale conclusione, la Corte ha anzitutto sottolineato che l’azione in materia di assicurazioni è caratterizzata da un certo squilibrio tra le parti e che le disposizioni del capo II, sezione 3, del regolamento n. 44/2001, dedicate alla competenza in tale materia, mirano a correggere detto squilibrio facendo sì che la parte più debole benefici di norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali ( 36 ). 42. Essa ha poi esaminato la questione se un datore di lavoro surrogato nei diritti della persona direttamente lesa rientri nella nozione di «persona lesa» ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 ( 37 ). Dopo aver rilevato che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento riguarda, in sostanza, persone che hanno subito un danno senza necessariamente averlo subito direttamente ( 38 ), la Corte ha dichiarato, infine, che «una valutazione caso per caso della questione se il datore di lavoro che continui a corrispondere la retribuzione possa essere considerato una “parte più debole” per poter rientrare nella nozione di “persona lesa” ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001, farebbe sorgere un rischio di incertezza del diritto e sarebbe in contrasto con l’obiettivo del regolamento in discorso, enunciato al considerando 11 di questo, secondo cui le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità» ( 39 ). 43. La Corte ha quindi dichiarato che «i datori di lavoro surrogati nei diritti al risarcimento dei loro lavoratori dipendenti [possono], in quanto soggetti che hanno subìto un danno e indipendentemente dalle loro dimensioni e dalla loro forma giuridica , avvalersi delle norme speciali in materia di competenza di cui agli articoli da 8 a 10 di tale regolamento» ( 40 ). Di conseguenza, un datore di lavoro surrogato nei diritti del lavoratore dipendente vittima di un sinistro stradale, al quale abbia continuato a corrispondere la retribuzione, può, in qualità di «persona lesa», citare in giudizio l’assicuratore del veicolo implicato in detto sinistro dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui ha sede ( 41 ), sempre che un’azione diretta sia possibile ( 42 ). B. Il caso dello Stato datore di lavoro 44. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha preso una posizione netta, respingendo esplicitamente l’idea di una valutazione caso per caso della posizione del datore di lavoro surrogato nei diritti del suo dipendente ( 43 ), che può quindi avvalersi, in ogni caso e in quanto agisce a tale titolo, delle norme speciali sulla competenza previste, in materia di assicurazioni, dal regolamento n. 44/2001. Il rigetto di una siffatta valutazione è stato ribadito nella successiva giurisprudenza della Corte ( 44 ). 45. Pertanto, al fine di soddisfare l’obiettivo di un alto grado di prevedibilità perseguito dalle disposizioni del regolamento n. 44/2001, le norme speciali sulla competenza dedicate al settore delle assicurazioni e destinate a tutelare le parti più deboli possono essere invocate senza che tale posizione di debolezza sia concretamente verificata. È quindi sufficiente, a tale riguardo, che esse siano invocate da persone che rientrano nell’ambito di applicazione ratione personae di dette disposizioni, vale a dire dal contraente dell’assicurazione, dall’assicurato, da un beneficiario o dalla persona lesa ( 45 ). Da tale ampia formulazione delle categorie di beneficiari non risulta alcuna esigenza di verifica della loro effettiva debolezza economica o giuridica ( 46 ). Per quanto la società di assicurazioni, convenuta nel procedimento principale, abbia ragione nel sostenere che le deroghe al principio generale della competenza del giudice del domicilio del convenuto devono essere interpretate restrittivamente, si deve tuttavia constatare che, nel caso di specie, è l’eccezione stessa ad essere formulata in modo ampio. 46. Decidendo in tal modo, la Corte ha necessariamente ammesso la possibilità che dette norme siano invocate da un datore di lavoro che non si trovi in una posizione di «debolezza» rispetto all’assicuratore, poiché né le dimensioni né la forma giuridica del datore di lavoro possono rimettere in discussione una siffatta possibilità ( 47 ). 47. La questione centrale che la Corte è chiamata a risolvere nella presente causa pregiudiziale è se la soluzione da essa elaborata nella sua sentenza [OSCURATO:PERSONA] sia applicabile al caso in cui il datore di lavoro surrogato nei diritti della vittima dell’incidente stradale sia uno Stato che cita in giudizio l’assicuratore della responsabilità civile del conducente del veicolo responsabile dinanzi ai propri giudici al fine di ottenere il rimborso della retribuzione versata durante il periodo di indisponibilità del proprio funzionario. 48. A mio avviso, alla luce degli elementi che ho appena ricordato, a tale questione occorre rispondere in senso affermativo. 49. Vanno aggiunte tre serie di argomenti. 50. In primo luogo, ricordo che il datore di lavoro di cui si trattava nel contesto della sentenza [OSCURATO:PERSONA] era già una persona giuridica di diritto pubblico, e precisamente un ente che gestiva cinque ospedali pubblici ( 48 ). 51. In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto normativo, ricordo che le disposizioni del regolamento n. 1215/2012 menzionate dal giudice del rinvio nella sua questione pregiudiziale sono equivalenti ( 49 ) a quelle interpretate dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e che l’obiettivo della prevedibilità non ha perso la sua importanza in tale regolamento ( 50 ). 52. In terzo luogo, alla luce della constatazione effettuata dalla Corte al punto 35 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], la particolare natura giuridica del datore di lavoro (lo Stato tedesco) non osta a che questi possa avvalersi delle norme speciali sulla competenza in materia di assicurazioni e citare, dinanzi ai giudici tedeschi, l’assicuratore. In detta sentenza, la Corte stabilisce una sorta di presunzione ( 51 ) secondo la quale, a partire dal momento in cui il datore di lavoro surrogato intende far valere i propri diritti, a tale titolo, nei confronti di una società di assicurazioni, esso potrà avvalersi di tali norme speciali sulla competenza previste dal diritto derivato. 53. Tale orientamento è fondato, a mio avviso, sull’idea secondo la quale, in una situazione del genere, il datore di lavoro surrogato si ritrova costretto ad intentare un’azione contro un convenuto che, nella sua qualità di assicuratore, è naturalmente molto più esperto di lui nel contenzioso in materia assicurativa ( 52 ). Il datore di lavoro, in questa sola qualità, è quindi sempre ritenuto trovarsi in una posizione di debolezza. Ne va della prevedibilità delle norme sulla competenza. 54. Vi è quindi una certa logica nel prolungare la finzione della debolezza quasi istituzionale della figura del datore di lavoro, anche nel caso in cui tale datore di lavoro sia uno Stato che agisce soltanto in qualità di datore di lavoro surrogato nei diritti del proprio dipendente, persona lesa. È la conseguenza di una scelta operata dalla Corte, poiché essa ha escluso qualsiasi valutazione caso per caso della posizione di debolezza del datore di lavoro. 55. Proponendo alla Corte di mantenere una posizione massimalista , mi assicuro, al contempo, che tutte le situazioni di reale posizione di debolezza del datore di lavoro saranno effettivamente coperte. Concordo pertanto con l’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], il quale, nelle sue conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( 53 ), «tutto considerato, [continuava] a pensare che l’occasionale inclusione eccessiva di taluni enti [rappresentasse] una soluzione più ragionevole rispetto alla verifica in pratica problematica, casistica e contestuale, dei rapporti di forza tra le parti» ( 54 ). La conferma dell’assenza della necessità di effettuare una valutazione caso per caso della situazione di debolezza assicura che siano soddisfatti i due obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1215/2012, vale a dire, da un lato, la tutela della parte più debole e, dall’altro, la garanzia di un elevato grado di prevedibilità delle norme sulla competenza. 56. Quanto all’argomento che la società di assicurazioni, convenuta nel procedimento principale, sostiene di trarre dalla sentenza del 15 gennaio 2004, Blijdenstein ( 55 ), l’analogia con i fatti di tale caso di specie mi sembra limitata, dato che, in primo luogo, tale sentenza non verteva sul sistema autonomo di ripartizione delle competenze giurisdizionali in materia di assicurazioni e, in secondo luogo, la natura del credito era del tutto diversa poiché si trattava, in detta sentenza, di aiuti a carattere sociale. 57. Pertanto, dalla mia analisi risulta che uno Stato membro che, nella sua qualità di datore di lavoro, abbia continuato a versare la retribuzione a uno dei suoi funzionari inabili al lavoro a seguito di un incidente stradale e che sia surrogato nei diritti di quest’ultimo nei confronti di una società di assicurazioni, stabilita in un altro Stato membro, presso la quale è assicurata la responsabilità civile risultante dal veicolo coinvolto in tale incidente, deve essere considerato una «parte lesa», ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, che può avvalersi del beneficio delle norme speciali sulla competenza previste da tale disposizione letta congiuntamente all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, al fine di citare in giudizio dinanzi ai propri giudici detta società nell’ambito di un’azione volta ad ottenerne la condanna al rimborso della retribuzione versata. 58. Una volta stabilita la competenza internazionale dei giudici dello Stato membro datore di lavoro, restano da formulare alcune precisazioni in merito alla competenza territoriale. C. La competenza territoriale in caso di surrogazione 59. Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la funzionaria vittima dell’incidente stradale in Spagna ha il proprio domicilio a Monaco di Baviera. Ella lavora per l’Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi, il quale – se non erro, come spetterà al giudice del rinvio verificare – ha sede a Monaco di Baviera. Lo Stato tedesco ha proposto la propria azione in primo grado dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Monaco di Baviera). Sembrerebbe che tale organo giurisdizionale sia territorialmente competente, in considerazione vuoi del luogo di domicilio della vittima, vuoi del luogo in cui è stabilita la «sede» del datore di lavoro. 60. Alla luce di tali circostanze, le considerazioni che mi accingo a formulare non sono immediatamente necessarie al giudice del rinvio per risolvere la controversia pendente dinanzi ad esso. 61. Tuttavia, due ragioni mi inducono a proseguire la mia analisi. 62. Da un lato, il giudice del rinvio e le parti interessate che hanno partecipato alla fase scritta del procedimento dinanzi alla Corte hanno individuato in modo variabile «la» autorità giurisdizionale territorialmente competente. Infatti, il testo della questione pregiudiziale menziona la possibilità, per lo Stato datore di lavoro surrogato, di citare in giudizio la società assicuratrice davanti all’autorità giurisdizionale del domicilio del funzionario inabile al lavoro . Lo Stato tedesco ha sostenuto, nelle sue osservazioni scritte, che il datore di lavoro surrogato nei diritti della sua funzionaria doveva poter adire esattamente la medesima autorità giurisdizionale che tale funzionaria avrebbe potuto inizialmente adire in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012 e proporre la sua azione dinanzi all’ autorità giurisdizionale del domicilio della sua funzionaria . La società di assicurazioni si è opposta, dapprima, a che fosse riconosciuta la possibilità che la stessa fosse citata in giudizio dinanzi all’ autorità giurisdizionale della sede dell’autorità amministrativa , per poi riferirsi, alla fine, all’ autorità giurisdizionale del domicilio della funzionaria ( 56 ). Il governo spagnolo si è limitato a fare riferimento alle autorità giurisdizionali «diverse da quella del domicilio del convenuto » ( 57 ). [OSCURATO:PERSONA] ha fornito alla Corte un’analisi più elaborata, proponendo la distinzione seguente. Se il datore di lavoro deve essere considerato una «parte lesa», ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, è competente l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il datore di lavoro ha il proprio domicilio. Se il datore di lavoro è semplicemente surrogato nei diritti della sua dipendente vittima, è competente a pronunciarsi sull’azione diretta proposta l’autorità giurisdizionale del luogo in cui tale dipendente ha il proprio domicilio. Ai fini della risoluzione della controversia nel procedimento principale, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che lo Stato membro datore di lavoro surrogato può citare in giudizio la società di assicurazioni dinanzi all’ autorità giurisdizionale del domicilio del funzionario inabile al lavoro, qualora l’azione diretta sia possibile. 63. D’altro lato, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte, riferendosi solo genericamente ai giudici dello Stato membro in cui il datore di lavoro è stabilito ( 58 ), si è pronunciata soltanto sulla questione della competenza internazionale. 64. In via preliminare, quindi, ricordo che, sebbene la delimitazione dell’ambito di competenza territoriale dell’autorità giurisdizionale nel quale si trova il luogo in cui è domiciliato l’attore, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012, rientri, in linea di principio, nella competenza organizzativa dello Stato membro cui detta autorità giurisdizionale appartiene ( 59 ), la Corte ha riconosciuto che tale disposizione «è volt[a] a designare direttamente una determinata autorità giurisdizionale all’interno di uno Stato membro, senza operare un rinvio alle norme sulla ripartizione della competenza territoriale in vigore in quest’ultimo, e quindi a determinare non soltanto la competenza internazionale, ma anche la competenza territoriale di detta autorità giurisdizionale, nei casi rientranti nell’ambito di applicazione di tale disposizione» ( 60 ). 65. Ciò precisato, ritengo che la tesi della [OSCURATO:PERSONA] debba essere senz’altro respinta. Infatti, la Corte ha già dichiarato, in modo molto chiaro, che un datore di lavoro surrogato era esso stesso una «parte lesa», ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012 ( 61 ). A tale datore di lavoro surrogato, che rientra nell’ambito di applicazione di detta disposizione, può quindi applicarsi la norma di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento in parola, secondo la quale esso può citare in giudizio, in qualità di attore, l’assicuratore dinanzi al giudice del luogo del proprio domicilio . Un’interpretazione letterale di tali due disposizioni è sufficiente, a mio avviso, per giungere a detta conclusione. 66. Sono altresì in disaccordo con la [OSCURATO:PERSONA] quando sostiene che i diritti dell’ente surrogato non sono diritti propri e non farebbero quindi sorgere, in capo al surrogato, diritti in materia di competenza che siano autonomi rispetto a quelli della vittima diretta. Il datore di lavoro surrogato è l’unico soggetto che può avvalersi dei diritti derivanti dalla surrogazione. La sua inclusione nella categoria dei beneficiari delle norme speciali sulla competenza in materia di assicurazioni in qualità di «parte lesa» è basata d’altronde sull’idea del riconoscimento di un suo pregiudizio personale. Intendendola in tal modo, mi risulta difficile ravvisare i rischi di moltiplicazione dei fori che la surrogazione creerebbe. 67. Inoltre, fermo restando che lo spostamento del procedimento da uno Stato membro ad un altro è già, di per sé, un disagio per il convenuto, dubito che tale disagio sia accentuato dal fatto che, all’interno di uno stesso Stato membro, a dover conoscere del procedimento sia un determinato giudice anziché un altro. In altri termini, una volta riconosciuto il forum actoris , mi sembra abbastanza indifferente, dal punto di vista del convenuto, che l’azione giudiziaria abbia luogo dinanzi al giudice del domicilio del dipendente o dinanzi al giudice della sede del datore di lavoro. 68. Da quanto precede risulta che, affinché le norme sancite dagli articoli 11 e 13 del regolamento n. 1215/2012 siano effettivamente speciali e svolgano pienamente la loro funzione di tutela, si impone la conclusione secondo cui il datore di lavoro surrogato nei diritti del suo dipendente vittima di un incidente stradale deve poter proporre la sua azione contro una società di assicurazioni dinanzi al giudice del suo domicilio o della sua sede ( 62 ). 69. Nel medesimo senso dev’essere intesa anche la sentenza [OSCURATO:PERSONA], nella quale la Corte fa ripetutamente riferimento ai giudici dello Stato membro in cui il datore di lavoro surrogato è stabilito ( 63 ). Per contro, il criterio della giurisdizione del domicilio del dipendente è palesemente assente dal ragionamento della Corte ( 64 ). 70. Pertanto, dall’articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012 risulta che l’azione diretta intentata dal datore di lavoro surrogato nei diritti del suo dipendente contro una società di assicurazioni stabilita in un altro Stato membro deve essere proposta dinanzi al giudice del luogo in cui tale datore di lavoro è stabilito. 71. A questo punto sorge la questione di come determinare tale luogo quando il datore di lavoro sia uno Stato. Come avviene nell’ambito del procedimento principale, lo Stato datore di lavoro intende la sua particolare funzione attraverso il prisma della sua organizzazione amministrativa. 72. Il fatto che la funzionaria esercitasse le proprie attività a Monaco di Baviera non comporta che lo Stato datore di lavoro debba essere considerato stabilito in tale città. Il criterio del luogo delle attività del «dipendente» è estraneo alla questione della determinazione del luogo in cui ha sede il datore di lavoro ( 65 ). Inoltre, conformemente alle disposizioni dell’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, le persone giuridiche sono domiciliate nel luogo in cui si trova la loro sede statutaria, la loro amministrazione centrale oppure il loro centro d’attività principale ( 66 ). 73. Orbene, se lo Stato datore di lavoro propone l’azione diretta contro la società di assicurazioni, lo fa in forza di una surrogazione legale che lo rende creditore di un’obbligazione a causa del pagamento, da parte di uno dei suoi enti, della retribuzione della sua funzionaria durante l’indisponibilità di quest’ultima. 74. In una siffatta ipotesi e al fine di conseguire tanto l’obiettivo della prevedibilità delle norme sulla competenza quanto quello della certezza del diritto ( 67 ), propongo dunque di considerare che lo Stato datore di lavoro surrogato nei diritti del suo funzionario può citare in giudizio la società di assicurazioni dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l’ente amministrativo che impiega il funzionario e che ha continuato a versare la retribuzione durante l’indisponibilità di quest’ultimo. Infatti, la surrogazione opera soltanto perché la retribuzione è stata versata al funzionario ed è a causa del fatto che detto ente abbia versato tale retribuzione durante l’assenza del funzionario conseguente all’incidente che il datore di lavoro è considerato parte lesa. 75. Per tutte le ragioni che precedono, ritengo che l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro, che agisce in qualità di datore di lavoro surrogato nei diritti del funzionario vittima di un incidente stradale al quale ha continuato a versare la retribuzione, può, in qualità di «parte lesa», citare in giudizio la società che assicura la responsabilità civile derivante dal veicolo coinvolto in tale incidente, stabilita in un altro Stato membro, dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l’ente amministrativo che impiega tale funzionario. V. Conclusione 76. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale posta dal [OSCURATO:PERSONA] I (Tribunale del Land, Monaco di Baviera I, Germania) nel modo seguente: L’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che: uno Stato membro, che agisce in qualità di datore di lavoro surrogato nei diritti del funzionario vittima di un incidente stradale al quale ha continuato a versare la retribuzione, può, in qualità di «parte lesa», citare in giudizio la società che assicura la responsabilità civile derivante dal veicolo coinvolto in tale incidente, stabilita in un altro Stato membro, dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l’ente amministrativo che impiega tale funzionario. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 2012, L 351, pag. 1 ). ( 3 ) V. considerando 18 del regolamento n. 1215/2012. ( 4 ) Regolamento del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 2001, L 12, pag. 1 ). ( 5 ) V. sentenza del 20 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA] (C‑340/16; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA], EU:C:2017:576 , punto 39 ). ( 6 ) Conformemente all’obbligo derivante dall’articolo 21 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità ( GU 2009, L 263, pag. 11 ). Sebbene tale direttiva sia stata modificata dalla direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021 ( GU 2021, L 430, pag. 1 ), le modifiche introdotte non hanno inciso su detta disposizione. ( 7 ) La ricorrente nel procedimento principale invoca a tale riguardo la sentenza [OSCURATO:PERSONA]. ( 8 ) La convenuta nel procedimento principale cita, a tale riguardo, le sentenze del 17 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] (C‑347/08; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA], EU:C:2009:561 ); del 31 gennaio 2018, Hofsoe ( C‑106/17 , EU:C:2018:50 ); del 20 maggio 2021, CNP ( C‑913/19 , EU:C:2021:399 ), e del 21 ottobre 2021, T.B. e D. (Competenza in materia di assicurazioni) ( C‑393/20 , EU:C:2021:871 ). ( 9 ) V. punto 2.2 della domanda di pronuncia pregiudiziale. ( 10 ) V. punto 2.2 della domanda di pronuncia pregiudiziale. Mentre il giudice del rinvio non ha citato expressis verbis la disposizione tedesca pertinente, la [OSCURATO:PERSONA] europea l’ha citata nelle sue osservazioni. In sostanza, l’articolo 76 del Bundesbeamtengesetz (legge sui funzionari federali), del 5 febbraio 2009 (BGBl. 2009 I, pag. 160), prevede che, quando un funzionario, un pensionato o un loro familiare è ferito o ucciso, il datore di lavoro («Dienstherrn») sia surrogato legalmente nel diritto al risarcimento che la legge conferisce a detta persona nei confronti di un terzo a causa di tale ferimento o uccisione, qualora tale datore di lavoro sia tenuto a versare prestazioni per il periodo di inabilità al lavoro conseguente alle lesioni personali oppure a causa del danno fisico o del decesso. ( 11 ) Quale menzionata dal giudice del rinvio nella parte I e al punto 2.5 della parte II della sua domanda di pronuncia pregiudiziale. ( 12 ) Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012. È interessante rilevare che la direttiva 2009/103, come modificata dalla direttiva 2021/2118, definisce la parte lesa come «ogni persona avente diritto al risarcimento del danno causato da veicoli» (v. articolo 1, punto 2, della direttiva 2009/103 modificata, nonché considerando 2 della direttiva 2021/2118). ( 13 ) Tale diritto di azione diretta di cui dispongono le persone lese a seguito di un incidente causato da un veicolo coperto da assicurazione nei confronti dell’impresa che assicura la responsabilità civile della persona responsabile risulta dalla direttiva 2009/103 (v. considerando 30 e articolo 18 di tale direttiva). ( 14 ) In quanto gli articoli 11 e 13 del regolamento n. 1215/2012 rientrano nella sezione 3 del capo II di tale regolamento, dedicata alla competenza in materia di assicurazioni. Tale sezione «istituisce un sistema autonomo di ripartizione delle competenze giurisdizionali in materia di assicurazioni» [v. sentenza del 9 dicembre 2021, BT (Coinvolgimento della persona assicurata) ( C‑708/20 , EU:C:2021:986 , punto 26 e giurisprudenza ivi citata)]. ( 15 ) Poiché derogano alla competenza del foro del domicilio del convenuto, tali disposizioni devono tuttavia, in linea di principio, essere interpretate in maniera restrittiva: v. sentenza del 30 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑652/20 , EU:C:2022:514 , punto 46 e giurisprudenza ivi citata). ( 16 ) V. sentenza del 14 febbraio 2019, Milivojević ( C‑630/17 , EU:C:2019:123 , punto 81 ). V., a proposito del regolamento n. 44/2001, in particolare, sentenze [OSCURATO:PERSONA] (punto 37) e del 25 gennaio 2018, Schrems ( C‑498/16 , EU:C:2018:37 , punto 27 ). Poiché il regolamento n. 1215/2012 ha abrogato e sostituito tale regolamento, che ha a sua volta sostituito la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968 ( GU 1972, L 299, pag. 32 ), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione ( GU 1998, C 27, pag. 1 ; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), l’interpretazione fornita dalla Corte riguardo alle disposizioni di uno di questi strumenti giuridici vale anche per quelle degli altri, quando tali disposizioni possono essere qualificate come equivalenti. ( 17 ) Conformemente alla volontà del legislatore dell’Unione espressa nel considerando 18 del regolamento n. 1215/2012. ( 18 ) Ricordo che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, quest’ultimo si applica in materia civile e commerciale, ma non si applica «alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri ( acta iure imperii )». ( 19 ) Occorre qui sottolineare che, nell’ambito del presente procedimento pregiudiziale, lo Stato tedesco è rappresentato, tanto dinanzi alla Corte quanto dinanzi al giudice del rinvio, non già da agenti del governo, bensì da un avvocato. ( 20 ) Conformemente all’orientamento globale adottato dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (v. punto 36 di tale sentenza). Inoltre, la Corte ha già dichiarato che le disposizioni del regolamento n. 44/2001 s’applicavano ad una controversia nella quale un lavoratore chiedeva il versamento di indennità e contestava la risoluzione del contratto di lavoro che aveva concluso con uno Stato terzo [v. sentenza del 19 luglio 2012, Mahamdia ( C‑154/11 , EU:C:2012:491 , punto 56 )]. ( 21 ) V. sentenze del 31 gennaio 2018, Hofsoe ( C‑106/17 , EU:C:2018:50 , punto 36 ); del 9 dicembre 2021, BT (Coinvolgimento della persona assicurata) ( C‑708/20 , EU:C:2021:986 , punto 23 ), e del 4 ottobre 2024, Mahá ( C‑494/23 , EU:C:2024:848 , punto 27 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, la Corte ha dichiarato che l’articolo 8, primo comma, punto 2, della Convenzione di Bruxelles poteva essere qualificato come equivalente all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 44/2001 e all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012, poiché tali disposizioni «consentono che l’assicuratore domiciliato nel territorio, rispettivamente, di uno Stato contraente o di uno Stato membro sia convenuto davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato l’attore, quando l’azione è proposta dal contraente dell’assicurazione per quanto riguarda detta convenzione, oppure dall’assicurato o dal beneficiario di un contratto di assicurazione per quanto riguarda detti regolamenti, purché l’attore interessato sia domiciliato, rispettivamente, in un altro Stato contraente o in un altro Stato membro» [sentenza del 30 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑652/20 , EU:C:2022:514 , punto 23 )]. ( 22 ) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 47). ( 23 ) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 35). ( 24 ) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 38). ( 25 ) [OSCURATO:PERSONA] (punto 41). ( 26 ) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 42). ( 27 ) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 44). La Corte ha quindi menzionato specificamente il caso degli eredi della vittima. ( 28 ) C‑433/01 , EU:C:2004:21 . Poiché l’azione dell’ente pubblico era disciplinata dal diritto civile, la controversia di cui al procedimento principale rientrava nella nozione di «materia civile», ai sensi dell’articolo 1, primo comma, della Convenzione di Bruxelles (v. punto 21 di tale sentenza). ( 29 ) Sull’uniformità di interpretazione tra la Convenzione di Bruxelles, il regolamento n. 44/2001 e il regolamento n. 1215/2012, v. nota 16 delle presenti conclusioni. ( 30 ) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 46 e giurisprudenza ivi citata). ( 31 ) V. sentenza del 31 gennaio 2018, Hofsoe ( C‑106/17 , EU:C:2018:50 , punto 42 ). ( 32 ) V. sentenza del 31 gennaio 2018, Hofsoe ( C‑106/17 , EU:C:2018:50 , punto 47 ). ( 33 ) V. sentenza del 31 gennaio 2018, Hofsoe ( C‑106/17 , EU:C:2018:50 , punto 44 ). ( 34 ) V. sentenza del 31 gennaio 2018, Hofsoe ( C‑106/17 , EU:C:2018:50 , punto 45 ). ( 35 ) Sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 39). ( 36 ) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 28 e giurisprudenza ivi citata). ( 37 ) È utile ricordare in questa sede che, a causa delle divergenze tra le diverse versioni linguistiche di tale disposizione, la Corte ne ha fissato l’interpretazione nella sua sentenza [OSCURATO:PERSONA], nella quale ha dichiarato che l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato come riferito alla persona lesa (v. punti da 25 a 28 di tale sentenza). ( 38 ) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 33 e giurisprudenza ivi citata). ( 39 ) Sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 34). ( 40 ) Sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 35). Il corsivo è mio. ( 41 ) Una siffatta formulazione non precisa dinanzi a quale giudice in particolare l’azione possa essere proposta. Occorrerà dunque ritornare su tale punto nel prosieguo dell’analisi (v. paragrafi 59 e segg. delle presenti conclusioni). ( 42 ) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 37). ( 43 ) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 34). ( 44 ) V. sentenze del 31 gennaio 2018, Hofsoe ( C‑106/17 , EU:C:2018:50 , punto 45 ); del 27 febbraio 2020, Balta ( C‑803/18 , EU:C:2020:123 , punto 42 ); del 21 ottobre 2021, T.B. e D. (Competenza in materia di assicurazioni) ( C‑393/20 , EU:C:2021:871 , punto 40 ), e del 27 aprile 2023, A1 e A2 (Assicurazione su un’imbarcazione da diporto) ( C‑352/21 , EU:C:2023:344 , punto 53 ). ( 45 ) Come ho già osservato, la nozione di «victime», di cui alla versione in lingua francese dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001, è stata interpretata dalla Corte nel senso che designa la persona lesa. Il legislatore dell’Unione ha consolidato tale interpretazione cessando di utilizzare il termine «victime» nella versione in lingua francese dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012 e preferendovi l’espressione «personne lésée» («parte lesa», nella versione in lingua italiana). ( 46 ) V., nello stesso senso, conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( C‑340/16 , EU:C:2017:396 , paragrafo 47 ). ( 47 ) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 35). ( 48 ) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punti 21 e 25). ( 49 ) V. nota 21 delle presenti conclusioni. ( 50 ) V., in particolare, considerando 15 del regolamento n. 1215/2012. V., inoltre, sentenze del 27 febbraio 2020, Balta ( C‑803/18 , EU:C:2020:123 , punto 42 ); del 27 aprile 2023, A1 e A2 (Assicurazione su un’imbarcazione da diporto) ( C‑352/21 , EU:C:2023:344 , punto 53 ), e del 22 febbraio 2024, FCA Italy e FPT Industrial ( C‑81/23 , EU:C:2024:165 , punto 41 ). ( 51 ) La Corte aveva già aperto la strada all’istituzione di una presunzione in una sentenza del 13 luglio 2000, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑412/98 , EU:C:2000:399 ), nella quale aveva dichiarato che, essendo le due parti di un contratto di riassicurazione professionisti di tale settore, «non si può presumere che l’uno si trovi in posizione di debolezza rispetto all’altro» (punto 66 di tale sentenza). ( 52 ) La presunzione è tuttavia oggettivamente rovesciata quando l’azione diretta sia proposta da un datore di lavoro surrogato che sia un professionista del settore assicurativo. ( 53 ) C‑340/16 , EU:C:2017:396 . ( 54 ) Conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( C‑340/16 , EU:C:2017:396 , paragrafo 89 ). ( 55 ) C‑433/01 , EU:C:2004:21 . V. paragrafo 37 delle presenti conclusioni. ( 56 ) V., per un raffronto, punti 1.1 e 3 delle osservazioni scritte della convenuta nel procedimento principale. ( 57 ) Il corsivo è mio. ( 58 ) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punti 26, 30, 36, 37, 39 e 40). ( 59 ) V. sentenza del 30 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑652/20 , EU:C:2022:514 , punto 56 e giurisprudenza ivi citata). ( 60 ) Sentenza del 30 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑652/20 , EU:C:2022:514 , punto 38 ). ( 61 ) V., a proposito dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punti 31 e segg.). La qualità di «persona lesa» è espressamente riconosciuta al datore di lavoro surrogato (v. punti da 37 a 39 di tale sentenza). ( 62 ) V., nello stesso senso, sentenza del 13 dicembre 2007, FBTO Schadeverzekeringen ( C‑463/06 , EU:C:2007:792 , punto 28 ). ( 63 ) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punti 30, 36, 37, 39 e 40). ( 64 ) L’unica indicazione fornita dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] quanto al domicilio del dipendente è che esso si trovava in Austria (v. punto 15 di tale sentenza). ( 65 ) Infatti, il criterio adottato, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, è proprio quello del domicilio del datore di lavoro surrogato in quanto parte lesa, e non quello del luogo in cui lavora la vittima. ( 66 ) La determinazione del domicilio delle società e delle persone giuridiche è effettuata, in assenza di un rinvio alle normative degli Stati membri, secondo un’interpretazione autonoma del diritto dell’Unione [v. sentenza del 14 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑821/21 , EU:C:2023:672 , punto 60 )]. ( 67 ) V. sentenza del 30 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑652/20 , EU:C:2022:514 , punto 54 ).
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1215/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris