CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 23464/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23583-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, [OSCURATO:PERSONA] 02438750586; -intimati - avverso la sentenza n. 5053/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 23/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380 - bis cod. proc. civ.: letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 5053 del 23. 3. 2021, che, in parziale accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], aveva riformato la decisione di primo grado di annullamento di una cartella di pagamento, dichiarandone la validità in relazione all’importo di euro 195,48 in essa indicato detratte le maggiorazioni applicate, pari a euro 104,65, e condannato l’appellato al pagamento delle spese del giudizio di appello; il primo motivoil ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione degli artt.91 e 92 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per averlo condannato alle spese del giudizio di secondo grado, mentre avrebbe dovuto quanto meno compensarle tenuto conto dell’esito finale della lite, che lo aveva visto parzialmente vittorioso; il motivo è manifestamente infondato, tenuto conto che, per giurisprudenza costante di questa Corte, la violazione del principio della soccombenza, posto dall’art. 91 cod. proc. civ., può dirsi violato nel solo caso in cui il giudice ponga le spese del processo a carico della parte totalmente vittoriosa( Cass. n. 8421 del 2017; Cass. n. 15317 del 2013; Cass. n. 5386 del 2003 ), laddove l’odierno ricorrente risulta essere stato soccombente nel giudizio di appello, mentre la statuizione di compensazione delle spese costituisce manifestazione di una potestà discrezionale del giudice, il cui mancato esercizio non è denunziabile in sede di legittimità( Cass. n. 26912 del 2020; Cass. n. 24502 del 2017; Cass. n. 8421 del 2017; Cass. n. 15317 del 2013 ); il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell ’art. 91 , ultimo comma, cod. proc. civ., lamentando che il Tribunale abbia liquidato le spese di lite in una somma superiore al valore della domanda; anche questo motivo è manifestamente infondato, atteso che la disposizione invocata è applicabile soltanto alle spese relative al giudizio che si svolge dinanzi al giudice di pace ; Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; nulla va statuito sulle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibileil ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13 , se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consigl