CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 luglio 2022
Cassazione n. 36470/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ()( [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 25 maggio 2021, parzialmente riformando la sentenza emessa dal Tribunale di Pisa il 26 giugno 2017, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la pronuncia di condanna in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti contestati in termini di tentata estorsione e ne invoca la derubricazione nel delitto ex art. 393 cod. pen., risulta fondato su censure che non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto; Considerato, in ogni caso, che le doglianze dedotte - sia nel ricorso che nella memoria depositata il 25 luglio 2022 - sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che difatti ha ampiamente giustificato la qualificazione giuridica come contestata nell'imputazione, evidenziando l'impossibilità per l'imputato di poter tutelare giudizialmente la pretesa vantata; Rilevato, inoltre, che anche il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che lamenta violazione di legge in ordine all'utilizzabilità della sua individuazione quale concorrente nel reato, risulta reiterativo di questioni sulle quali il secondo giudice ha puntualmente argomentato (si veda pagina 3 della sentenza impugnata), confermando così la legittimità dell'individuazione effettuata ed evidenziando, in ogni caso, i plurimi elementi a sostegno dell'affermazione della penale responsabilità del Ramicelli; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]