CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 01729/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16686/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore e legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende, pec: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 3245/2020 depositata il 18/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava avanti alla Corte d’ A ppello di Bologna la decisione del Collegio arbitrale del 13 giugno 2013 che, su istanza del sig. [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato risolto il contratto preliminare con cui la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva promesso di vendergliuna porzione del terzo e del quarto piano di erigendo edificio residenziale sito in Modena; con condanna della medesima alla restituzione dell’importo di euro 150.000,00 ricevuto a titolo di caparra; successivamente le parti sottoscrivevano un accordo con cui la società [OSCURATO:SOCIETA]. si impegnava : a pagare l’ulteriore somma di euro 10.350,40, quale rimborso per le spese legali relative al giudizio di impugnazione del lodo; ad abbandonare la causa di impugnazione del lodo; a pagare in otto rate l’importo dovuto a l Rebecchi per effetto del lodo; stante il mancato pagamento da parte della società [OSCURATO:SOCIETA]. dell’ultima rata del piano di rateizzazione il Rebecchi chiedeva e otteneva decreto perl’ammontare di euro 24.091,76; proposta opposizione da parte della società [OSCURATO:SOCIETA]. , con sentenza n. 1002/2016 il Tribunale di Modena dichiarava la litispendenza stante la pendenza avanti alla Corte d’Appello di Bologna di giudizio avente ad oggetto l’impugnazione del lodo arbitrale; detta sentenza veniva impugnata dal Rebecchi; nelle more del giudizio interveniva la pronuncia n. 1912/2018 della Corte d’Appello di Bologna che, riten uta l’infondatezza dell’eccezione di transazione sollevata dal Rebecchi nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, dichiarava risolta la transazione non novativa del 2013; in accoglimento del gravame dl gravame interposto dal Rebecchi avverso la sentenza del Tribunale di Modena, con sentenza n. 3245/2020 la Corte d’ A ppello di Bologna conferma va il decreto ingiuntivoopposto; avverso talea pronunzia della corte di merito la società [OSCURATO:SOCIETA]. propone ora ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi; resiste con controricorso ilRebecchi; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.; la ricorrente ha depositatomemoria. Considerato che 1) con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt.2909c.c., 34 cod.proc.civ., in riferimento all’art. 360, 1° comma n. 3, cod.proc.civ.; si duole che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto costituire mera statuizione incidentale , e non già, capo autonomo della sentenza n. 1912/2018 della Corte d’ A ppello di Bologna il rigetto dell’eccezione pregiudiziale di transazione sollevata dal Rebecchi ( fondata sull’art. 7 della scrittura privata del 2013, a mente del quale, ove a seguito dell’ inadempimento della società [OSCURATO:SOCIETA] il Rebecchi avesse agito in via esecutiva per il recupero delle somme, la transazione si sarebbe immediatamente risolta con conseguente venuta meno del l’obbligo della società [OSCURATO:SOCIETA]. di abbandonare il giudizio di appello avverso il lodo arbitrale ), insuscettibile di passare in giudicato, avendo effetti strettamente limitati al processo di impugnazione del lodo; lamenta non essersi dalla corte di merito tenuto conto che la sentenza n. 1912/2018 hadeciso su questione ( la risoluzione della transazione del 2013 ) comune alla causa rimessa alla sua cognizione, sicché avrebbe dovuto trovare applicazione il principio a mente del quale quando uno dei due giudizi tra le stesse parti, relativi allo stesso rapporto giuridico, sia stato deciso con sentenza passata in giudicato, l’accertamento delle questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause ne preclude il riesame nel successivo giudizio, quand’anche quest’ultimo abbia una causa petendi ed un petitum diversi, senza necessità di una domanda di parte volta ad ottenere la decisione di una questione pregiudiziale, con efficacia di giudicato, come previsto dall’art. 34 cod.proc.civ.; 2) con il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 39 cod.proc.civ., in riferimento a ll’art. 360, 1° comma n. 4, cod.proc.civ.; si duole non essersi dalla corte di merito considerato che la litispendenza deriva anche dalla natura non novativa della transazione( accertata dal Tribunale di Modena con la sentenza n. 1002/2016 ) , a prescindere dalla relativa risoluzione, avendo il Rebecchichiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo in argomento per il pagamento della somma residua dovutagli in forza del lodo; 3) i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto attinenti alla medesima questione, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati; la questione della natura non novativa della transazione su cui si è incentrata la controversia integra questione pregiudiziale , non solo logica ma anche tecnica, in quanto investe circostanze controverse rientranti nel fatto costitutivo del diritto di credito dedotto in causa nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA].; essendo stata la natura novativa della transazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, quale presupposto logico necessario a l riconoscimento di un diritto ad essa inscindibilmente connesso, il Rebecchi è invero portatore di un interesse travalicante la causa nella quale ha domandato il pagamento del vantato credito e proposto la questione pregiudiziale, l’eccezione di transazione novativa essendo pertanto idonea ad influire sul rapporto oggetto della presente causa, proiettando su di esso le sue conseguenze giuridiche ( cfr. Cass. , 8/8/2022, n.24427 ); deve pertanto ribadirsi che l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, essendo comune alla causa qui in oggetto introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione, anche se la causa odierna ha finalità diverse da quelle della prima; ciò in considerazione dell'inscindibile rapporto di connessione che viene a crearsi tra oggetto delgiudicato ed oggetto del processo nel quale questo si è formato, per cui l'efficacia delgiudicato si estende alle questioni che costituiscono presupposti logicamente e giuridicamente ineliminabili della statuizione finale; il giudicato è da escludere, infatti,solo sul punto di fatto, ossia sul puro e sempliceaccertamento dei fatti storici contenuto nella motivazione e compiuto dal giudice esclusivamente per pronunciare sulla situazione di vantaggio dedotta in giudizio (Cass., 7/2/2019, n. 3669); alla fondatezza nei suindicati termini e limiti dei motivi consegue, assorbiti gli altri motivi [ il 3° motivo, con il quale la ricorrente denunzia violazione degli artt. 342 e 346 cod.proc.civ., dolendosi che il Tribunale di Modena abbia ritenuto contemplare l’art. 7 della transazione del 2013 non già una clausola risolutiva espressa ma una condizione risolutiva posta nell’interesse di entrambe le parti; il 4° subordinato motivo, con il quale denunzia violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. per omessa pronuncia sull’eccezione di cui al precedente motivo; il 5° motivo, con il quale denunzia violazione degli artt. 1359, 1456 c.c., dolendosi che la corte di merito abbia ritenuto contenere l’art. 6 dell’accordo di transazione una clausola risolutiva espressa ] l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, che in diversa composizione procederà a nuovo esame e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione; P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi di ricorsonei termini di cui in motivazione, dichiara assorbiti gli altri . Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvi a, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’ A ppello di Bologna, in diversa composizione.