CassazionedecretoSezione 7Decisione del 25 marzo 2021
Cassazione n. 46282/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 25/03/2021, in riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Catania in data 10/04/2014, appellata da [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere nei confronti del sunnominato in relazione ai reati di cui ai capi A, B e C perché estinti per prescrizione e rideterminava la pena in ordine al residuo reato di cui al capo D (artt. 633, 639 bis cod. pen.) nella misura di giorni quaranta di reclusione, con revoca dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva e ripristino dello stato dei luoghi. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -inosservanza, erronea applicazione della legge penale per violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., per omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione a giudizio; violazione degli artt. 159, 160 cod. proc. pen. per inefficacia del decreto di irreperibilità; per illogicità e mancanza di motivazione (primo motivo); -mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al capo D (secondo motivo); -inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 99 cod. pen., con illegalità della pena raddoppiata rispetto alla pena base in presenza di una recidiva reiterata semplice (terzo motivo); -mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento all'applicazione della recidiva (quarto motivo); -inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale, in relazione agli artt.157 e 161 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. (quinto motivo); -illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 62 bis, 132 e 133 cod. pen. (sesto motivo). Il ricorso è inammissibile. Evidenzia il Collegio in premessa, con riferimento al rilevato difetto di aspecificità dei motivi di gravame proposti, come costituisca pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte, il fatto che va ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). Il primo profilo del primo motivo non è scrutinabile per tardività essendo stato proposto per la prima volta con l'atto di appello. Invero, secondo l'insegnamento della consolidata giurisprudenza di legittimità, la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, poiché implica una lesione del diritto di difesa, è inquadrabile tra le nullità "generali a regime intermedio" e può essere pertanto eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado (v., Sez. 2, n. 46763 del 27/09/2018, Esposito, Rv. 274475). Il secondo profilo è del tutto aspecifico, a fronte di una motivazione del tutto congrua e privi di vizi logico-giuridici. Invero, come evidenziato nel provvedimento impugnato "... dalle note della polizia municipale di Catania e Floresta, l'imputato risultava irreperibile presso il comune di residenza ed agli indirizzi all'epoca conosciuti dalle forze dell'ordine, così come negativo risultava l'accertamento al DAP: correttamente, pertanto, venne emesso il decreto di irreperibilità in data 12 giugno 2012, con conseguente notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione a giudizio, emesso il 25 settembre 2012, a amni del difensore ...". Aspecifico è anche il secondo motivo. In relazione alla ricorrenza del reato di cui al capo D) per cui è stata pronunciata condanna, la Corte territoriale ha reso ampia motivazione con la quale il ricorrente omette di confrontarsi. La sussistenza del reato è stata ritenuta provata dai verbali degli atti irripetibili, dalle riproduzioni fotografiche e dalle deposizioni in atti, essendosi precisato come non possa essere dubbio che la proprietà dell'immobile in capo all'imputato, la sua presenza sui luoghi al momento dell'accertamento e la concessione dello stesso immobile in locazione ad un proprio congiunto, costituiscano indizi gravi, precisi e concordanti circa l'attribuibilità dell'azione invasiva volontaria, oltre che di quella edificatoria, in capo all'imputato. Aspecifico è anche il terzo motivo. Il ricorrente omette, innanzitutto, di indicare in che misura la pena dovesse essere determinata in presenza di una recidiva reiterata specifica e non di recidiva reiterata semplice come dedotto. Il ricorrente, poi, non tiene conto del fatto che, nella determinazione della pena per il capo D), la Corte territoriale ha tenuto conto dell'aggravante teleologica di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., non elisa dall'avvenuta estinzione dei reati strumentali di cui ai capi A), B) e C) a seguito della maturata prescrizione (Sez. 5, n. 34983 del 24/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280480, secondo cui l'aggravante de qua trova applicazione anche in caso di estinzione del reato fine per prescrizione, in quanto la predetta causa estintiva non incide sul fatto complessivamente contestato). Considerando che l'aumento di pena per la recidiva reiterata specifica può essere fino alla metà e che la pena per il reato di cui agli artt. 633, 639 bis cod. pen., alla data di commissione del fatto, era quella della reclusione fino a due anni o della multa da 103 euro a 1.032 euro, nella fattispecie, la pena deve ritenersi essere stata correttamente determinata nei termini che vengono di seguono dettagliati: pena base per il capo D non aggravato, giorni venti di reclusione, aumentata di giorni sette di reclusione per l'aggravante teleologica (aumento superiore al terzo, per la ricorrenza di ben tre reati strumentali), ulteriormente aumentata per la recidiva qualificata di giorni tredici. Aspecifico è anche il quarto motivo. La Corte territoriale aggrava la pena per la recidiva in presenza di un'implicita ma inequivoca accertata accresciuta pericolosità dedotta non solo dal trascorso criminale del reo ma anche dalla tipologia delle gravi e reiterate condotte di reato ritenute nel presente procedimento in termini di accentuata progressività anche sotto il profilo strettamente temporale (giudizio che, anche in questo caso, prescinde dall'avvenuta declaratoria di prescrizione del reato di talune di esse): dato che, di per sé, concretizza il giudizio di accresciuta pericolosità del reo. Generico ed aspecifico è il quinto motivo. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che il reato di cui al capo D) ha un termine prescrizionale di anni sedici e mesi otto, termine attualmente non venuto a scadenza (il reato risulta commesso in data antecedente e prossima al marzo 2010). La difesa si limita a contestare il termine ritenuto. Risulta dalla stessa sentenza impugnata che, a seguito dell'accoglimento da parte del giudice dell'esecuzione dell'eccezione difensiva di nullità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, si procedette, previa restituzione nel termine per impugnare, a nuova notifica all'imputato (nel medesimo domicilio ove venne poi regolarmente notificato anche il decreto di citazione in appello) dell'estratto contumaciale: notifica effettuata con esito positivo in data 21/04/2017. La difesa, tuttavia, non tiene conto della previsione di cui all'art. 175, comma 8, cod. proc. pen., secondo cui, nell'ipotesi di restituzione nel termine, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione. Fermo quanto precede, il reato de quo, ha un termine prescrizionale ordinario, considerati gli eventi interruttivi, pari ad anni dieci, a cui va aggiunto termine sospensivo di cui all'art. 175, comma 8, cod. proc. pen., che la Corte territoriale determina e considera e che la difesa, invece, omette di contestare specificamente con riferimento alla sua durata. Aspecifico è anche il sesto ed ultimo motivo. Sia la determinazione della pena (contenuta in misura prossima al minimo edittale e commisurata all'effettiva gravità dei fatti) che il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (in assenza di motivi che ne comprovino la meritevolezza e tenuto conto dei rischi per la collettività che l'opera edilizia ha determinato) sono assistiti da congrua e non illogica motivazione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Ro