CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 dicembre 1993
Cassazione n. 14680/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/12/1993 avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso, avente ad oggetto la mancata integrazione della fattispecie delittuosa perché la condotta si sarebbe risolta in una mera fuga configurando una ipotesi di resistenza passiva nonché per mancanza dell'elemento soggettivo, esula dalla valutazione di legittimità là dove risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo, relativo alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato di lesioni personali, risulta anch'esso inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già correttamente esaminati e disattesi con adeguati argomenti giuridici dal giudice del gravame (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA]