CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 34181/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] CASELLA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di PATRASCU Petrulian propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Bologna, in data 7 gennaio 2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Rimini in data 3 maggio 2019, ha condannato il ricorrente alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 600,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 628, commi 1, 2 e 3 cod. pen. 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione ex art. 606 lettere b) ed e) cod. proc. pen., violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità del PATRASCU con particolare riguardo alla inattendibilità della persona offesa. La Corte territoriale non ha effettuato un esame approfondito in ordine alla credibilità della persona offesa e non ha tenuto in considerazione gli elementi emersi dal dibattimento incompatibili con l'affermazione del ruolo di palo svolto dal ricorrente in occasione della rapina subita dal RINALDI. La motivazione impugnata afferma, in modo apodittico ed erroneo, che la persona attendibile è pienamente attendibile al contrario del ricorrente e della teste della difesa CONDURACHE sulla base di una valutazione separata e atomistica degli elementi probatori. Ulteriore vizio della motivazione impugnata si rinviene nella mancanza di motivazione in ordine alla prova della consapevolezza e della volontà di aver fornito un apporto concorsuale alla realizzazione del reato di rapina. 2. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione ex art. 606 lettere b) ed e) cod. proc. pen., violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e dell'art.628 cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta descritta al capo di imputazione. I giudici di appello hanno erroneamente ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina nonostante l'istruttoria dibattimentale abbia dimostrato che non è stata posta violenza nei confronti della persona offesa in considerazione della rapidità del gesto con cui è stato sfilato l'orologio dal polso del RINALDI e della mancanza di ripercussioni all'integrità fisica della vittima. Di conseguenza la condotta contestata doveva esser riqualificata nel reato di cui all'art. 624 bis, comma 2, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità. L'articolazione del ricorso corrisponde alla riproposizione pressoché inalterata delle medesime doglianze fattuali proposte in appello ed esaurientemente affrontate e disattese dalla Corte territoriale. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto che sorreggono ogni richiesta. Il motivo di ricorso in cassazione è, pertanto, caratterizzato da una «duplice specificità», dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra quelli previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., e dedurre specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico / seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. È, di conseguenza, inevitabile che il ricorso, che, come nel caso di specie, si limita a riprodurre quanto già sostenuto nell'atto di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente attaccato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 2. Il ricorrente, a fronte delle argomentazioni, logiche e coerenti, formulate dalla Corte di appello, invoca una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione; richiesta inammissibile perché tale modo di procedere trasformerebbe il giudizio di legittimità in ulteriore giudizio di fatto. 2.1. Il PATRASCU contesta la concreta ricostruzione in fatto resa dalla Corte territoriale ed ancor prima dal Giudice di primo grado. E ciò a fronte di un completo iter argomentativo, coerente con le emergenze investigative e scevro da vizi logici, il quale valorizza una serie di elementi fattuali che fanno propendere per la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di rapina aggravata. 2.2. Il ricorso deve essere, pertanto, depurato delle considerazioni di merito, che lo gravano in tema di accertamento della riferibilità al ricorrente delle condotte cocorsuali di cui al capo di imputazione considerato che le censure indicate nel ricorso sono dirette a contestare la valutazione effettuata dai giudici di merito rispetto alla quale si oppongono argomenti di diverso segno valutativo e come tali inammissibili in questa sede. Va, in proposito, ricordato che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né che debba condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione. 2.3. Il ricorrente -insistendo nell'accoglimento di allegazioni difensive che sostiene esser state pretermesse dai giudici di appello- chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze indiziarie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. 2.4. L'errore di impostazione nel quale cade il PATRASCU è quello di far leva su elementi di prova ipotetici e "negativi", su considerazioni, cioè, generiche ed astratte; abbandonando il piano dell'esperienza fenomenica per privilegiare ipotesi alternative e ciò all'evidente scopo di tacciare di illogicità manifesta il governo dei fatti positivamente accertati e sollecitare una diversa interpretazione e valutazione del compendio probatorio. La spiegazione alternativa indicata in ricorso riposa su mere congetture, totalmente sganciate dai fatti e nemmeno qualificabili come massime di esperienza. Emblematica è l'eccezione difensiva secondo la quale la Corte avrebbe dovuto qualificare giuridicamente le condotte contestate nel meno grave delitto di furto con strappo in considerazione della rapidità del gesto con cui il complice del PATRASCU aveva sottratto l'orologio della persona offesa e della circostanza che la violenza si era rivolta esclusivamente verso la cosa sottratta; obliterando completamente quanto indicato nella motivazione impugnata in relazione alle ulteriori condotte violente poste in essere dai rapinatori per garantirsi l'impunità (lancio di una bottiglia in direzione del RINALDI, condotta di guida del PATRASCU che costringeva la persona offesa a scansarsi per non esser investito). 3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di appello ad affermare che il PATRASCU ha partecipato alla rapina di cui al capo di imputazione a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare congrua e rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove, confutando peraltro tutte le doglianze fattuali e giuridiche prospettate dalla difesa con l'atto di appello. 3.1. La versione dei fatti dalla persona offesa risulta essere stata valutata in maniera logica, congrua, lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che - a loro volta - non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dal RINALDI né alcun interesse all'accusa da parte di quest'ultimo (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104). L'impostazione della Corte territoriale pare rispettosa della giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214) secondo cui le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità degli imputati, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto, con un vaglio dell'attendibilità del dichiarante più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva. Ciò posto, ogni ulteriore vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa è precluso a questa Corte in ossequio al principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, che non si ravvisano nel caso di specie (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899). Le dichiarazioni della persona offesa hanno, peraltro, superato il vaglio di attendibilità anche quanto al riconoscimento del PATRASCU come il soggetto che guidava la vettura con cui il suo aggressore si è dato alla fuga, in considerazione degli ulteriori elementi indiziari indicati dalla Corte territoriale a conforto di tale individuazione (il RINALDI ha riconosciuto correttamente anche la donna che effettivamente era in compagnia del ricorrente ed il transessuale che ha materialmente commesso la rapina ed ha fornito il numero di targa della vettura di proprietà del ricorrente). 3.2. Il compendio probatorio correttamente riportato nelle sentenze di merito, in mancanza di giustificazioni alternative valide e dotate di un minimo di ragionevolezza, ha indotto i giudici di appello ad affermare, con motivazione priva di evidente illogicità, la penale responsabilità del PATRASCU in ordine al reato di rapina nei termini descritti al capo di imputazione. Il ricorrente oblitera le argomentazioni dei giudici di merito in ordine alla completezza ed attendibilità delle prove raccolte nel corso del guidizio ed in ordine all'inattendibilità delle dichiarazioni rese dall'imputato e dal teste CONDURACHE, senza confrontarsi con il percorso argomentativo seguito nelle due sentenze. Va, in proposito, ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non mass.). 4. Anche il secondo motivo di ricorso, non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale e, pertanto, deve considerarsi non specifico. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. e) c.p.p., all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). La Corte di appello, con motivazione logica e conforme ai principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ha correttamente affermato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina, avendo i correi posto in essere, nei frangenti immediatamente successivi alla sottrazione dell'orologio, ulteriori condotte violente al fine di procurarsi l'impunità e darsi alla fuga. I giudici di appello, con gli argomenti esposti in motivazione, hanno chiarito come il rapinatore abbia lanciato una bottiglia contro il RINALDI per farlo desistere dall'inseguimento dei malfattori ed il PATRASCU abbia improvvisamente accelerato la marcia della propria vettura, costringendo la persona offesa a scansarsi per non esser investito. La replica contenuta nel ricorso si limita, ad ignorare tali circostanze, contro l'evidenza della loro sussistenza nonché ad insistere in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità. 5. La motivazione impugnata si presenta, in conclusione, priva di vizi logici manifesti e decisivi ed è coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede. 6. All'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibi