CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08115/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04KW2N3) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di PORDENONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], imputato di cinque episodi di furto in abitazione pluriaggravato, ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Pordenone, all'esito del giudizio celebrato con il rito del patteggiamento, ha applicato all'imputato la pena finale di anni cinque di reclusione ed euro 4.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare. 2. Con un unico motivo di ricorso, proposto per vizio di motivazione, la difesa lamenta l'insufficienza e inadeguatezza della motivazione resa nella sentenza impugnata sia in merito all'insussistenza delle ragioni per un'immediata declaratoria di non punibilità ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen., sia in merito alla sussistenza delle ragioni poste a sostegno della penale responsabilità dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato perché privo di specificità, in difetto dell'indicazione di elementi, in ipotesi acquisiti in atti e non considerati, o mal considerati. 2. Il motivo, inoltre, è manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, la ricorrenza una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. 2.1 La motivazione resa, avuto riguardo alla rinunzia alla contestazione delle prove e della qualificazione giuridica dei fatti costituenti oggetto di imputazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità. La sentenza del giudice di merito che applica la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui alla norma citata. 2.2 Di conseguenza, il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di proscioglimento deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ai sensi della norma citata. 2.4 Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio e non risulta esservi prospettazione nel ricorso di profili che portino ad affermare l'evidenza di elementi rilevanti ai sensi dell'art. 129 cod proc pen. 3. A identica conclusione si perviene in merito al profilo con il quale il ricorrente lamenta l'omessa motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, ritenendo, sulla base del compendio probatorio, la correttezza della proposta sia in merito alla sussistenza dei fatti contestati, sia alla qualificazione giuridica degli stessi, motivatamente attestando la congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa del