Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 15147/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

À ORDINANZA sul ricorso 34772/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del liquidatore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in [OSCURATO:PERSONA] 4 [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - Contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciluiata presso la cancelleria della Corte di Cassazione [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza n. 2489/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 06/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2022 da [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1.La società [OSCURATO:SOCIETA] convenne in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione (poi [OSCURATO:SOCIETA]) proponendo opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano per il pagamento di C 36.635,90 oltre accessori di cui l'intimante chiedeva il pagamento a titolo di corrispettivo per beni e servizi.

L'opponente eccepì l'inesistenza del credito e formulò, in via riconvenzionale, una domanda di risarcimento danni a titolo di responsabilità precontrattuale per violazione delle trattative rappresentando di aver sostenuto molte spese per allestire il punto vendita.

Depositò documentazione volta a rappresentare i costi di allestimento, quelli per l'acquisto dell'impianto di videosorveglianza, di adesivi con la grafica di Electronicpartner, della stampante, del software, del persona! computer.

2. Il Tribunale di Milano accolse l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò la intimante al risarcimento del danno a titolo di responsabilità pre-contrattuale per l'importo di C 173.859,70, oltre rivalutazione interessi e spese processuali.

3. La Corte d'Appello di Milano, adita da [OSCURATO:SOCIETA], con sentenza del 6/6/2019, ha parzialmente accolto l'appello, confermando la responsabilità precontrattuale dell'appellante per interruzione e recesso ingiustificato dalle trattative ma riducendo l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno.

Per quanto ancora qui di interesse, la Corte territoriale ha confermato la debenza dei costi sopportati per l'allestimento e l'apertura del punto vendita confidando nella conclusione del contratto, costi tutti portati dalle relative fatture; ha pertanto ritenuto risarcibili l'importo di C 52.800 per l'acquisto di arredi e l'allestimento del punto vendita, C 12.000 per acquisto di impianto di videosorveglianza, C 3.480 per acquisto di adesivi per le vetrine, C 1.180 per l'acquisto della stampante, C 1.716 per acquisto software e personal computer.

Ha invece ritenuto di detrarre dal dovuto il costo dei canoni di locazione sostenuti anche dopo il recesso dalle trattative, frutto di autonoma determinazione della società [OSCURATO:SOCIETA], così come i costi del finanziamento già risarciti quale corrispettivo delle fatture e quindi ha determinato nella minor somma di C 53.513,48 oltre interessi il dovuto, compensando per il 50% le spese del grado.

4. Avverso la sentenza la società [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Ha resistito la società [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso.

La causa è stata assegnata alla trattazione in [OSCURATO:PERSONA] in vista della quale la ricorrente ha depositato memoria.

Ritenuto che: 1.Con il primo motivo di ricorso - nullità parziale della sentenza per violazione dell'art. 132, co. 2 n. 4 c.p.c. (art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c. ) - la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto "ineccepibile" l'integrale riconoscimento, quale danno risarcibile, di tutti i costi documentati dall'appellata per l'allestimento, l'arredamento, la sicurezza/videosorveglianza e la funzionalità del punto vendita, sulla base delle fatture versate in atti.

La ricorrente assume che, a fronte di un motivo di appello con cui aveva evidenziato che molte delle spese sostenute - tipo quella per il sistema di videosorveglianza - non potevano essere considerate un danno risarcibile perché altrimenti utilizzabili, la sentenza non avrebbe fornito alcuna giustificazione ma si sarebbe limitata, con motivazione apparente, a ritenere "ineccepibile" l'integrale riconoscimento delle spese documentate.

2. Con il secondo motivo di ricorso - omesso esame circa il fatto che la [OSCURATO:SOCIETA] ha comunque potuto utilizzare i propri investimenti (art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.)- con una censura sostanzialmente sovrapponibile alla precedente la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non abbia considerato che molti degli investimenti effettuati dalla [OSCURATO:SOCIETA] furono poi altrimenti utilizzati dalla medesima. 1 -2 I motivi possono essere trattati congiuntamente perché sono sostanzialmente sovrapponibili e sono entrambi inammissibili.

La Corte d'Appello ha ritenuto che dovesse gravare sulla parte che aveva confidato senza sua colpa nella conclusione del contratto e che, in vista di tale prospettiva, aveva affrontato notevoli costi di investimento, il complesso delle spese sostenute in vista della conclusione del contratto ma che, una volta acclarata la sussistenza della responsabilità pre- contrattuale della controparte, le stesse costituissero danno risarcibile.

Tali spese sono state provate dal deposito delle relative fatture e nulla altro la parte danneggiata doveva provare per ottenere il risarcimento derivante da responsabilità precontrattuale.

La sentenza sul punto è conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "In tema di responsabilità precontrattuale ex art. 1338 cod. civ., tendenzialmente è dovuto l'integrale risarcimento del danno sofferto dal contraente ignaro, che può venire in rilievo sia sotto il profilo del danno emergente (consistente nelle spese sopportate nel corso delle trattative), sia sotto il profilo del lucro cessante (perdite sofferte dal contraente per la mancata conclusione di altre trattative dalle quali è stato distolto) (Cass., 2, n. 14539 del 30/7/2004; Cass., 3, n. 24795 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA])".

Il secondo motivo con cui si deduce un vizio di motivazione è, invece, palesemente inammissibile in quanto prospetta la violazione dell'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. a fronte di una cd.

"doppia conforme", dal momento che i fatti in relazione ai quali sono state pronunciate le sentenze di primo grado e d'appello sono gli stessi, differendo le due pronunce solo per l'importo del risarcimento.

3. Con il terzo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell'art.1227 c.c. - la ricorrente lamenta che la Corte d'Appello non abbia accertato se il comportamento della [OSCURATO:SOCIETA] avesse concorso a cagionare il danno con applicazione dell'art. 1227 c.c.

4. Con il quarto motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 5 D.Igs. n. 231 del 2002, con riguardo all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.- la ricorrente lamenta che, sulla somma riconosciuta quale corrispettivo della merce venduta, non sia stato effettuato il computo degli interessi moratori di cui alla norma indicata in epigrafe. 3 -4 Le censure sono inammissibili per difetto di autosufficienza e dunque per contrasto con l'art. 366 n. 6 c.p.c. in quanto la ricorrente non indica né localizza nel presente giudizio di legittimità dove e come le questioni siano state proposte nel giudizio di merito, quale sia stata la decisione di primo grado, quale il motivo di appello, la pronuncia impugnata e le specifiche ragioni di illegittimità.

Per quanto, in particolare, riguarda il quarto motivo, relativo alla pretesa mancata liquidazione degli interessi sulla somma dovuta all'intimante, in esso si allude al fatto che gli interessi di cui si parla fossero stati "richiesti" ma ci si astiene dal fornire l'indicazione specifica e, soprattutto, dal riferire se le ipotetiche richieste fossero state fatte in appello.

5. Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari a quello versato con il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 3.000 (oltre C 200 per esborsi) più accessori di legge e spese generali al 15%.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma lbis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
À ORDINANZA sul ricorso 34772/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del liquidatore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in [OSCURATO:PERSONA] 4 [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - Contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciluiata presso la cancelleria della Corte di Cassazione [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza n. 2489/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 06/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2022 da [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1.La società [OSCURATO:SOCIETA] convenne in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione (poi [OSCURATO:SOCIETA]) proponendo opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano per il pagamento di C 36.635,90 oltre accessori di cui l'intimante chiedeva il pagamento a titolo di corrispettivo per beni e servizi. L'opponente eccepì l'inesistenza del credito e formulò, in via riconvenzionale, una domanda di risarcimento danni a titolo di responsabilità precontrattuale per violazione delle trattative rappresentando di aver sostenuto molte spese per allestire il punto vendita. Depositò documentazione volta a rappresentare i costi di allestimento, quelli per l'acquisto dell'impianto di videosorveglianza, di adesivi con la grafica di Electronicpartner, della stampante, del software, del persona! computer. 2. Il Tribunale di Milano accolse l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò la intimante al risarcimento del danno a titolo di responsabilità pre-contrattuale per l'importo di C 173.859,70, oltre rivalutazione interessi e spese processuali. 3. La Corte d'Appello di Milano, adita da [OSCURATO:SOCIETA], con sentenza del 6/6/2019, ha parzialmente accolto l'appello, confermando la responsabilità precontrattuale dell'appellante per interruzione e recesso ingiustificato dalle trattative ma riducendo l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno. Per quanto ancora qui di interesse, la Corte territoriale ha confermato la debenza dei costi sopportati per l'allestimento e l'apertura del punto vendita confidando nella conclusione del contratto, costi tutti portati dalle relative fatture; ha pertanto ritenuto risarcibili l'importo di C 52.800 per l'acquisto di arredi e l'allestimento del punto vendita, C 12.000 per acquisto di impianto di videosorveglianza, C 3.480 per acquisto di adesivi per le vetrine, C 1.180 per l'acquisto della stampante, C 1.716 per acquisto software e personal computer. Ha invece ritenuto di detrarre dal dovuto il costo dei canoni di locazione sostenuti anche dopo il recesso dalle trattative, frutto di autonoma determinazione della società [OSCURATO:SOCIETA], così come i costi del finanziamento già risarciti quale corrispettivo delle fatture e quindi ha determinato nella minor somma di C 53.513,48 oltre interessi il dovuto, compensando per il 50% le spese del grado. 4. Avverso la sentenza la società [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Ha resistito la società [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso. La causa è stata assegnata alla trattazione in [OSCURATO:PERSONA] in vista della quale la ricorrente ha depositato memoria. Ritenuto che: 1.Con il primo motivo di ricorso - nullità parziale della sentenza per violazione dell'art. 132, co. 2 n. 4 c.p.c. (art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c. ) - la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto "ineccepibile" l'integrale riconoscimento, quale danno risarcibile, di tutti i costi documentati dall'appellata per l'allestimento, l'arredamento, la sicurezza/videosorveglianza e la funzionalità del punto vendita, sulla base delle fatture versate in atti. La ricorrente assume che, a fronte di un motivo di appello con cui aveva evidenziato che molte delle spese sostenute - tipo quella per il sistema di videosorveglianza - non potevano essere considerate un danno risarcibile perché altrimenti utilizzabili, la sentenza non avrebbe fornito alcuna giustificazione ma si sarebbe limitata, con motivazione apparente, a ritenere "ineccepibile" l'integrale riconoscimento delle spese documentate. 2. Con il secondo motivo di ricorso - omesso esame circa il fatto che la [OSCURATO:SOCIETA] ha comunque potuto utilizzare i propri investimenti (art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.)- con una censura sostanzialmente sovrapponibile alla precedente la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non abbia considerato che molti degli investimenti effettuati dalla [OSCURATO:SOCIETA] furono poi altrimenti utilizzati dalla medesima. 1 -2 I motivi possono essere trattati congiuntamente perché sono sostanzialmente sovrapponibili e sono entrambi inammissibili. La Corte d'Appello ha ritenuto che dovesse gravare sulla parte che aveva confidato senza sua colpa nella conclusione del contratto e che, in vista di tale prospettiva, aveva affrontato notevoli costi di investimento, il complesso delle spese sostenute in vista della conclusione del contratto ma che, una volta acclarata la sussistenza della responsabilità pre- contrattuale della controparte, le stesse costituissero danno risarcibile. Tali spese sono state provate dal deposito delle relative fatture e nulla altro la parte danneggiata doveva provare per ottenere il risarcimento derivante da responsabilità precontrattuale. La sentenza sul punto è conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "In tema di responsabilità precontrattuale ex art. 1338 cod. civ., tendenzialmente è dovuto l'integrale risarcimento del danno sofferto dal contraente ignaro, che può venire in rilievo sia sotto il profilo del danno emergente (consistente nelle spese sopportate nel corso delle trattative), sia sotto il profilo del lucro cessante (perdite sofferte dal contraente per la mancata conclusione di altre trattative dalle quali è stato distolto) (Cass., 2, n. 14539 del 30/7/2004; Cass., 3, n. 24795 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA])". Il secondo motivo con cui si deduce un vizio di motivazione è, invece, palesemente inammissibile in quanto prospetta la violazione dell'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. a fronte di una cd. "doppia conforme", dal momento che i fatti in relazione ai quali sono state pronunciate le sentenze di primo grado e d'appello sono gli stessi, differendo le due pronunce solo per l'importo del risarcimento. 3. Con il terzo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell'art.1227 c.c. - la ricorrente lamenta che la Corte d'Appello non abbia accertato se il comportamento della [OSCURATO:SOCIETA] avesse concorso a cagionare il danno con applicazione dell'art. 1227 c.c. 4. Con il quarto motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 5 D.Igs. n. 231 del 2002, con riguardo all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.- la ricorrente lamenta che, sulla somma riconosciuta quale corrispettivo della merce venduta, non sia stato effettuato il computo degli interessi moratori di cui alla norma indicata in epigrafe. 3 -4 Le censure sono inammissibili per difetto di autosufficienza e dunque per contrasto con l'art. 366 n. 6 c.p.c. in quanto la ricorrente non indica né localizza nel presente giudizio di legittimità dove e come le questioni siano state proposte nel giudizio di merito, quale sia stata la decisione di primo grado, quale il motivo di appello, la pronuncia impugnata e le specifiche ragioni di illegittimità. Per quanto, in particolare, riguarda il quarto motivo, relativo alla pretesa mancata liquidazione degli interessi sulla somma dovuta all'intimante, in esso si allude al fatto che gli interessi di cui si parla fossero stati "richiesti" ma ci si astiene dal fornire l'indicazione specifica e, soprattutto, dal riferire se le ipotetiche richieste fossero state fatte in appello. 5. Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari a quello versato con il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 3.000 (oltre C 200 per esborsi) più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma lbis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Co
Decreto Cassazione n. 15147/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris