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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29906/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e i motivi nuovi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che, dopo ampia argomentazione, ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Milano confermava l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Milano che aveva applicato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di trasferimento fraudolento di valori, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] era contestato, in particolare, di avere, in concorso con altri, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., mantenendo la gestione di fatto e la titolarità e comportandosi come proprietario di [OSCURATO:SOCIETA]., di cui decideva le modalità operative (in particolare, l'inserimento di essa in un articolato sistema di frode fiscale), attribuito fittiziamente ad altri ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) la titolarità delle quote e l'amministrazione di detta società, con il consapevole contributo degli amministratori di fatto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali si rapportavano costantemente a lui, oltre che a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per ogni questione.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare la 'ndrangheta, con particolare riferimento agli appartenenti alla famiglia Oppedisano stanziali in Lombardia e a quelli in Calabria nonché alla famiglia Paviglianiti.

2. Avverso tale ordinanza del Tribunale di Milano, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 512-bis cod. pen.

Sotto un primo profilo, relativo all'elemento materiale del reato, il ricorrente lamenta che il Tribunale di Milano ha ritenuto la sussistenza di tale elemento in ragione della «riferibilità a lui uti dominus» di [OSCURATO:SOCIETA]., laddove l'art. 512-bis cod. pen. punisce chi attribuisce ad altri la titolarità di beni «non chi li amministra e si comporta uti dominus, perché uti dominus non equivale affatto a dominus», sicché il Tribunale di Milano «non si è affatto confrontato con l'esigenza di attribuire al ricorrente un quid aliud rispetto alla mera capacità di intervento e di controllo della società, ma è incorso in un vizio che deriva dalla eccessiva dilatazione del concetto di gestione».

Sotto un secondo profilo, relativo all'elemento psicologico del reato, premesso che il fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali sarebbe escluso da quanto indicato con riguardo al primo profilo del motivo, quanto al fine di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., il ricorrente rappresenta che tali delitti riguarderebbero i proventi dei reati fiscali di cui al capo 5, reati, però, a lui non contestati e nei quali non era neppure indirettamente coinvolto.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen.Il ricorrente lamenta che, nell'ordinanza impugnata, il fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso «non è indicato quale obiettivo diretto perseguito», mentre la locuzione «al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste» dall'art. 416-bis cod. pen.

«esprime un progetto criminoso elaborato per avvantaggiare direttamente, rafforzandola militarmente o economicamente, l'associazione, e non, invece, l'accettazione (del tutto eventuale) che le conseguenze favorevoli possano avere effetti vantaggiosi per il sodalizio».

Inoltre, nella stessa ordinanza, l'indicazione dell'associazione di tipo mafioso «sembra risolversi in una mera indicazione generalistica ('ndrangheta) più sociologica che giuridica».

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., «mancanza di motivazione in riferimento ai criteri indicati dagli artt. 274 e 275 c.p.p. per la scelta della misura».

Il ricorrente rappresenta che, poiché la condotta a lui ascritta si era esaurita il 10 febbraio 2020 e l'indagine non aveva evidenziato elementi negativi emersi successivamente, il tempo decorso fino al momento dell'adozione della misura cautelare doveva indurre il Tribunale del riesame a ritenere l'insussistenza delle esigenze cautelari, in particolare, del pericolo di reiterazione di reati, o, comunque, la possibilità di soddisfarle con una misura diversa dalla custodia cautelare in carcere.

Il ricorrente deduce, altresì, la natura apparente della motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine al rischio di inquinamento probatorio, in assenza dell'indicazione di elementi concreti dai quali ricavare tale rischio.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì proposto, per il tramite dell'altro difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], due motivi nuovi.

3.1. Con il primo, deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e degli artt. 43, 110 e 512-bis cod. pen., nonché la violazione dell'art. 546, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen.

Lamenta che il Tribunale di Milano, nel motivare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., con riguardo sia al suo elemento materiale sia al suo elemento psicologico, ha valorizzato, in modo anapodittico, intercettazioni captate tra soggetti terzi, cui il ricorrente non aveva partecipato, dal contenuto scarno ed equivoco, che ben avrebbe potuto essere letto nel senso della semplice esistenza di «rapporti di affari intercorrenti tra il ricorrente e gli altri indagati», leggendo gli indizi che emergevano dalle stesse intercettazioni in modo inammissibilmente frazionato.

3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e dell'art. 416-bis.1 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo - con il quale il ricorrente denuncia l'erronea applicazione dell'art. 512-bis cod. proc. pen. - è manifestamente infondato sotto entrambi i profili in cui è articolato.

1.1. Quanto al primo profilo del motivo, relativo all'elemento materiale del reato, si deve osservare che il delitto di trasferimento fraudolento di valori è una fattispecie istantanea con effetti permanenti che si consuma nel momento in cui viene realizzata consapevolmente la difformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni - come nel caso di intestazione fittizia di quote di una società -, con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis o 648-ter cod. pen., (Sez. 5, n. 10/03/2022, Araniti).

Nel caso di specie, il Tribunale di Milano ha adeguatamente motivato come il Paviglianiti fosse il «titolare» (pag. 23 dell'ordinanza impugnata), unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:SOCIETA]. - le cui quote erano, perciò, fittiziamente intestate alle "teste di legno" [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -, come gli stessi Paviglianiti, Oppedisano e [OSCURATO:PERSONA] fossero i «reali proprietari» della società (pag. 23 dell'ordinanza impugnata), pervenendo a tale conclusione sulla scorta del contenuto delle captate conversazioni, il quale aveva reso palese come Paviglianiti, Oppedisano e [OSCURATO:PERSONA] agissero «come proprietari, per perseguire scopi propri», decidendo in ordine alle operazioni della società, di cui mostravano di conoscere gli scopi per i quali era stata costituita, ed essendo i soggetti ai quali fare riferimento ogni qual volta era necessario compiere scelte strategiche od operative, in un'ottica che era quella tipica della «gestione delle cose "proprie"» (pagg. 23 e 24 dell'ordinanza impugnata).

Alla luce di tale motivazione, è agevole rilevare come, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale di Milano abbia correttamente applicato l'art. 512-bis cod. pen., ritenendo, per le ragioni dette, il Paviglianiti non un mero amministratore di fatto di [OSCURATO:SOCIETA]. ma l'effettivo titolare della società, le cui quote aveva fittiziamente intestato ad altri.

1.2. Quanto al secondo profilo del motivo, relativo all'elemento psicologico del reato, si deve anzitutto rilevare che, dalla manifesta infondatezza del primo profilo del motivo, discende la manifesta infondatezza anche del secondo profilo nella parte in cui si riferisce al dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione, atteso che, per tale parte, il secondo profilo del motivo si basava solo sulla ritenuta fondatezza del primo profilo.Quanto alla parte del profilo che si riferisce al dolo specifico di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis o 648-ter cod. pen., in primo luogo, si deve rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine a tale elemento psicologico non fa riferimento ai reati fiscali di cui al capo 5 ma, in generale, al fatto che, come emergeva dalle conversazioni captate, [OSCURATO:SOCIETA]. era utilizzata «per il giro di soldi», ricevendo da altri denaro da movimentare in base ad accordi e proveniente da frodi di varia natura.

Più in generale, si deve osservare che la fattispecie di cui all'art. 512-bis cod. pen., attesa la sua struttura, non richiede la contestazione dei delitti presupposti dei delitti di ricettazione, riciclaggio o autoriciclaggio, ma che l'agente abbia operato l'attribuzione fittizia della titolarità del denaro, beni o altre utilità con il dolo specifico di agevolare la commissione di uno di questi ultimi delitti.

2. Il secondo motivo - con il quale il ricorrente denuncia l'erronea applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. - è manifestamente infondato.

La circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, prevista dall'art. 416- bis.1 cod. pen., postula che il reato sia stato commesso al fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa (Sez. 6, n. 1738 del 14/11/2018, dep. 2019, Mancuso, Rv. 274842-01).

Nel caso di specie, il Tribunale di Milano ha adeguatamente motivato come il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. fosse stato commesso al fine specifico di agevolare l'associazione mafiosa della ‘ndrangheta, con particolare riferimento agli appartenenti alla famiglia Oppedisano (dunque, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, con un'indicazione non generica né meramente «sociologica»).

Il Tribunale del riesame ha in proposito evidenziato come dal contenuto delle conversazioni intercettate e, in particolare, dalle parole di Oppedisano - che utilizzava termini come «cristiani», «soldati», «guerra» e operava riferimenti all'illecito sodalizio, alle sue capacità operativa e struttura gerarchica e ai legami con la Calabria - fosse chiaramente emerso come il significato della vicenda de quo, in particolare, l'utilizzazione della società fittiziamente attribuita ad altri dall'indagato, si inquadrasse nel più ampio contesto dell'associazione ‘ndraghetista di comune appartenenza del Paviglianiti e dell'Oppedisano, entrambi già condannati per il relativo reato di associazione di tipo mafioso, e come la stessa vicenda si dovesse perciò reputare come posta in essere dal Paviglianiti con il fine specifico di agevolare la predetta associazione, con la conseguenza che nessuna erronea applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. può ritenersi essere stata commessa dal Tribunale di Milano.3. il terzo motivo - relativo alle esigenze cautelari e alla scelta della misura della custodia cautelare in carcere - è manifestamente infondato.

3.1. Quanto al pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede - la prima delle esigenze cautelari che viene qui in rilievo - il Tribunale di Milano ha fondato la prognosi in ordine al periculum libertatis sia sulle specifiche modalità dei fatti per i quali procedeva, ritenuti espressivi della continuità operativa della criminalità di stampo 'ndranghetista in Lombardia e dell'espansione degli interessi di questa alla gestione occulta dei flussi di denaro (da una posizione privilegiata, operando il Paviglianiti all'interno di uno studio legale), sia sulla personalità del Paviglianiti, desunta dalla sua opera di supporto e agevolazione del menzionato sodalizio criminale.

Quanto al pericolo di inquinamento probatorio - la seconda delle esigenze cautelari che viene qui in rilievo - il Tribunale di Milano ha fondato la relativa prognosi sulla comprovata capacità del Paviglianiti di manipolare gli strumenti societari e bancari, la quale avrebbe potuto essere sfruttata anche per incidere sulle dichiarazioni dei soggetti che avevano svolto la funzione di "teste di legno" o per inibire successivi approfondimenti sulle attività all'origine dei flussi finanziari o per occultare risorse illecite.

Si tratta di motivazioni rispettose dell'art. 274 (lett. a e c) cod. proc. pen. e prive di illogicità manifeste e che non sono inficiate dalle censure del ricorrente, atteso, in particolare, che il tempo trascorso tra i fatti (contestati come commessi il 10 giugno 2019, il 16 settembre 2019 e il 10 febbraio 2020) non appare particolarmente ampio.

3.2. Quanto alla scelta della misura, nell'applicare quella della custodia cautelare in carcere, il Tribunale di Milano ha evidenziato come nella specie - stanti le esigenze cautelari con riguardo al delitto di trasferimento fraudolento di valori aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. - operasse la presunzione relativa di adeguatezza della predetta misura e come, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari non potessero essere soddisfatte con misure diverse, atteso che la natura, l'entità e la vicinanza temporale dei precedenti penali del Paviglianiti, la mancanza di qualsiasi manifestazione di distacco dal contesto delinquenziale di appartenenza e l'indifferenza rispetto all'applicata misura di prevenzione comprovavano la totale assenza di capacità autocustodiali in capo all'indagato e l'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, pur con minimi spazi di libertà.

Si tratta di una motivazione che non contrasta con l'art. 275 cod. proc. pen. (in particolare, con la previsione del secondo periodo del comma 3 di tale articolo) e priva di illogicità manifeste e che si sottrae, pertanto, a censure in questa sede di legittimità.4.

L'inammissibilità dei motivi originari del ricorso, per la manifesta infondatezza degli stessi, si trasmette ai proposti motivi nuovi, atteso l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra questi ultimi e i motivi originari (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850-01; Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158-01).

7. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e i motivi nuovi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che, dopo ampia argomentazione, ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Milano confermava l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Milano che aveva applicato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di trasferimento fraudolento di valori, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] era contestato, in particolare, di avere, in concorso con altri, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., mantenendo la gestione di fatto e la titolarità e comportandosi come proprietario di [OSCURATO:SOCIETA]., di cui decideva le modalità operative (in particolare, l'inserimento di essa in un articolato sistema di frode fiscale), attribuito fittiziamente ad altri ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) la titolarità delle quote e l'amministrazione di detta società, con il consapevole contributo degli amministratori di fatto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali si rapportavano costantemente a lui, oltre che a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per ogni questione. Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare la 'ndrangheta, con particolare riferimento agli appartenenti alla famiglia Oppedisano stanziali in Lombardia e a quelli in Calabria nonché alla famiglia Paviglianiti. 2. Avverso tale ordinanza del Tribunale di Milano, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 512-bis cod. pen. Sotto un primo profilo, relativo all'elemento materiale del reato, il ricorrente lamenta che il Tribunale di Milano ha ritenuto la sussistenza di tale elemento in ragione della «riferibilità a lui uti dominus» di [OSCURATO:SOCIETA]., laddove l'art. 512-bis cod. pen. punisce chi attribuisce ad altri la titolarità di beni «non chi li amministra e si comporta uti dominus, perché uti dominus non equivale affatto a dominus», sicché il Tribunale di Milano «non si è affatto confrontato con l'esigenza di attribuire al ricorrente un quid aliud rispetto alla mera capacità di intervento e di controllo della società, ma è incorso in un vizio che deriva dalla eccessiva dilatazione del concetto di gestione». Sotto un secondo profilo, relativo all'elemento psicologico del reato, premesso che il fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali sarebbe escluso da quanto indicato con riguardo al primo profilo del motivo, quanto al fine di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., il ricorrente rappresenta che tali delitti riguarderebbero i proventi dei reati fiscali di cui al capo 5, reati, però, a lui non contestati e nei quali non era neppure indirettamente coinvolto. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen.Il ricorrente lamenta che, nell'ordinanza impugnata, il fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso «non è indicato quale obiettivo diretto perseguito», mentre la locuzione «al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste» dall'art. 416-bis cod. pen. «esprime un progetto criminoso elaborato per avvantaggiare direttamente, rafforzandola militarmente o economicamente, l'associazione, e non, invece, l'accettazione (del tutto eventuale) che le conseguenze favorevoli possano avere effetti vantaggiosi per il sodalizio». Inoltre, nella stessa ordinanza, l'indicazione dell'associazione di tipo mafioso «sembra risolversi in una mera indicazione generalistica ('ndrangheta) più sociologica che giuridica». 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., «mancanza di motivazione in riferimento ai criteri indicati dagli artt. 274 e 275 c.p.p. per la scelta della misura». Il ricorrente rappresenta che, poiché la condotta a lui ascritta si era esaurita il 10 febbraio 2020 e l'indagine non aveva evidenziato elementi negativi emersi successivamente, il tempo decorso fino al momento dell'adozione della misura cautelare doveva indurre il Tribunale del riesame a ritenere l'insussistenza delle esigenze cautelari, in particolare, del pericolo di reiterazione di reati, o, comunque, la possibilità di soddisfarle con una misura diversa dalla custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduce, altresì, la natura apparente della motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine al rischio di inquinamento probatorio, in assenza dell'indicazione di elementi concreti dai quali ricavare tale rischio. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì proposto, per il tramite dell'altro difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], due motivi nuovi. 3.1. Con il primo, deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e degli artt. 43, 110 e 512-bis cod. pen., nonché la violazione dell'art. 546, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen. Lamenta che il Tribunale di Milano, nel motivare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., con riguardo sia al suo elemento materiale sia al suo elemento psicologico, ha valorizzato, in modo anapodittico, intercettazioni captate tra soggetti terzi, cui il ricorrente non aveva partecipato, dal contenuto scarno ed equivoco, che ben avrebbe potuto essere letto nel senso della semplice esistenza di «rapporti di affari intercorrenti tra il ricorrente e gli altri indagati», leggendo gli indizi che emergevano dalle stesse intercettazioni in modo inammissibilmente frazionato. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e dell'art. 416-bis.1 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo - con il quale il ricorrente denuncia l'erronea applicazione dell'art. 512-bis cod. proc. pen. - è manifestamente infondato sotto entrambi i profili in cui è articolato. 1.1. Quanto al primo profilo del motivo, relativo all'elemento materiale del reato, si deve osservare che il delitto di trasferimento fraudolento di valori è una fattispecie istantanea con effetti permanenti che si consuma nel momento in cui viene realizzata consapevolmente la difformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni - come nel caso di intestazione fittizia di quote di una società -, con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis o 648-ter cod. pen., (Sez. 5, n. 10/03/2022, Araniti). Nel caso di specie, il Tribunale di Milano ha adeguatamente motivato come il Paviglianiti fosse il «titolare» (pag. 23 dell'ordinanza impugnata), unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:SOCIETA]. - le cui quote erano, perciò, fittiziamente intestate alle "teste di legno" [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -, come gli stessi Paviglianiti, Oppedisano e [OSCURATO:PERSONA] fossero i «reali proprietari» della società (pag. 23 dell'ordinanza impugnata), pervenendo a tale conclusione sulla scorta del contenuto delle captate conversazioni, il quale aveva reso palese come Paviglianiti, Oppedisano e [OSCURATO:PERSONA] agissero «come proprietari, per perseguire scopi propri», decidendo in ordine alle operazioni della società, di cui mostravano di conoscere gli scopi per i quali era stata costituita, ed essendo i soggetti ai quali fare riferimento ogni qual volta era necessario compiere scelte strategiche od operative, in un'ottica che era quella tipica della «gestione delle cose "proprie"» (pagg. 23 e 24 dell'ordinanza impugnata). Alla luce di tale motivazione, è agevole rilevare come, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale di Milano abbia correttamente applicato l'art. 512-bis cod. pen., ritenendo, per le ragioni dette, il Paviglianiti non un mero amministratore di fatto di [OSCURATO:SOCIETA]. ma l'effettivo titolare della società, le cui quote aveva fittiziamente intestato ad altri. 1.2. Quanto al secondo profilo del motivo, relativo all'elemento psicologico del reato, si deve anzitutto rilevare che, dalla manifesta infondatezza del primo profilo del motivo, discende la manifesta infondatezza anche del secondo profilo nella parte in cui si riferisce al dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione, atteso che, per tale parte, il secondo profilo del motivo si basava solo sulla ritenuta fondatezza del primo profilo.Quanto alla parte del profilo che si riferisce al dolo specifico di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis o 648-ter cod. pen., in primo luogo, si deve rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine a tale elemento psicologico non fa riferimento ai reati fiscali di cui al capo 5 ma, in generale, al fatto che, come emergeva dalle conversazioni captate, [OSCURATO:SOCIETA]. era utilizzata «per il giro di soldi», ricevendo da altri denaro da movimentare in base ad accordi e proveniente da frodi di varia natura. Più in generale, si deve osservare che la fattispecie di cui all'art. 512-bis cod. pen., attesa la sua struttura, non richiede la contestazione dei delitti presupposti dei delitti di ricettazione, riciclaggio o autoriciclaggio, ma che l'agente abbia operato l'attribuzione fittizia della titolarità del denaro, beni o altre utilità con il dolo specifico di agevolare la commissione di uno di questi ultimi delitti. 2. Il secondo motivo - con il quale il ricorrente denuncia l'erronea applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. - è manifestamente infondato. La circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, prevista dall'art. 416- bis.1 cod. pen., postula che il reato sia stato commesso al fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa (Sez. 6, n. 1738 del 14/11/2018, dep. 2019, Mancuso, Rv. 274842-01). Nel caso di specie, il Tribunale di Milano ha adeguatamente motivato come il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. fosse stato commesso al fine specifico di agevolare l'associazione mafiosa della ‘ndrangheta, con particolare riferimento agli appartenenti alla famiglia Oppedisano (dunque, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, con un'indicazione non generica né meramente «sociologica»). Il Tribunale del riesame ha in proposito evidenziato come dal contenuto delle conversazioni intercettate e, in particolare, dalle parole di Oppedisano - che utilizzava termini come «cristiani», «soldati», «guerra» e operava riferimenti all'illecito sodalizio, alle sue capacità operativa e struttura gerarchica e ai legami con la Calabria - fosse chiaramente emerso come il significato della vicenda de quo, in particolare, l'utilizzazione della società fittiziamente attribuita ad altri dall'indagato, si inquadrasse nel più ampio contesto dell'associazione ‘ndraghetista di comune appartenenza del Paviglianiti e dell'Oppedisano, entrambi già condannati per il relativo reato di associazione di tipo mafioso, e come la stessa vicenda si dovesse perciò reputare come posta in essere dal Paviglianiti con il fine specifico di agevolare la predetta associazione, con la conseguenza che nessuna erronea applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. può ritenersi essere stata commessa dal Tribunale di Milano.3. il terzo motivo - relativo alle esigenze cautelari e alla scelta della misura della custodia cautelare in carcere - è manifestamente infondato. 3.1. Quanto al pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede - la prima delle esigenze cautelari che viene qui in rilievo - il Tribunale di Milano ha fondato la prognosi in ordine al periculum libertatis sia sulle specifiche modalità dei fatti per i quali procedeva, ritenuti espressivi della continuità operativa della criminalità di stampo 'ndranghetista in Lombardia e dell'espansione degli interessi di questa alla gestione occulta dei flussi di denaro (da una posizione privilegiata, operando il Paviglianiti all'interno di uno studio legale), sia sulla personalità del Paviglianiti, desunta dalla sua opera di supporto e agevolazione del menzionato sodalizio criminale. Quanto al pericolo di inquinamento probatorio - la seconda delle esigenze cautelari che viene qui in rilievo - il Tribunale di Milano ha fondato la relativa prognosi sulla comprovata capacità del Paviglianiti di manipolare gli strumenti societari e bancari, la quale avrebbe potuto essere sfruttata anche per incidere sulle dichiarazioni dei soggetti che avevano svolto la funzione di "teste di legno" o per inibire successivi approfondimenti sulle attività all'origine dei flussi finanziari o per occultare risorse illecite. Si tratta di motivazioni rispettose dell'art. 274 (lett. a e c) cod. proc. pen. e prive di illogicità manifeste e che non sono inficiate dalle censure del ricorrente, atteso, in particolare, che il tempo trascorso tra i fatti (contestati come commessi il 10 giugno 2019, il 16 settembre 2019 e il 10 febbraio 2020) non appare particolarmente ampio. 3.2. Quanto alla scelta della misura, nell'applicare quella della custodia cautelare in carcere, il Tribunale di Milano ha evidenziato come nella specie - stanti le esigenze cautelari con riguardo al delitto di trasferimento fraudolento di valori aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. - operasse la presunzione relativa di adeguatezza della predetta misura e come, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari non potessero essere soddisfatte con misure diverse, atteso che la natura, l'entità e la vicinanza temporale dei precedenti penali del Paviglianiti, la mancanza di qualsiasi manifestazione di distacco dal contesto delinquenziale di appartenenza e l'indifferenza rispetto all'applicata misura di prevenzione comprovavano la totale assenza di capacità autocustodiali in capo all'indagato e l'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, pur con minimi spazi di libertà. Si tratta di una motivazione che non contrasta con l'art. 275 cod. proc. pen. (in particolare, con la previsione del secondo periodo del comma 3 di tale articolo) e priva di illogicità manifeste e che si sottrae, pertanto, a censure in questa sede di legittimità.4. L'inammissibilità dei motivi originari del ricorso, per la manifesta infondatezza degli stessi, si trasmette ai proposti motivi nuovi, atteso l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra questi ultimi e i motivi originari (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850-01; Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158-01). 7. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell
Sentenza Cassazione n. 29906/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris