CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27988/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI BOLZANOnel procedimento a carico di: PIZZILE0 ANDREA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BOLZANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.[OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bolzano ha promosso ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Bolzano che - in accoglimento dell'istanza di riesame formulata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ha annullato, sotto il profilo dell'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, l'ordinanza applicativa di misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio emessa nei suoi confronti dal giudice per le indagini preliminari presso detto tribunale in relazione ai reati di cui agli artt. 110,606 cod. pen., 110, 368 e 61 n. 9 cod. pen. e 110,479 e 61 n. 2 cod. pen.. Iervolino, carabiniere in servizio alla stazione di Aldino, è stato sottoposto alle indagini e raggiunto dal provvedimento cautelare in relazione ad un intervento urgente eseguito, insieme al collega Rungaldier, in loc. Mitterlin di Ora (BZ) in data 30 settembre 2022 per un litigio tra raccoglitori di mele, nel cui contesto - unitamente a Rungaldier ed ai militari della [OSCURATO:PERSONA] di Egna,Pizzileo e Jacobitti, intervenuti di pattuglia, a rinforzo, pochi minuti dopo - avrebbe arrestato illegalmente [OSCURATO:PERSONA], .attribuendogli indebitamente il delitto di resistenza a pubblico ufficiale quando, invece, quest'ultimo era stato gratuitamente colpito dal Pizzileo; Pizzileo avrebbe - successivamente - redatto con i suddetti colleghi dell'Arma una comunicazione, trasmessa al Comandante del N.O.R.M. e al Comandante della [OSCURATO:PERSONA] di Egna, di contenuto calunnioso nei riguardi del Topor e predisposto, al fine di occultare tali delitti, annotazione di servizio ideologicamente falsa, nella quale aveva descritto il comportamento violento, aggressivo e minaccioso del suddetto nei loro confronti, tanto da generare la sua reazione difensiva e da costringerlo a colpirlo e ad immobilizzarlo. 1.Con unico motivo di ricorso, il pubblico ministero ha dedotto travisamento della prova per "falsificazione" ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.. La ricostruzione operata dal tribunale del riesame tradirebbe la lamentata distorsione probatoria perché non rispondente alla sequenza delle immagini audio-video - allegate all'atto d'impugnazione - della body cam in dotazione a Iervolino; il tribunale avrebbe in realtà riportato, nella narrazione degli accadimenti, quanto scritto dai Carabinieri indagati negli atti a loro firma; lo Iervolino, una volta giunto in loco, non avrebbe avvertito i colleghi "circa la situazione di ingestibilità del Topor", perché l'esame del documento audiovisivo effigierebbe l'app.Pizzileo, intervenuto di pattuglia una quindicina di minuti dopo, colpire con una manata il cittadino rumeno, dopo che il carabiniere Iervolino lo aveva contestualmente informato che Topor aveva, a sua volta, aggredito un collega di lavoro; dal supporto audiovisivo, ancora, emergerebbe che le parole pronunciate da Topor al cospetto di Pizzileo non sarebbero state "che cazzo sei...bastardo", ma "che cazzo sei io, bastardo? Perché sei straniero...". Sulla base di tali argomentazioni - che dimostrerebbero l'illegittimità dell'arresto del Topor, dal contegno per nulla violento e minaccioso e richiamato l'interesse della pubblica accusa all'ottenimento di un provvedimento di rimozione della pronuncia attraverso l'illustrazione della persistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. - l'ufficio ricorrente ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza gravata. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.E' jus receptum , alla stregua della costante linea interpretativa di questo giudice di vertice, che l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011 - dep. 04/01/2012, Siciliano, Rv. 251760); sicchè il controllo di legittimità sui punti devoluti è circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 5719 del 2019, Rea, non massimata; Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli e altro, Rv. 201840). 2.Ebbene, delineato il perimetro dei poteri di intervento del giudizio di legittimità, il tribunale del riesame di Bolzano, con l'ordinanza di annullamento del provvedimento genetico della misura cautelare personale, ha sottolineato che: il giudizio di gravità indiziaria formulato del g.i.p. sia frutto di un "vero e proprio travisamento dei fatti, di una valutazione parcellizzata degli stessi, effettuata senza tenere conto del quadro d'insieme e, dunque, della complessiva situazione" in cui stavano operando i Carabinieri; il comportamento dei militari debba essere letto e valutato non atomisticarnente, ma alla luce della precedente condotta violenta posta in essere dal Topor ai danni del collega operaio [OSCURATO:PERSONA] e del comportamento oppositivo e aggressivo assunto sin dall'intervento dei Carabinieri e proseguito dopo l'arresto anche in caserma, ove l'arrestato ha continuato a dare in escandescenza, offendendo i militari, minacciando loro e il compimento di gesti autolesivi; a tale ricostruzione sia stato possibile pervenire proprio attraverso la visione dei filmati della body cam dello Iervolino - ripercorsi anche in alcuni frame elencati a pagg. 8 e 9 dell'ordinanza impugnata - che restituiscono l'immagine del Topor in condizioni di profonda irruenza verbale, agitazione ed alterazione psico-fisica, anche a causa del consumo di alcool e \Ak droghe, avvalorata dalle dichiarazioni acquisite nell'immediatezza dei fatti da testimoni indifferenti rispetto all'evoluzione investigativa della vicenda, ovvero [OSCURATO:PERSONA] - precedentemente e visibilmente colpito con un pugno dal Topor e da costui minacciato anche dopo l'arrivo ed in presenza dei rappresentanti dell'Arma territoriale - il datore di lavoro [OSCURATO:PERSONA], la dipendente [OSCURATO:PERSONA], convergenti nella descrizione dell'aggressività del Topor - reiterata anche nei riguardi del Sever - e della sua ostilità, caratterizzata anche dal rifiuto di fornire le generalità e di esibire il documento d'identità, al cospetto dei Carabinieri e reiterata mentre si trovava nell'abitacolo del veicolo di servizio, nel quale colpiva con violente testate il finestrino; lo scenario così descritto abbia consentito di interpretare la condotta del Topor come finalizzata ad opporsi allo svolgimento degli atti d'ufficio in corso di esecuzione e a giustificare l'azione di contenimento posta in essere dai militari dell'Arma, con la conseguente refluenza del giudizio così formulato anche sulla ritenuta insussistenza del quadro gravemente indiziario delle accuse di calunnia e falso ideologico in atto pubblico. 3.Ribadito, dunque, che la Corte di Cassazione non è giudice "del fatto", non è giudice della "prova" o della "decisione", ma della "motivazione", non ha il compito di individuare la soluzione che, secondo la prospettazione del ricorrente, sia la più idonea nella concreta ricostruzione della vicenda nei suoi connotati storici (sez. U, n.22242 del 27/01/2011, Scibè), l'ordinanza impugnata, di contenuto particolareggiato e di tecnica espositiva esauriente, sfugge ad ogni doglianza di intrinseca illogicità ed appare conforme ai principi di diritto più volte espressi da questa Corte nell'interpretazione degli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Non è necessario che la violenza e la minaccia sia esercitata direttamente sulla persona del pubblico ufficiale ed il reato si realizza anche se l'energia oppositiva del soggetto attivo sia diretta verso cose, persone diverse dal pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 8493 del 15/07/2000, Silvestri, Rv. 216726; Sez. 6, n. 9396 del 28/04/1994, Vlaho, Rv. 199524) o anche su se stesso (come nel caso ricorrente in cui il reato di resistenza è riconosciuto anche in capo a colui che agisce con atti di autolesionismo, o minacciando atti di autolesionismo, con il preciso scopo di impedire lo svolgimento dei compiti istituzionali del pubblico ufficiale: cfr. sez. 6, n. 10878 del 18/11/2009, M. e altro, Rv. 246675) essendo sufficiente che l'opposizione si manifesti (con violenza o minaccia) quale ostacolo concreto al compimento dell'attività. Né potrebbe assumere valenza dirimente che il "segmento" probatorio delle parole pronunciate dal Topor - tratte dall'ascolto della registrazione della body cam - corrisponda a quanto dedotto dall'ufficio ricorrente e riportato nell'ordinanza impositiva della misura, vuoi perché - come rimarcato dal Tribunale - si tratterebbe di un frammento di un'interlocuzione, gestuale e comportamentale, ben più estesa, meritevole di attenzione e valutazione complessiva, vuoi perché il vizio di travisamento della prova, per costante indirizzo di questa Corte (es. sez. 6, n.10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708; sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085), deve possedere efficacia tranciante e disarticolante rispetto alla tenuta logica della struttura argomentativa dell'intero provvedimento che, invece, ha descritto analiticamente e minuziosamente, con il sostegno delle fonti di prova singolarmente illustrate, l'andamento della vicenda anche nelle fasi antecedente e successiva al momento dell'arrivo sul posto delle pattuglie dei Carabinieri ed al breve scambio di battute segnalate nel ricorso. L'atto d'impugnazione, in definitiva, non si confronta con gli articolati snodi della motivazione dell'ordinanza e, per quanto osservato, presta il fianco ad evidenti censure di