CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 febbraio 2023
Cassazione n. 36389/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a TARANTO avverso il decreto del 13/02/2023 della [OSCURATO:PERSONA] LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Girolamo e MANNAVOLA Daniela, per il tramite del comune difensore e con ricorsi congiunti, impugnano il decreto in data 13.2.2023, con il quale la Corte d'appello di Lecce - Sezione Misure di Prevenzione ha rigettato l'appello proposto avverso il decreto del Tribunale di Lecce che applicava a MASELLA Girolamo la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per anni tre e disponeva la confisca dell'automobile BMW X3 tg. [OSCURATO:TARGA], intestata a MANNAVOLA Daniela e nella disponibilità del proposto, in relazione alla fattispecie di pericolosità specifica di cui all'art. 4 lett. b) d. Igs. n. 159 del 2011.Deducono: 1. Violazione di legge per motivazione apparente. Violazione degli artt. 6 e 7 decreto legislativo n. 159 del 2011. A tal riguardo si assume che la Corte di appello ha omesso ogni accertamento circa l'attualità della pericolosità del proposto, che ha ritenuto sulla base di elementi meramente presuntivi, in violazione dei principi fissati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 111 del 2017 e senza considerare le specifiche doglianze esposte con il gravame. 2. Violazione dell'art. 24 decreto legislativo n. 159 del 2011. In questo caso si assume che la confisca dell'autovettura è stata disposta pur in presenza della prova della liceità del suo acquisto, realizzato con la permuta di altra autovettura e con il pagamento dilazionata della minima differenza residuata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di MASELLA Girolamo e di MANINAVOLA Daniela sono inammissibili perché propongono questioni non consentite in sede di ricorso per cassazione avverso il provvedimento impugnato. 1.1. La Corte di appello ha affrontato il tema dell'attualità della pericolosità sociale del proposto, richiamando la motivazione del tribunale e dedicando puntuali considerazioni al riguardo, con le quali ha valorizzato (tra l'altro) Vescalation criminale di MASELLA nel settore del traffico delle sostanze stupefacenti; la sua condanna, recentemente divenuta irrevocabile, per partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, con il ruolo non secondario di custode delle droghe, oltre che per violazione della legge sul controllo delle armi, per episodi di cessione di sostanza stupefacente; le plurime misure cautelari custodiali e una pregressa misura amministrativa di prevenzione succedutesi nel tempo, senza impatto dissuasivo; le relazioni criminali con un esponente di spicco della criminalità tarantina, anch'egli sottoposto a misure di prevenzione; i procedimenti pendenti per reati di diversa natura (uno dei quali relativo alla realizzazione, in zona vincolata, di ben 14 manufatti abusivi); il furto aggravato di energia elettrica, del valore complessivo di circa settantamila euro e le ulteriori violazioni commesse nella gestione del maneggio ove, quale detenuto in regime domiciliare, è stato autorizzato a svolgere attività lavorativa; la perdurante sottoposizione a misure cautelari nell'ambito del procedimento penale che lo vede coinvolto, che conferma l'attualità delle esigenze di cautela penale. 1.2. I giudici di merito hanno altresì affrontato il tema della riferibilità al proposto dell'autovettura confiscata e alla mancata dimostrazione della provenienza lecita delle somme impiegate per il suo acquisto. In particolare, la Corte di appello (p. 7 ss.), dopo avere richiamato la presunzione semplice indicata da Sez. U, n. 2 \S 12621 del 2016, [OSCURATO:PERSONA], con riferimento ai cespiti intestati al familiare convivente, ha richiamato gli accertamenti patrimoniali dai quali sono emersi l'assenza in capo a MANNAVOLA Daniela di redditi idonei a giustificare l'acquisto; la sproporzione tra redditi leciti e valore del cespite, accertata c:on riferimento sia all'epoca dell'acquisto di quest'ultimo, sia all'epoca dell'acquisto delle altre autovetture, la cui rivendita, secondo la prospettazione del ricorrente, avrebbe generato la provvista impiegata per comperare l'autovettura confiscata. 1.3. A fronte di un tale costrutto argomentativo, che non può dirsi mancante nè apparente, entrambi motivi dei ricorsi -a dispetto delle intitolazioni e delle enunciazioni di principio- si rivolgono ai contenuti della motivazione, senza esporre censure riconducibili al paradigma del vizio di violazione di legge. Da ciò discende la loro inammissibilità, atteso che «in terna di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio», (Sez. 6, Sentenza n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284). Va precisato che anche la doglianza relativa alla mancata risposta a tutte le deduzioni difensive si risolve in una valutazione di merito alternativa a quella della Corte di appello, che ha evidentemente ritenuto infondata la prospettazione difensiva. Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. A tal proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravarne, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argornentativa della sentenza», (Sez. 4 - , Sentenza n. 5396 del 15/11/2022 Ud., dep. il 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 6746 del 13/12/2018 Ud., dep. 12/02/2019, Currà, Rv. 275500 - 01). 1.4. Con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] -oltre che quanto già esposto- bisogna rilevare una specifica (ulteriore) causa di inammissibilità. I due motivi d'impugnazione esposti nell'atto difensivo -presentati indistintamente nell'interesse di entrambi i ricorrenti- sono intesi a negare la pericolosità sociale di Masella e a dimostrare la proporzione tra redditi dichiarati dalla famiglia Masella/Mannavola e l'acquisto dell'autovettura caduta in confisca. A tale proposito va richiamato l'orientamento di legittimità che ha specificato che «nel caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati ad un terzo, questi può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, mentre non è legittimato a sostenere che il bene sia di effettiva proprietà del proposto, essendo del tutto estraneo ad ogni questione giuridica relativa ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti di quest'ultimo - quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso - e che solo costui può avere interesse a far valere», (Sez. 5, Sentenza n. 333 del 20/11/2020 Cc., dep. il 2021, Icardi, Rv. 280249 - 01; Sez. 6 - , Sentenza n. 7459 del 04/06/2019 Cc., 2020 Hudorovic, Rv. 278454 - 03; Sez. 2, Sentenza n. 31549 del 06/06/2019, Simply soc.coop., Rv. 277225 - 04). Da qui l'ulteriore causa d'inammissibilità specificamente riferibile alla terza interessata, odierna ricorrente. 4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della