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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 38353/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza emessa il 4 novembre 2022, confermava quella del Tribunale capitolino che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di giustizia in ordine al delitto di furto in abitazione, aggravato dalla violenza sulle cose, oltre che per il delitto di danneggiamento.

In particolare, risultava che Cracchiolo avesse sottratto una pelliccia e un piumino, rinvenuti nel locale adibito a dimora dall'imputato, confinante con l'appartamento della persona offesa, dal quale i predetti capi di abbigliamento erano stati appresi, facendo ingresso attraverso un foro nel muro dell'altrui abitazione.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il motivo deduce violazione degli artt. 624-bis e 625 n. 2 cod. pen. in quanto difetterebbe la prova del fine di profitto, da intendersi come dolo specifico di arricchimento ulteriore rispetto all'impossessamento, nel caso in esame non verificatosi per l'immediata restituzione della refurtiva alla persona offesa.

4. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe e il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, dl. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla

I. 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. A ben vedere il ricorrente deduce violazione di legge da parte della Corte di appello che avrebbe ritenuto sussistente il dolo specifico di profitto nel caso in esame.

La Corte di appello ha ritenuto che sussista il dolo di profitto anche in relazione ad una utilità di natura non patrimoniale ma morale, consistente in un soddisfacimento psichico, quale che sia il movente di dispetto, ritorsione o vendetta.

Il motivo di ricorso, a ben vedere, è infondato perché a fronte di una giurisprudenza prevalente, indicata da parte della Corte di appello, da ultimo a ribadire tale orientamento sono intervenute le Sezioni Unite in data 25/05/2023, ric.

C., che sulla questione «se il fine di profitto del reato di furto, caratterizzante il dolo specifico dello stesso, sia circoscritto alla volontà di trarre dalla sottrazione del bene una utilità di natura esclusivamente patrimoniale, ovvero possa consistere anche in un fine di natura non patrimoniale» ha affermato il principio per cui «Il fine di profitto del reato di furto, caratterizzante il dolo specifico dello stesso, può consistere anche in un fine di natura non patrimoniale».Ne consegue l'infondatezza del ricorso e il conseguente rigetto con addebito delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, 11/07/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza emessa il 4 novembre 2022, confermava quella del Tribunale capitolino che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di giustizia in ordine al delitto di furto in abitazione, aggravato dalla violenza sulle cose, oltre che per il delitto di danneggiamento. In particolare, risultava che Cracchiolo avesse sottratto una pelliccia e un piumino, rinvenuti nel locale adibito a dimora dall'imputato, confinante con l'appartamento della persona offesa, dal quale i predetti capi di abbigliamento erano stati appresi, facendo ingresso attraverso un foro nel muro dell'altrui abitazione. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce violazione degli artt. 624-bis e 625 n. 2 cod. pen. in quanto difetterebbe la prova del fine di profitto, da intendersi come dolo specifico di arricchimento ulteriore rispetto all'impossessamento, nel caso in esame non verificatosi per l'immediata restituzione della refurtiva alla persona offesa. 4. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe e il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, dl. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. A ben vedere il ricorrente deduce violazione di legge da parte della Corte di appello che avrebbe ritenuto sussistente il dolo specifico di profitto nel caso in esame. La Corte di appello ha ritenuto che sussista il dolo di profitto anche in relazione ad una utilità di natura non patrimoniale ma morale, consistente in un soddisfacimento psichico, quale che sia il movente di dispetto, ritorsione o vendetta. Il motivo di ricorso, a ben vedere, è infondato perché a fronte di una giurisprudenza prevalente, indicata da parte della Corte di appello, da ultimo a ribadire tale orientamento sono intervenute le Sezioni Unite in data 25/05/2023, ric. C., che sulla questione «se il fine di profitto del reato di furto, caratterizzante il dolo specifico dello stesso, sia circoscritto alla volontà di trarre dalla sottrazione del bene una utilità di natura esclusivamente patrimoniale, ovvero possa consistere anche in un fine di natura non patrimoniale» ha affermato il principio per cui «Il fine di profitto del reato di furto, caratterizzante il dolo specifico dello stesso, può consistere anche in un fine di natura non patrimoniale».Ne consegue l'infondatezza del ricorso e il conseguente rigetto con addebito delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 11/07/2023 [OSCURATO:PERSONA]
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