Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 febbraio 2021

Cassazione n. 42540/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI CUNEOnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CUNEOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO( c,e_u (.4ì ryc A 4z.cc-- o te...tuum-Gb cLet .xic.o>clb -3 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 2 febbraio 2021 il Tribunale di Cuneo - costituito ai sensi dell'art.324 cod.proc.pen. - ha annullato il sequestro preventivo a fini di confisca relativo ad una autovettura (marca Peugeot, meglio descritta in atti), disponendone la restituzione a [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 In fatto, [OSCURATO:PERSONA] risulta indagato per la violazione dell'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali derivante dalla pregressa sottoposizione a misura di prevenzione personale (art. 76 comma 7 d.lgs. n.159 del 2011, in riferimento a quanto previsto dall'art,80 del medesimo d.lgs.).

L'autovettura risulta acquistata in data ricadente nel perimetro applicativo della disposizione di cui all'art.80 d.lgs. n.159 del 2011, per un corrispettivo (coperto da finanziamento) pari ad euro 18.000 circa.

Risulta intestata al Librizzi. 1.2 Il Tribunale, quanto alla verifica del fumus commissi delicti, evidenzia come da plurime evidenze si desume in modo inequivoco che la vettura in questione, pur formalmente intestata al Librizzi, era in uso alla nipote [OSCURATO:PERSONA].

Non vi sarebbe stato, pertanto, un effettivo incremento patrimoniale in capo al Librizzi (peraltro soggetto che ha scrupolosamente osservato nel corso del tempo tutte le prescrizioni derivanti dalla misura imposta), il che porta ad escludere la ricorrenza, in concreto, del fumus del reato ipotizzato.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il P.M. territoriale, deducendo erronea applicazione di legge. 2.1 II P.M. ricorrente rappresenta che ad essere rilevante è il dato formale dell'acquisto e della avvenuta intestazione del veicolo presso il P.R.A., in capo al Librizzi.

La comunicazione della variazione era dovuta - e dunque l'omissione risulterebbe punibile - anche nell'ipotesi descritta dal Tribunale.

3. La difesa del Librizzi ha prodotto memoria a sostegno della decisione oggetto di impugnazione, riepilogando gli elementi di fatto emersi, tra cui la circostanza per cui parte del prezzo del veicolo venne pagata tramite la permuta di una vettura usata di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe esclusivamente reso disponibile alla ricezione del finanziamento per il residuo, in quanto titolare di una pensione.4.

Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 4.1 II caso oggetto del procedimento presenta evidenti particolarità in fatto, valorizzate dal Tribunale in modo non illogico, sia pure con le precisazioni che seguono. 4.2 Se è vero che la violazione dell'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali (di cui all'art.80 d.lgs. n.159 del 2011) è reato formale e di pura creazione legislativa, è altrettanto vero che nella ricostruzione delle emergenze fattuali il giudice del merito è tenuto a rintracciare i profili di offensività in concreto più volte segnalati come necessari dalla giurisprudenza costituzionale a fini di 'sopravvivenza' della norma incriminatrice.

Non appare inutile, in particolare, rievocare i contenuti di Corte Cost. n. 99 del 2017, lì dove il giudice delle leggi ha evidenziato l'ineliminabile opera di individuazione, proprio in riferimento alla fattispecie di reato oggetto del ricorso, di profili di offensività in concreto "[..] Sempre che non si possa escludere il dolo.., spetta poi al giudice comune il compito di allineare il fatto oggetto del giudizio al canone dell'offensività "in concreto", in quanto compete a questo giudice verificare se la singola condotta, rappresentata nel caso in esame dalla omessa comunicazione, risulta assolutamente inidonea, avuto riguardo alla ratio della norma incriminatrice, a porre in pericolo il bene giuridico protetto e dunque, in concreto, inoffensiva, escludendone in tal caso la punibilità [..] ". 4.3 In tale direzione ermeneutica, le valutazioni in fatto operate dal Tribunale di Cuneo possono e debbono leggersi - secondo il Collegio - non già in chiave di mancata integrazione formale della fattispecie (essendo evidente che il dato formale dell'acquisto del bene determina l'obbligo di comunicazione ),ma in chiave di deficit di offensività in concreto, posto che il bene in questione non è entrato nella concreta disponibilità del Librizzi , soggetto che avrebbe esclusivamente assunto la titolarità del finanziamento (con correlato obbligo di restituzione) a beneficio di un terzo.

La particolarità della situazione di fatto, congruamente asseverata, depotenzia il disvalore della condotta e rende non implausibile la conclusione di assenza del fumus commissi delicti cui è pervenuto il Tribunale.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso .

Così deciso in data 22 giugno 2022 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI CUNEOnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CUNEOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO( c,e_u (.4ì ryc A 4z.cc-- o te...tuum-Gb cLet .xic.o>clb -3 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 2 febbraio 2021 il Tribunale di Cuneo - costituito ai sensi dell'art.324 cod.proc.pen. - ha annullato il sequestro preventivo a fini di confisca relativo ad una autovettura (marca Peugeot, meglio descritta in atti), disponendone la restituzione a [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 In fatto, [OSCURATO:PERSONA] risulta indagato per la violazione dell'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali derivante dalla pregressa sottoposizione a misura di prevenzione personale (art. 76 comma 7 d.lgs. n.159 del 2011, in riferimento a quanto previsto dall'art,80 del medesimo d.lgs.). L'autovettura risulta acquistata in data ricadente nel perimetro applicativo della disposizione di cui all'art.80 d.lgs. n.159 del 2011, per un corrispettivo (coperto da finanziamento) pari ad euro 18.000 circa. Risulta intestata al Librizzi. 1.2 Il Tribunale, quanto alla verifica del fumus commissi delicti, evidenzia come da plurime evidenze si desume in modo inequivoco che la vettura in questione, pur formalmente intestata al Librizzi, era in uso alla nipote [OSCURATO:PERSONA]. Non vi sarebbe stato, pertanto, un effettivo incremento patrimoniale in capo al Librizzi (peraltro soggetto che ha scrupolosamente osservato nel corso del tempo tutte le prescrizioni derivanti dalla misura imposta), il che porta ad escludere la ricorrenza, in concreto, del fumus del reato ipotizzato. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il P.M. territoriale, deducendo erronea applicazione di legge. 2.1 II P.M. ricorrente rappresenta che ad essere rilevante è il dato formale dell'acquisto e della avvenuta intestazione del veicolo presso il P.R.A., in capo al Librizzi. La comunicazione della variazione era dovuta - e dunque l'omissione risulterebbe punibile - anche nell'ipotesi descritta dal Tribunale. 3. La difesa del Librizzi ha prodotto memoria a sostegno della decisione oggetto di impugnazione, riepilogando gli elementi di fatto emersi, tra cui la circostanza per cui parte del prezzo del veicolo venne pagata tramite la permuta di una vettura usata di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe esclusivamente reso disponibile alla ricezione del finanziamento per il residuo, in quanto titolare di una pensione.4. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 4.1 II caso oggetto del procedimento presenta evidenti particolarità in fatto, valorizzate dal Tribunale in modo non illogico, sia pure con le precisazioni che seguono. 4.2 Se è vero che la violazione dell'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali (di cui all'art.80 d.lgs. n.159 del 2011) è reato formale e di pura creazione legislativa, è altrettanto vero che nella ricostruzione delle emergenze fattuali il giudice del merito è tenuto a rintracciare i profili di offensività in concreto più volte segnalati come necessari dalla giurisprudenza costituzionale a fini di 'sopravvivenza' della norma incriminatrice. Non appare inutile, in particolare, rievocare i contenuti di Corte Cost. n. 99 del 2017, lì dove il giudice delle leggi ha evidenziato l'ineliminabile opera di individuazione, proprio in riferimento alla fattispecie di reato oggetto del ricorso, di profili di offensività in concreto "[..] Sempre che non si possa escludere il dolo.., spetta poi al giudice comune il compito di allineare il fatto oggetto del giudizio al canone dell'offensività "in concreto", in quanto compete a questo giudice verificare se la singola condotta, rappresentata nel caso in esame dalla omessa comunicazione, risulta assolutamente inidonea, avuto riguardo alla ratio della norma incriminatrice, a porre in pericolo il bene giuridico protetto e dunque, in concreto, inoffensiva, escludendone in tal caso la punibilità [..] ". 4.3 In tale direzione ermeneutica, le valutazioni in fatto operate dal Tribunale di Cuneo possono e debbono leggersi - secondo il Collegio - non già in chiave di mancata integrazione formale della fattispecie (essendo evidente che il dato formale dell'acquisto del bene determina l'obbligo di comunicazione ),ma in chiave di deficit di offensività in concreto, posto che il bene in questione non è entrato nella concreta disponibilità del Librizzi , soggetto che avrebbe esclusivamente assunto la titolarità del finanziamento (con correlato obbligo di restituzione) a beneficio di un terzo. La particolarità della situazione di fatto, congruamente asseverata, depotenzia il disvalore della condotta e rende non implausibile la conclusione di assenza del fumus commissi delicti cui è pervenuto il Tribunale. P.Q.M. Rigetta il ricorso . Così deciso in data 22 giugno 2022 I
Sentenza Cassazione n. 42540/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris