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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 marzo 2023

Cassazione n. 14774/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17752-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 2 presso e nello studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1149/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, pubblicata il 27/01/2017 R.G. n. 156/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Pubblico impiego – sanzione disciplinare conservativa R.G.N. 17752/2017 Pag.Rilevatoche:

1. i n data 13.6.2007 il dott. [OSCURATO:PERSONA], nelle sue funzioni di direttore dell ’ Area “servizi al contribuente dell’ufficio Palermo 2”, autorizzava l’accoglimento della richiesta di sgravio di due cartelle di pagamento di cui a due istanze formulate da altrettanti contribuenti che avevano lamentato l’erroneità delle stesse e dei relativi atti impositivi; successivamente, in data 11.12.2012, l’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Palermo - attivava nei confronti del predetto, un procedimento disciplinare, contestandogli, in relazione alla indicata autorizzazione, di aver tenuto “un comportamento non conforme al principio di diligenza e corretta applicazione della normativa vigente in materia tributaria” e quindi, sentito il [OSCURATO:PERSONA] a difesa, irrogava la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni sei, ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 e 67, c.c.n.l. del [OSCURATO:PERSONA];

2. avverso la sanzione il dott. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso in data 28.06.2013 e il Tribunale di Palermo, con sentenza 34/2015 del 14.1.2015, dichiarava illegittima e per l’effetto annullava la sanzione disciplinare con condanna dell’Agenzia delle Entrate a corrispondere al ricorrente la retribuzione trattenuta in esecuzione della stessa; riteneva il Tribunale che la condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] fosse non solo esente da censure, ma persino meritoria, avendo egli evitato pregiudizio per l’amministrazione di appartenenza;

3. pronunciando sull’impugnazione dell’Agenzia, la Corte d’appello di Palermo, in riforma della decisione di prime cure, respingeva la domanda; la Corte territoriale escludeva violazioni procedimentali e, quanto al merito degli addebiti, negava rilevanza all’apparente discrasia tra l’addebito disciplinare e i fatti concretamente accertati, posto che, rispetto all’evidenza dei fatti - avere adottato i provvedimenti di sgravio esorbitando dalla propria sfera di competenze –la circostanza che tali comportamenti fossero secondari alle dichiarazioni integrative o alle istanze di autotutela, si connotasse come una diversa colorazione di una condotta sostanzialmente identica; riteneva che il [OSCURATO:PERSONA] in quanto addetto all ’ area dei controlli formali ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973 non avrebbe potuto esercitare un sindacato di merito, servendosi di atti e documentazione in originale prodotti dagli interessati (scritture contabili, bilanci,etc.) dai quali attingeva la prova dell’erronea trascrizione del dato sul volume di affari; osservava che, nell’ambito del controllo c.d. automatizzato, l’ufficio effettua uno scrutinio fondato sui soli dati in possesso dell’amministrazione (o perché risultanti dalla R.G.N. 17752/2017 Pag.dichiarazione o perché prelevati dall ’ anagrafe tributaria) restando preclusa ogni possibilità di indagine sostanziale, poggiante su conoscenze acquisite ab estrinseco, istituzionalmente devolute ad altro livello di controllo; riteneva che il [OSCURATO:PERSONA] avesse violato tale criterio di riparto funzionale integrando così la negligenza ascrittagli, irrilevante essendo l’esito dell’accertamento postumo attivato in sede contenziosa;

4. contro la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di nove motivi;

5. l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso;

6. il ricorrente ha depositato memoria.

Consideratoche:

1. con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2733, comma 1, cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.); rileva nel corso del giudizio di primo grado il G.L. aveva proceduto all’audizione personale delle parti; segnatamente del dott. [OSCURATO:PERSONA] e del funzionario all’uopo delegato a rendere audizione, ossia il dott. [OSCURATO:PERSONA]; assume che il predetto dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva reso dichiarazioni confessorie vertenti su fatti che fanno prova piena contro l’Agenzia, tanto da aver indotto il giudice di primo grado a ritenere completa l’istruttoria; il particolare dalle suddette dichiarazioni sarebbe emerso che il dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato il solo controllo di sua competenza e che la correzione dei dati affetti da errori materiali aveva generato lo sgravio e che, se i contribuenti avessero indicato nella dichiarazione l’imposta dovuta, questa sarebbe stata pari a quella rideterminata dopo la correzione; sostiene che la Corte territoriale ha violato e/o falsamente applicato l’art. 2733, co. 1, cod. civ. non attribuendo alle dichiarazioni rese dalla parte il valore di confessione giudiziale;

1.1. il motivo è infondato; innanzitutto, ad onta delle denunciate violazioni di legge il motivo richiede una nuova valutazione della prova, inammissibile in sede di legittimità; in ogni caso, come da questa Corte già chiarito, la confessione deve avere ad oggetto fatti obiettivi -la cui qualificazione giuridica spetta al giudice del merito - e non già opinioni o giudizi (cfr. Cass. 18 ottobre 2012, n. 21509); esula dall’ambito della confessione, quindi, la qualificazione giuridica del fatto (Cass. 6 agosto 2003, n. 11881); come l’ammissione che un certo evento sia ascrivibile a propria colpa, trattandosi di un giudizio a formare il quale concorrono valutazioni di ordine giuridico (Cass. 30 luglio 2002, n. 11266); R.G.N. 17752/2017 Pag.affermare, come avrebbe fatto il funzionario delegato dell’Agenzia in sede di audizione personale, che l’attività svolta dal [OSCURATO:PERSONA] rientrava nei compiti di sua competenza integra un giudizio valutativo e non una confessione attinente ad un fatto;

2. con ilsecondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 55, comma 4 e 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 nonché dell’art. 8, comma 2, del contratto collettivo area VI dirigenza degli enti pubblici non economici e agenzie fiscali (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.); sostiene che la Corte territoriale erroneamente non ha rilevato l’incompetenza dell’organo che aveva avviato e concluso, con l’applicazione della sanzione, il procedimento disciplinare; il procedimento avrebbe dovuto essere istruito ai sensi della norma contrattuale in epigrafe che conseguentemente era stata violata; in particolare rileva che in forza del combinato disposto degli artt. 55, comma 4 e 55 bis, comma 4, la competenza sanzionatoria per il personale con incarico dirigenziale va ripartita tra l’U.P.D, che ha il compito di curare l’istruttoria e il dirigente generale, che applica la sanzione; assume che, nel caso specifico, tale riparto di competenza è stato violato, con la conseguenza che il procedimento disciplinare è viziato da incompetenza del soggetto ([OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia e non U.P.D.) che ha provveduto ad avviare l’azione disciplinare a carico del dott. [OSCURATO:PERSONA];

2.1. il motivo è inammissibile; esso presuppone che il [OSCURATO:PERSONA] fosse dirigente ma tale circostanza non risulta dalla sentenza impugnata; in ogni caso, come da questa Corte già affermato, l’art. 55 bis, laddove stabilisce che ciascuna amministrazione individua l’UPD, costituisce norma imperativa solo nella parte in cui impone all’ente il rispetto della garanzia di terzietà dell’ufficio, ma non anche quanto alle regole procedimentali interne, derivanti dalle scelte organizzative delle diverse amministrazioni, che regolano la costituzione ed il funzionamento dell’UPD (v.

Cass. 10 luglio 2020, n. 14811);

3. con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 55 bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.); sostiene che la Corte territoriale erroneamente non ha rilevato l’intempestività della contestazione mossa al dott. [OSCURATO:PERSONA] con conseguente decadenza dall’azione disciplinare, nonché la violazione del procedimento scandito dalla norma indicata in rubrica sotto altri profili; R.G.N. 17752/2017 Pag.rileva che l’autorizzazione allo sgravio era avvenuta in data 13.6.2007 e che solo in data 13.9.2012, (cinque anni dopo) la [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia, a seguito di una segnalazione da parte del Garante del contribuente, aveva chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di Palermodi relazionare “in merito alle motivazioni che hanno condotto all’accoglimento delle istanze in autotutela presentate dai contribuenti per ottenere l’annullamento di cartelle di pagamento…”; sostiene che già in data 13.9.2012 la Direzione provinciale aveva avuto la piena conoscenza dell’illecito disciplinare successivamente contestato, ovvero che il dott. [OSCURATO:PERSONA] e alcuni colleghi del suo ufficio avrebbero autorizzato e liquidato due dichiarazioni integrative fuori termine, in violazione dell’art. 8 bis del d.p.r. 322/98; evidenzia che il tempo tecnico necessario a effettuare le verifiche e a predisporre le relative relazioni, è stato di soli 7 giorni (l’incarico è stato affidato il 16.11.2012 e le relazioni sono state consegnate il 22.11.2012); sostiene che se si è arrivati al 22.11.2012, ciò è dipeso esclusivamente dall’inerzia ingiustificata della direzione provinciale; deduce la violazione della norma indicata in rubrica anche sotto un ulteriore profilo; rileva che l’art. 55 bis del d.lgs. 165/2001, al comma 2, stabilisce che tra la data di contestazione dell’addebito e quella di convocazione per il contradditorio a difesa del dipendente, deve intercorrere un termine di preavviso di almeno dieci giorni; tuttavia, con la lettera di contestazione dell’addebito, notificata mediante consegna a mani al dott. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la [OSCURATO:PERSONA] aveva fissato la convocazione del lavoratore per il giorno 18.12.2012 alle ore 12.00, con un intervallo, evidentemente illegittimo, di soli sette giorni; resosi conto della violazione procedimentale, il [OSCURATO:PERSONA] aveva posticipato la data di convocazione dal 18.12.2012 al successivo 27.12.2012, comunicando al lavoratore l’intervenuta variazione a mezzo email aziendale ordinaria dell’Agenzia, trasmessa lo stesso 11.12.2012; assume il ricorrente che i mezzi di comunicazione indicati nella norma hanno carattere tassativo e non ammettono equipollenti, a garanzia della ufficialità e sicurezza delle comunicazioni e della trasparenza del procedimento; rileva che l’articolo citato non menziona, tra le forme di comunicazione ammesse, l’uso della posta elettronica ordinaria;

3.1. il motivo è infondato; quanto al primo rilievo è sufficiente osservare che la Corte territoriale ha accertato che solo in data 22 novembre 2012, allorquando il [OSCURATO:PERSONA] riceveva il rapporto finale del funzionario delegato a verificare gli eventuali risvolti sostanziali R.G.N. 17752/2017 Pag.della violazione, il corredo informativo in capo all’[OSCURATO:PERSONA] poteva dirsi completo, così da determinare l’avvio del termine decadenziale; il ricorrente oppone una propria diversa ricostruzione dei fatti, ma ciò è inammissibile in sede di legittimità; quanto al secondo rilievo, la Corte territoriale ha correttamente evidenziato che la comparizione del [OSCURATO:PERSONA] alla convocazione del 27 dicembre 2012 fosse preclusiva di ogni questione nullità per violazione delle forme procedimentali di comunicazione; peraltro, come da questa Corte già affermato (Cass. 22 agosto 2016, n. 17245), in materia di procedimento disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato, l’art. 55 bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, prevede un termine, di carattere meramente endoprocedimentale, per la convocazione a difesa dell’incolpato, di dieci o, nel caso di provvedimenti più gravi, venti giorni, sicché la contrazione di esso può dare luogo a nullità del procedimento, e della conseguente sanzione, solo ove sia dimostrato, dall’interessato, un pregiudizio al concreto esercizio del diritto di difesa;

4. con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.); assume che la Corte territoriale violando la norma processuale non ha rilevato l’inammissibilità, per la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., di nuovi argomenti proposti per la prima volta con il ricorso in appello (e così quello della esorbitanza dell’autorizzazione dai limiti consentiti dall’art. 36 bis, d.P.R. n. 600/73); con tali argomentazioni era stato da un lato, illegittimamente ampliato l’oggetto del presente giudizio che doveva restarecircoscritto ai fatti oggetto di contestazione, e, dall’altro, vanno certamente qualificate come nova in appello trattandosi di questioni sollevate per la prima volta in quel grado di giudizio; rileva che su tali nuovi argomenti era stata fondata la motivazione della sentenza impugnata;

4.1. il motivo è infondato; come evidenziato dai giudici di appello non era stato prospettato dall’Agenzia appellante alcun fatto nuovo ma solo “una diversa colorazione di una condotta sostanzialmente identica”; si ricorda che nel processo civile, le eccezioni in senso lato consistono nell’allegazione o rilevazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., con cui sono opposti nuovi fatti o temi di indagine non compresi fra quelli indicati dall’attore e non risultanti dagli atti di causa; esse si differenziano dalle mere difese, che si limitano a negare la sussistenza o la fondatezza della pretesa avversaria, sono rilevabili d’ufficio -non essendo riservate alla parte per espressa previsione di legge o perché corrispondenti alla titolarità di R.G.N. 17752/2017 Pag.un’azione costitutiva -e sono sottratte al divieto stabilito dall’art. 345, comma 2, cod. proc. civ., sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo e anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva (v.

Cass. 6 maggio 2020, n. 8525); ed allora il motivo, nella sostanza, postula una diversa ricostruzione dei fatti dolendosi del governo delle risultanze processuali come effettuato dal giudice del merito ma ciò non è consentito in questa sede di legittimità;

5. con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 55 bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 112 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.); rileva che la Corte territoriale ha motivato la sentenza, sulla scorta di elementi che non erano oggetto né della contestazione né della sanzione disciplinare (in primis, la violazione dell’art. 36 bis,d.P.R. n. 600/73); ha così violato o falsamente applicato l’art. art. 55 bis del d.lgs. 165/2001, che delimita il perimetro del thema decidendum, costituito in modo esatto e immutabile dai fatti contestati, con conseguente violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.;

5.1. il motivo è infondato per le stesse ragioni evidenziate con riguardo al motivo che precede;

6. con il sesto motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 bis, d.P.R. n. 600/73 (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.); assume che la Corte territoriale ha violato la norma denunciata, con riferimento alla disciplina dei controlli di cui all’art. 36 bis, ritenendo erroneamente che l’attività del dott. [OSCURATO:PERSONA] abbia travalicato i limiti del controllo formale; sostiene che la norma prevede un controllo definito “controllo automatizzato” ed è quello cui l’odierno ricorrente si è limitato ad autorizzare lo sgravio in autotutela nella sua qualità di dirigente incaricato dell’[OSCURATO:PERSONA], avendone competenza; rileva che tale controllo è effettuato incrociando il contenuto della dichiarazione dei redditi con altri dati in possesso dell’[OSCURATO:PERSONA], al fine della riliquidazione delle imposte e che il controllo automatizzato genera un avviso bonario (si tratta di una procedura automatizzata di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli risultanti nell’Anagrafe tributaria);

6.1. il motivo è inammissibile; ad onta della denunciata violazione di legge il motivo mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia R.G.N. 17752/2017 Pag.trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (v. ex multis, Cass. 14 aprile 2017, n. 8758);

7. con il settimo motivo il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.); la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare la circostanza che la procedura seguita dal dott. [OSCURATO:PERSONA] (senza alcun passaggio all’Area di Controllo) era già stata adottata in casi precedenti ed è stata ritenuta lecita sia, sul piano disciplinare, dalla medesima amministrazione, sia dal Garante del contribuente; assume che la procedura seguita nel caso specifico era stata avallata financo dalla [OSCURATO:PERSONA], con ciò confermando la non necessità del preventivo passaggio all’[OSCURATO:PERSONA];

7.1. il motivo è inammissibile; l’omesso esame denunciabile i sensi del novellato art. 360, n. 5, cod. proc. civ., deve riguardare un fatto (inteso nella sua accezione storico-fenomenica e, quindi, non un punto o un profilo giuridico) principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria); ma il riferimento al fatto secondario non implica che possa denunciarsi exart. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ. anche l’omesso esame di determinati elementi probatori: basta che il fatto sia stato esaminato, senza che sia necessario che il giudice abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie emerse all’esito dell’istruttoria come astrattamente rilevanti (v.

Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, n. 8053 e numerose successive pronunce conformi);

8. con l ’ ottavo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza o del procedimento sotto il profilo della violazione del principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc civ. (art. 360, n. 4, cod. proc. civ.); assume che il procedimento e la sentenza sono viziati perché la Corte territoriale non ha tenuto conto che il fatto che il ricorrente si sia limitato al controllo formale di sua competenza era non contestato, con gli effetti di cui all’art. 115 c.p.c.;

8.1. il motivo è infondato; come da questa Corte già affermato (v.

Cass. 23 settembre 2022, n. 27907) il principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod. proc. civ. si applica ai fatti costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, ma non alla contestazione del fatto costitutivo svolta con argomentazioni cui la controparte non abbia replicato;

9. con il nono motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 53 e 97 Cost. (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.); R.G.N. 17752/2017 Pag.rileva che la Corte territoriale, in aperto contrasto con le conclusioni cui era pervenuto il Tribunale, non ha ritenuto meritevoli di interesse gli indubbi benefici economici di cui ha goduto l’amministrazione in conseguenza della condotta posta in essere dal dott. [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva evitato che l’amministrazione finanziaria venisse condannata alla restituzione delle somme indebitamente percepite oltre che gli accessori e spese legali (circostanze, queste, che avevano indotto il giudice di primo grado a ritenere che la condotta del dott. [OSCURATO:PERSONA] fosse “non solo legittima, ma altresì dovuta”); assume che il modo di agire del dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva garantito sia il rispetto dei diritti del contribuente (uguaglianza, imparzialità e progressività contributiva) sia il rispetto dei principi di correttezza e buon andamento, evitando inutili costi a carico della P.A. derivanti dal giudizio che sarebbe stato certamente incoato per il rimborso di quanto versato in eccesso con la sentenza oggetto d’impugnazione;

9.1. il motivo è infondato; esso oblitera del tutto i termini di decadenza tributari rilevanti ai fini dell’ammissibilità dello sgravio; in ogni caso il rilievo scivola inammissibilmente sul piano degli accertamenti in fatto;

10. conclusivamente il ricorso deve essere rigettato;

11. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;

12. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovuto a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte - ritenendo che non sussistano i presupposti per la motivazione contestuale exart. 380 bis 1, comma 2, cod. proc. civ. - rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e spese prenotate a debito.

Ai s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17752-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 2 presso e nello studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1149/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, pubblicata il 27/01/2017 R.G. n. 156/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Pubblico impiego – sanzione disciplinare conservativa R.G.N. 17752/2017 Pag.Rilevatoche: 1. i n data 13.6.2007 il dott. [OSCURATO:PERSONA], nelle sue funzioni di direttore dell ’ Area “servizi al contribuente dell’ufficio Palermo 2”, autorizzava l’accoglimento della richiesta di sgravio di due cartelle di pagamento di cui a due istanze formulate da altrettanti contribuenti che avevano lamentato l’erroneità delle stesse e dei relativi atti impositivi; successivamente, in data 11.12.2012, l’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Palermo - attivava nei confronti del predetto, un procedimento disciplinare, contestandogli, in relazione alla indicata autorizzazione, di aver tenuto “un comportamento non conforme al principio di diligenza e corretta applicazione della normativa vigente in materia tributaria” e quindi, sentito il [OSCURATO:PERSONA] a difesa, irrogava la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni sei, ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 e 67, c.c.n.l. del [OSCURATO:PERSONA]; 2. avverso la sanzione il dott. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso in data 28.06.2013 e il Tribunale di Palermo, con sentenza 34/2015 del 14.1.2015, dichiarava illegittima e per l’effetto annullava la sanzione disciplinare con condanna dell’Agenzia delle Entrate a corrispondere al ricorrente la retribuzione trattenuta in esecuzione della stessa; riteneva il Tribunale che la condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] fosse non solo esente da censure, ma persino meritoria, avendo egli evitato pregiudizio per l’amministrazione di appartenenza; 3. pronunciando sull’impugnazione dell’Agenzia, la Corte d’appello di Palermo, in riforma della decisione di prime cure, respingeva la domanda; la Corte territoriale escludeva violazioni procedimentali e, quanto al merito degli addebiti, negava rilevanza all’apparente discrasia tra l’addebito disciplinare e i fatti concretamente accertati, posto che, rispetto all’evidenza dei fatti - avere adottato i provvedimenti di sgravio esorbitando dalla propria sfera di competenze –la circostanza che tali comportamenti fossero secondari alle dichiarazioni integrative o alle istanze di autotutela, si connotasse come una diversa colorazione di una condotta sostanzialmente identica; riteneva che il [OSCURATO:PERSONA] in quanto addetto all ’ area dei controlli formali ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973 non avrebbe potuto esercitare un sindacato di merito, servendosi di atti e documentazione in originale prodotti dagli interessati (scritture contabili, bilanci,etc.) dai quali attingeva la prova dell’erronea trascrizione del dato sul volume di affari; osservava che, nell’ambito del controllo c.d. automatizzato, l’ufficio effettua uno scrutinio fondato sui soli dati in possesso dell’amministrazione (o perché risultanti dalla R.G.N. 17752/2017 Pag.dichiarazione o perché prelevati dall ’ anagrafe tributaria) restando preclusa ogni possibilità di indagine sostanziale, poggiante su conoscenze acquisite ab estrinseco, istituzionalmente devolute ad altro livello di controllo; riteneva che il [OSCURATO:PERSONA] avesse violato tale criterio di riparto funzionale integrando così la negligenza ascrittagli, irrilevante essendo l’esito dell’accertamento postumo attivato in sede contenziosa; 4. contro la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di nove motivi; 5. l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso; 6. il ricorrente ha depositato memoria. Consideratoche: 1. con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2733, comma 1, cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.); rileva nel corso del giudizio di primo grado il G.L. aveva proceduto all’audizione personale delle parti; segnatamente del dott. [OSCURATO:PERSONA] e del funzionario all’uopo delegato a rendere audizione, ossia il dott. [OSCURATO:PERSONA]; assume che il predetto dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva reso dichiarazioni confessorie vertenti su fatti che fanno prova piena contro l’Agenzia, tanto da aver indotto il giudice di primo grado a ritenere completa l’istruttoria; il particolare dalle suddette dichiarazioni sarebbe emerso che il dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato il solo controllo di sua competenza e che la correzione dei dati affetti da errori materiali aveva generato lo sgravio e che, se i contribuenti avessero indicato nella dichiarazione l’imposta dovuta, questa sarebbe stata pari a quella rideterminata dopo la correzione; sostiene che la Corte territoriale ha violato e/o falsamente applicato l’art. 2733, co. 1, cod. civ. non attribuendo alle dichiarazioni rese dalla parte il valore di confessione giudiziale; 1.1. il motivo è infondato; innanzitutto, ad onta delle denunciate violazioni di legge il motivo richiede una nuova valutazione della prova, inammissibile in sede di legittimità; in ogni caso, come da questa Corte già chiarito, la confessione deve avere ad oggetto fatti obiettivi -la cui qualificazione giuridica spetta al giudice del merito - e non già opinioni o giudizi (cfr. Cass. 18 ottobre 2012, n. 21509); esula dall’ambito della confessione, quindi, la qualificazione giuridica del fatto (Cass. 6 agosto 2003, n. 11881); come l’ammissione che un certo evento sia ascrivibile a propria colpa, trattandosi di un giudizio a formare il quale concorrono valutazioni di ordine giuridico (Cass. 30 luglio 2002, n. 11266); R.G.N. 17752/2017 Pag.affermare, come avrebbe fatto il funzionario delegato dell’Agenzia in sede di audizione personale, che l’attività svolta dal [OSCURATO:PERSONA] rientrava nei compiti di sua competenza integra un giudizio valutativo e non una confessione attinente ad un fatto; 2. con ilsecondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 55, comma 4 e 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 nonché dell’art. 8, comma 2, del contratto collettivo area VI dirigenza degli enti pubblici non economici e agenzie fiscali (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.); sostiene che la Corte territoriale erroneamente non ha rilevato l’incompetenza dell’organo che aveva avviato e concluso, con l’applicazione della sanzione, il procedimento disciplinare; il procedimento avrebbe dovuto essere istruito ai sensi della norma contrattuale in epigrafe che conseguentemente era stata violata; in particolare rileva che in forza del combinato disposto degli artt. 55, comma 4 e 55 bis, comma 4, la competenza sanzionatoria per il personale con incarico dirigenziale va ripartita tra l’U.P.D, che ha il compito di curare l’istruttoria e il dirigente generale, che applica la sanzione; assume che, nel caso specifico, tale riparto di competenza è stato violato, con la conseguenza che il procedimento disciplinare è viziato da incompetenza del soggetto ([OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia e non U.P.D.) che ha provveduto ad avviare l’azione disciplinare a carico del dott. [OSCURATO:PERSONA]; 2.1. il motivo è inammissibile; esso presuppone che il [OSCURATO:PERSONA] fosse dirigente ma tale circostanza non risulta dalla sentenza impugnata; in ogni caso, come da questa Corte già affermato, l’art. 55 bis, laddove stabilisce che ciascuna amministrazione individua l’UPD, costituisce norma imperativa solo nella parte in cui impone all’ente il rispetto della garanzia di terzietà dell’ufficio, ma non anche quanto alle regole procedimentali interne, derivanti dalle scelte organizzative delle diverse amministrazioni, che regolano la costituzione ed il funzionamento dell’UPD (v. Cass. 10 luglio 2020, n. 14811); 3. con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 55 bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.); sostiene che la Corte territoriale erroneamente non ha rilevato l’intempestività della contestazione mossa al dott. [OSCURATO:PERSONA] con conseguente decadenza dall’azione disciplinare, nonché la violazione del procedimento scandito dalla norma indicata in rubrica sotto altri profili; R.G.N. 17752/2017 Pag.rileva che l’autorizzazione allo sgravio era avvenuta in data 13.6.2007 e che solo in data 13.9.2012, (cinque anni dopo) la [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia, a seguito di una segnalazione da parte del Garante del contribuente, aveva chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di Palermodi relazionare “in merito alle motivazioni che hanno condotto all’accoglimento delle istanze in autotutela presentate dai contribuenti per ottenere l’annullamento di cartelle di pagamento…”; sostiene che già in data 13.9.2012 la Direzione provinciale aveva avuto la piena conoscenza dell’illecito disciplinare successivamente contestato, ovvero che il dott. [OSCURATO:PERSONA] e alcuni colleghi del suo ufficio avrebbero autorizzato e liquidato due dichiarazioni integrative fuori termine, in violazione dell’art. 8 bis del d.p.r. 322/98; evidenzia che il tempo tecnico necessario a effettuare le verifiche e a predisporre le relative relazioni, è stato di soli 7 giorni (l’incarico è stato affidato il 16.11.2012 e le relazioni sono state consegnate il 22.11.2012); sostiene che se si è arrivati al 22.11.2012, ciò è dipeso esclusivamente dall’inerzia ingiustificata della direzione provinciale; deduce la violazione della norma indicata in rubrica anche sotto un ulteriore profilo; rileva che l’art. 55 bis del d.lgs. 165/2001, al comma 2, stabilisce che tra la data di contestazione dell’addebito e quella di convocazione per il contradditorio a difesa del dipendente, deve intercorrere un termine di preavviso di almeno dieci giorni; tuttavia, con la lettera di contestazione dell’addebito, notificata mediante consegna a mani al dott. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la [OSCURATO:PERSONA] aveva fissato la convocazione del lavoratore per il giorno 18.12.2012 alle ore 12.00, con un intervallo, evidentemente illegittimo, di soli sette giorni; resosi conto della violazione procedimentale, il [OSCURATO:PERSONA] aveva posticipato la data di convocazione dal 18.12.2012 al successivo 27.12.2012, comunicando al lavoratore l’intervenuta variazione a mezzo email aziendale ordinaria dell’Agenzia, trasmessa lo stesso 11.12.2012; assume il ricorrente che i mezzi di comunicazione indicati nella norma hanno carattere tassativo e non ammettono equipollenti, a garanzia della ufficialità e sicurezza delle comunicazioni e della trasparenza del procedimento; rileva che l’articolo citato non menziona, tra le forme di comunicazione ammesse, l’uso della posta elettronica ordinaria; 3.1. il motivo è infondato; quanto al primo rilievo è sufficiente osservare che la Corte territoriale ha accertato che solo in data 22 novembre 2012, allorquando il [OSCURATO:PERSONA] riceveva il rapporto finale del funzionario delegato a verificare gli eventuali risvolti sostanziali R.G.N. 17752/2017 Pag.della violazione, il corredo informativo in capo all’[OSCURATO:PERSONA] poteva dirsi completo, così da determinare l’avvio del termine decadenziale; il ricorrente oppone una propria diversa ricostruzione dei fatti, ma ciò è inammissibile in sede di legittimità; quanto al secondo rilievo, la Corte territoriale ha correttamente evidenziato che la comparizione del [OSCURATO:PERSONA] alla convocazione del 27 dicembre 2012 fosse preclusiva di ogni questione nullità per violazione delle forme procedimentali di comunicazione; peraltro, come da questa Corte già affermato (Cass. 22 agosto 2016, n. 17245), in materia di procedimento disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato, l’art. 55 bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, prevede un termine, di carattere meramente endoprocedimentale, per la convocazione a difesa dell’incolpato, di dieci o, nel caso di provvedimenti più gravi, venti giorni, sicché la contrazione di esso può dare luogo a nullità del procedimento, e della conseguente sanzione, solo ove sia dimostrato, dall’interessato, un pregiudizio al concreto esercizio del diritto di difesa; 4. con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.); assume che la Corte territoriale violando la norma processuale non ha rilevato l’inammissibilità, per la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., di nuovi argomenti proposti per la prima volta con il ricorso in appello (e così quello della esorbitanza dell’autorizzazione dai limiti consentiti dall’art. 36 bis, d.P.R. n. 600/73); con tali argomentazioni era stato da un lato, illegittimamente ampliato l’oggetto del presente giudizio che doveva restarecircoscritto ai fatti oggetto di contestazione, e, dall’altro, vanno certamente qualificate come nova in appello trattandosi di questioni sollevate per la prima volta in quel grado di giudizio; rileva che su tali nuovi argomenti era stata fondata la motivazione della sentenza impugnata; 4.1. il motivo è infondato; come evidenziato dai giudici di appello non era stato prospettato dall’Agenzia appellante alcun fatto nuovo ma solo “una diversa colorazione di una condotta sostanzialmente identica”; si ricorda che nel processo civile, le eccezioni in senso lato consistono nell’allegazione o rilevazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., con cui sono opposti nuovi fatti o temi di indagine non compresi fra quelli indicati dall’attore e non risultanti dagli atti di causa; esse si differenziano dalle mere difese, che si limitano a negare la sussistenza o la fondatezza della pretesa avversaria, sono rilevabili d’ufficio -non essendo riservate alla parte per espressa previsione di legge o perché corrispondenti alla titolarità di R.G.N. 17752/2017 Pag.un’azione costitutiva -e sono sottratte al divieto stabilito dall’art. 345, comma 2, cod. proc. civ., sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo e anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva (v. Cass. 6 maggio 2020, n. 8525); ed allora il motivo, nella sostanza, postula una diversa ricostruzione dei fatti dolendosi del governo delle risultanze processuali come effettuato dal giudice del merito ma ciò non è consentito in questa sede di legittimità; 5. con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 55 bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 112 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.); rileva che la Corte territoriale ha motivato la sentenza, sulla scorta di elementi che non erano oggetto né della contestazione né della sanzione disciplinare (in primis, la violazione dell’art. 36 bis,d.P.R. n. 600/73); ha così violato o falsamente applicato l’art. art. 55 bis del d.lgs. 165/2001, che delimita il perimetro del thema decidendum, costituito in modo esatto e immutabile dai fatti contestati, con conseguente violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; 5.1. il motivo è infondato per le stesse ragioni evidenziate con riguardo al motivo che precede; 6. con il sesto motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 bis, d.P.R. n. 600/73 (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.); assume che la Corte territoriale ha violato la norma denunciata, con riferimento alla disciplina dei controlli di cui all’art. 36 bis, ritenendo erroneamente che l’attività del dott. [OSCURATO:PERSONA] abbia travalicato i limiti del controllo formale; sostiene che la norma prevede un controllo definito “controllo automatizzato” ed è quello cui l’odierno ricorrente si è limitato ad autorizzare lo sgravio in autotutela nella sua qualità di dirigente incaricato dell’[OSCURATO:PERSONA], avendone competenza; rileva che tale controllo è effettuato incrociando il contenuto della dichiarazione dei redditi con altri dati in possesso dell’[OSCURATO:PERSONA], al fine della riliquidazione delle imposte e che il controllo automatizzato genera un avviso bonario (si tratta di una procedura automatizzata di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli risultanti nell’Anagrafe tributaria); 6.1. il motivo è inammissibile; ad onta della denunciata violazione di legge il motivo mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia R.G.N. 17752/2017 Pag.trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (v. ex multis, Cass. 14 aprile 2017, n. 8758); 7. con il settimo motivo il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.); la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare la circostanza che la procedura seguita dal dott. [OSCURATO:PERSONA] (senza alcun passaggio all’Area di Controllo) era già stata adottata in casi precedenti ed è stata ritenuta lecita sia, sul piano disciplinare, dalla medesima amministrazione, sia dal Garante del contribuente; assume che la procedura seguita nel caso specifico era stata avallata financo dalla [OSCURATO:PERSONA], con ciò confermando la non necessità del preventivo passaggio all’[OSCURATO:PERSONA]; 7.1. il motivo è inammissibile; l’omesso esame denunciabile i sensi del novellato art. 360, n. 5, cod. proc. civ., deve riguardare un fatto (inteso nella sua accezione storico-fenomenica e, quindi, non un punto o un profilo giuridico) principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria); ma il riferimento al fatto secondario non implica che possa denunciarsi exart. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ. anche l’omesso esame di determinati elementi probatori: basta che il fatto sia stato esaminato, senza che sia necessario che il giudice abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie emerse all’esito dell’istruttoria come astrattamente rilevanti (v. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053 e numerose successive pronunce conformi); 8. con l ’ ottavo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza o del procedimento sotto il profilo della violazione del principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc civ. (art. 360, n. 4, cod. proc. civ.); assume che il procedimento e la sentenza sono viziati perché la Corte territoriale non ha tenuto conto che il fatto che il ricorrente si sia limitato al controllo formale di sua competenza era non contestato, con gli effetti di cui all’art. 115 c.p.c.; 8.1. il motivo è infondato; come da questa Corte già affermato (v. Cass. 23 settembre 2022, n. 27907) il principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod. proc. civ. si applica ai fatti costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, ma non alla contestazione del fatto costitutivo svolta con argomentazioni cui la controparte non abbia replicato; 9. con il nono motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 53 e 97 Cost. (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.); R.G.N. 17752/2017 Pag.rileva che la Corte territoriale, in aperto contrasto con le conclusioni cui era pervenuto il Tribunale, non ha ritenuto meritevoli di interesse gli indubbi benefici economici di cui ha goduto l’amministrazione in conseguenza della condotta posta in essere dal dott. [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva evitato che l’amministrazione finanziaria venisse condannata alla restituzione delle somme indebitamente percepite oltre che gli accessori e spese legali (circostanze, queste, che avevano indotto il giudice di primo grado a ritenere che la condotta del dott. [OSCURATO:PERSONA] fosse “non solo legittima, ma altresì dovuta”); assume che il modo di agire del dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva garantito sia il rispetto dei diritti del contribuente (uguaglianza, imparzialità e progressività contributiva) sia il rispetto dei principi di correttezza e buon andamento, evitando inutili costi a carico della P.A. derivanti dal giudizio che sarebbe stato certamente incoato per il rimborso di quanto versato in eccesso con la sentenza oggetto d’impugnazione; 9.1. il motivo è infondato; esso oblitera del tutto i termini di decadenza tributari rilevanti ai fini dell’ammissibilità dello sgravio; in ogni caso il rilievo scivola inammissibilmente sul piano degli accertamenti in fatto; 10. conclusivamente il ricorso deve essere rigettato; 11. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza; 12. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovuto a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte - ritenendo che non sussistano i presupposti per la motivazione contestuale exart. 380 bis 1, comma 2, cod. proc. civ. - rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e spese prenotate a debito. Ai s
Sentenza Cassazione n. 14774/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris