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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021

Cassazione n. 46947/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, su concorde richiesta delle parti, ha rideterminato le pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] nella misura indicata in dispositivo, per il delitto di cui all'art.617 bis cod. pen.. 2 - Gli imputati hanno proposto ricorso, con atti distinti ma di identico contenuto, a mezzo del medesimo difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa valutazione della sussistenza del reato e della volontà dei prevenuti di concordare la pena. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1 - Si è infatti affermato (da ultimo Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 13/01/2020, Rv. 278170) che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo quando deduca motivi concreti relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge, o a motivi attinenti alla volontà espressa senza precisarne le ragioni.

L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2 - All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Scar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, su concorde richiesta delle parti, ha rideterminato le pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] nella misura indicata in dispositivo, per il delitto di cui all'art.617 bis cod. pen.. 2 - Gli imputati hanno proposto ricorso, con atti distinti ma di identico contenuto, a mezzo del medesimo difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa valutazione della sussistenza del reato e della volontà dei prevenuti di concordare la pena. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1 - Si è infatti affermato (da ultimo Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 13/01/2020, Rv. 278170) che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo quando deduca motivi concreti relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge, o a motivi attinenti alla volontà espressa senza precisarne le ragioni. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2 - All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Scar
Sentenza Cassazione n. 46947/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris