Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:T:2025:50
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ1093
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)
22 gennaio 2025 (
*1
)
«Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Diniego di concessione dell’indennità di dislocazione – Calcolo del periodo quinquennale di riferimento – Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto – Responsabilità»
Nella causa T‑1093/23,
AH
, rappresentato da A. Guillerme, T. Bontinck e L. Bouchet, avvocati,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata da T. Bohr e L. Hohenecker, in qualità di agenti,
convenuta,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata),
composto da R. da [OSCURATO:PERSONA], presidente, N. Półtorak (relatrice), I. [OSCURATO:PERSONA], P. [OSCURATO:PERSONA] e T. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: L. Ramette, amministratore
vista la fase scritta del procedimento, in particolare la misura di organizzazione del procedimento dell’11 luglio 2024 e la risposta della [OSCURATO:PERSONA] depositata presso la cancelleria del Tribunale il 25 luglio 2024,
in seguito all’udienza del 25 settembre 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il suo ricorso, fondato sull’articolo 270 TFUE, il ricorrente, AH, chiede, anzitutto, l’annullamento della decisione dell’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (in prosieguo: il «PMO») della [OSCURATO:PERSONA] europea del 9 febbraio 2023 recante rifiuto di riconoscergli l’indennità di dislocazione (in prosieguo: la «decisione impugnata»), a seguire il«riconoscimento» del suo diritto di beneficiare dell’indennità di dislocazione a partire dal 1
o
febbraio 2023 e, infine, il risarcimento del danno morale che egli avrebbe subito in ragione della decisione impugnata.
Fatti
2
Il ricorrente è un cittadino italiano residente a Bruxelles (Belgio) dal 16 maggio 2017.
3
Il 1
o
ottobre 2022 il ricorrente è stato assunto in qualità di agente contrattuale GF 1 presso il Comitato delle regioni per il periodo dal 1
o
ottobre 2022 al 30 settembre 2023. Nel fissare i suoi diritti pecuniari all’atto della sua entrata in servizio presso il Comitato delle regioni, quest’ultimo gli ha riconosciuto l’indennità di dislocazione di cui all’articolo 69 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), calcolata conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII di detto Statuto.
4
Essendo stato assunto per ricoprire il posto di agente contrattuale GF 1 presso il Segretariato generale del Consiglio (in prosieguo: l’«SGC»), il ricorrente ha cessato il suo servizio presso il Comitato delle regioni il 31 gennaio 2023. Il giorno seguente è entrato in servizio presso l’SGC.
5
Il 9 febbraio 2023 il PMO ha comunicato la decisione impugnata, fissando i diritti pecuniari a lui spettanti in occasione della sua entrata in servizio presso l’SGC.
6
Non appena ricevuta la decisione impugnata, il ricorrente ha inviato un messaggio di posta elettronica all’agente del PMO, chiedendo che gli fossero spiegate le ragioni per cui non beneficerebbe, in forza della sua assunzione presso l’SGC, dell’indennità di dislocazione, benché egli fosse stato ammesso a godere di detta indennità nel suo periodo di impiego presso il Comitato delle regioni, precedente all’entrata in servizio presso l’SGC.
7
Con messaggi di posta elettronica del 6 e del 7 marzo 2023, l’agente del PMO ha risposto al ricorrente, da un lato, che la sua assunzione presso l’SGC rappresentava una nuova entrata in servizio anche se il suo contratto presso l’SGC seguiva, senza interruzioni, il suo impiego presso il Comitato delle regioni. Dall’altro, avendo lavorato e vissuto in Belgio per l’intero periodo di riferimento previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto, vale a dire tra il 1
o
agosto 2017 e il 31 luglio 2022, egli non aveva diritto al beneficio dell’indennità di dislocazione.
8
Il 28 aprile 2023 il ricorrente ha presentato un reclamo avverso la decisione impugnata ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto.
9
L’11 agosto 2023, nella sua qualità di autorità abilitata a concludere i contratti (in prosieguo: l’«AACC»), la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una decisione recante rigetto del reclamo, che veniva notificata al ricorrente lo stesso giorno.
Conclusioni delle parti
10
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–
annullare la decisione impugnata;
–
riconoscere il suo diritto a beneficiare dell’indennità di dislocazione a partire dal 1
o
febbraio 2023;
–
condannare la [OSCURATO:PERSONA] a versargli un risarcimento di EUR 5000 per il danno morale;
–
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
11
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso;
–
condannare il ricorrente alle spese.
In diritto
Sulle conclusioni di annullamento
12
A sostegno della sua domanda di annullamento, il ricorrente solleva due motivi. Il primo motivo verte su un manifesto errore di valutazione e su un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto. Il secondo verte su una violazione del principio di buona amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
13
Nell’ambito del suo primo motivo, il ricorrente sostiene che, tenuto conto della continuità funzionale del suo rapporto di lavoro con l’Unione europea e dell’obiettivo dell’indennità di dislocazione, l’AACC ha commesso un manifesto errore di valutazione e un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto, procedendo a una rideterminazione del periodo di riferimento a partire dalla sua entrata in servizio presso l’SGC.
14
A tal riguardo, in primo luogo, il ricorrente sostiene che la mancata interruzione temporale tra i suoi due contratti di assunzione, stipulati rispettivamente con il Comitato delle regioni e con l’SGC, testimonia l’esistenza di una «continuità funzionale» del suo rapporto di lavoro con l’amministrazione dell’Unione, idonea a determinare la proroga automatica del diritto all’indennità di dislocazione concessa all’atto della sua entrata in servizio presso il Comitato delle regioni.
15
Secondo il ricorrente, da un lato, dalla sentenza del 15 dicembre 2022, Picard/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑366/21 P
,
EU:C:2022:984
), emerge che il rapporto di lavoro di un agente con l’«amministrazione dell’Unione» deve essere valutato nel suo insieme, senza tener conto delle istituzioni o degli organismi datori di lavoro. Dall’altro, sia da detta sentenza che dalla sentenza del 14 dicembre 2018, Torné/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑128/17
,
EU:T:2018:969
), risulterebbe che le disposizioni dello Statuto riguardanti il rapporto di lavoro tra un agente e l’amministrazione dell’Unione devono essere interpretate in modo da preservare la sua «continuità funzionale».
16
In secondo luogo, il ricorrente sostiene che dalla giurisprudenza costante emerge che l’obiettivo dell’indennità di dislocazione, come fissato dall’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto, è di compensare gli oneri e gli specifici svantaggi risultanti dall’entrata in servizio presso l’Unione per gli agenti che sono, per tale motivo, obbligati a trasferire la loro residenza dallo Stato del loro domicilio allo Stato della sede di servizio e a integrarsi in un nuovo ambiente (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 2021, KO/[OSCURATO:PERSONA],
T‑389/20
, non pubblicata,
EU:T:2021:436
, punto
17
e giurisprudenza citata), senza distinguere se si tratti dell’entrata in servizio presso un’istituzione o un organismo particolare. Pertanto, quando un agente che ha inizialmente trasferito la sua residenza nello Stato della sede di servizio cambia occupazione in seno all’Unione, senza modificare il suo Stato della sede di servizio e senza interruzioni tra i due contratti di lavoro, la continuità funzionale del suo rapporto di lavoro con l’Unione sarebbe preservata. Infatti, un tale cambiamento avrebbe un carattere puramente formale, senza alcun impatto sulla natura e sulla misura degli oneri e degli svantaggi risultanti per un agente dall’entrata in servizio presso l’Unione.
17
Il ricorrente aggiunge che l’interpretazione contraria, la quale presuppone che, in caso di impieghi successivi all’interno delle istituzioni e degli organismi dell’Unione situati sul territorio di un medesimo Stato membro, il calcolo del diritto all’indennità di dislocazione debba essere compiuto all’atto di ciascuna entrata in servizio, avrebbe l’effetto di discriminare gli agenti per i quali non esiste alcun meccanismo di mobilità rispetto, in particolare, ai funzionari e agli agenti di cui all’articolo 2, lettera f), del regolamento applicabile agli altri agenti (in prosieguo: il «RAA») per i quali sono attuati meccanismi di mobilità tra le agenzie.
18
In terzo luogo, il ricorrente sostiene che l’AACC ha commesso un manifesto errore di valutazione negandogli il godimento dell’indennità di dislocazione in forza della sentenza del 5 dicembre 2012, Grazyte/[OSCURATO:PERSONA] (
F‑76/11
, non pubblicata,
EU:F:2012:173
). Infatti, la situazione della ricorrente nella causa che ha dato luogo a detta sentenza si discosterebbe da quella del ricorrente, poiché ella è stata impiegata successivamente in agenzie dell’Unione stabilite in diversi Stati membri.
19
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti del ricorrente.
20
In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, da un lato, che le sentenze del 15 dicembre 2022, Picard/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑366/21 P
,
EU:C:2022:984
), e del 14 dicembre 2018, Torné/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑128/17
,
EU:T:2018:969
), contengono un’interpretazione della nozione di «entrata in servizio» specifica per la situazione particolare dei contributi al regime delle pensioni dell’Unione. Infatti, posto che esiste un solo sistema pensionistico cui contribuiscono tutti i funzionari e gli agenti nel corso dell’intero loro servizio in seno ai diversi organismi e istituzioni dell’Unione, la Corte e il Tribunale hanno interpretato detta nozione alla luce della continuità funzionale del rapporto di lavoro degli agenti.
21
Dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che non è necessario rinviare alle sentenze del 15 dicembre 2022, Picard/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑366/21 P
,
EU:C:2022:984
), e del 14 dicembre 2018, Torné/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑128/17
,
EU:T:2018:969
), poiché esiste una giurisprudenza specifica vertente sulla nozione di «entrata in servizio» di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), dell’allegato VII dello Statuto relativo all’indennità di dislocazione.
22
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che dalla giurisprudenza citata al precedente punto 16 emerge che la determinazione del beneficio dell’indennità di dislocazione deve essere effettuata in occasione di ciascuna entrata in servizio presso un nuovo datore di lavoro. Pertanto, benché non vi sia stata alcuna interruzione tra i contratti del ricorrente, detti contratti sono stati stipulati con due datori di lavoro differenti, che dispongono di una personalità giuridica propria.
23
[OSCURATO:PERSONA] ritiene, inoltre, che i funzionari e gli agenti non si trovino in una situazione comparabile. Dalla giurisprudenza emergerebbe, infatti, che gli agenti contrattuali o temporanei non hanno diritto alla mobilità, nella misura in cui il RAA non prevede la riassegnazione, diversamente dalle norme applicabili ai funzionari.
24
In terzo luogo, per quanto attiene alla sentenza del 5 dicembre 2012, Grazyte/[OSCURATO:PERSONA] (
F‑76/11
, non pubblicata,
EU:F:2012:173
), la [OSCURATO:PERSONA] afferma che il fatto che il cambio di impiego non comporti un mutamento di Stato della sede di servizio non rimette in discussione l’applicazione di detta sentenza. Infatti, fondandosi su tale pronuncia, nella sentenza del 13 luglio 2018, Quadri di Cardano/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑273/17
,
EU:T:2018:480
), il Tribunale avrebbe negato la continuità dei vari contratti tra la parte ricorrente e diverse istituzioni e diversi organismi dell’Unione stabiliti nel medesimo Stato membro.
25
A tal proposito, occorre ricordare che l’articolo 92 del RAA, in cui rientra il ricorrente in quanto agente contrattuale, prevede, attraverso rinvii successivi agli articoli 20 e 21 del RAA, che gli agenti contrattuali possono beneficiare dell’indennità di dislocazione introdotta all’articolo 69 dello Statuto, le cui modalità di attribuzione sono fissate all’articolo 4 dell’allegato VII dello Statuto.
26
Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto, l’indennità di dislocazione, pari al 16% dell’ammontare complessivo dello stipendio base, dell’assegno di famiglia e dell’assegno per figli a carico versati al funzionario, è concessa al funzionario che soddisfa due condizioni cumulative, vale a dire:
–
non ha e non ha mai avuto la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio, e
–
non ha, abitualmente, abitato o svolto la sua attività professionale principale sul territorio europeo di detto Stato durante il periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della sua entrata in servizio; per l’applicazione della presente disposizione non si tiene conto delle situazioni risultanti da servizi effettuati per un altro Stato o per un’organizzazione internazionale.
27
Dalla decisione di rigetto del reclamo si evince che il periodo di riferimento di cinque anni previsto all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, dell’allegato VII dello Statuto è stato fissato dal 1
o
agosto 2017 al 31 luglio 2022, vale a dire in cinque anni scaduti sei mesi prima del 1
o
febbraio 2023, data di assunzione del ricorrente presso l’SGC.
28
Pertanto, fondandosi sulla sentenza del 5 dicembre 2012, Grazyte/[OSCURATO:PERSONA] (
F‑76/11
, non pubblicata,
EU:F:2012:173
), l’AACC ha ritenuto che l’assunzione del ricorrente in seno all’SGC costituisse una nuova «entrata in servizio». Infatti, al punto 20 della decisione di rigetto del reclamo, l’AACC ha richiamato detta sentenza spiegando che un «funzionario o agente che è stato in servizio, in tempi successivi, presso istituzioni o organismi dell’Unione diversi, dotati di personalità giuridica propria, non può avvalersi della continuità tra i diversi contratti» e che un «nuovo contratto concluso con un altro datore di lavoro presuppone la discontinuità del rapporto di lavoro».
29
Posto che il ricorrente ha indicato, nel formulario di entrata in servizio, di essere giunto in Belgio il 16 maggio 2017, l’AACC ha constatato, ai punti 26 e 27 della decisione di rigetto del reclamo, che egli aveva stabilito la propria residenza abituale a Bruxelles per l’intero periodo di riferimento e, quindi, non aveva diritto al beneficio dell’indennità di dislocazione.
30
Il ricorrente contesta detta conclusione, osservando che il periodo di riferimento per determinare il diritto all’indennità di dislocazione dovrebbe essere calcolato a decorrere dalla sua entrata in servizio iniziale presso l’Unione, avvenuta il 1
o
°ottobre 2022, in seno al Comitato delle regioni. Pertanto, essendo arrivato in Belgio il 16 maggio 2017, egli non avrebbe ivi risieduto abitualmente per l’intero periodo in tal modo determinato (vale a dire dal 1
o
aprile 2017 al 31 marzo 2022) e, correlativamente, l’indennità di dislocazione a lui concessa all’atto della sua entrata in servizio presso il Comitato delle regioni avrebbe dovuto essere prolungata automaticamente.
31
Il ricorrente sostiene che, tenuto conto dell’obiettivo dell’indennità di dislocazione, in mancanza di interruzione tra i suoi due contratti di lavoro, il cambiamento di datore di lavoro in seno all’Unione, che non ha comportato un cambiamento di Stato della sede di servizio, ha carattere puramente formale, senza alcun impatto sulla natura e sulla misura degli oneri e degli svantaggi risultanti per un agente dall’entrata in servizio presso l’Unione.
32
A tal riguardo, come sostiene correttamente il ricorrente, l’indennità di dislocazione ha lo scopo di compensare gli oneri e gli specifici svantaggi risultanti dall’entrata in servizio presso l’Unione per i funzionari e gli agenti che sono, per tale motivo, obbligati a trasferire la loro residenza dallo Stato del loro domicilio allo Stato della sede di servizio e a integrarsi in un nuovo ambiente (v. sentenza del 14 luglio 2021, KO/[OSCURATO:PERSONA],
T‑389/20
, non pubblicata,
EU:T:2021:436
, punto
17
e giurisprudenza citata).
33
È sì vero che, tenuto conto di detto obiettivo, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto dovevano essere interpretate nel senso che, quando una persona che chiede di godere dell’indennità di dislocazione ha lavorato per diverse agenzie distinte, la data di scadenza del periodo di riferimento è quella dell’entrata in servizio di tale persona presso l’agenzia interessata, come previsto dal contratto di agente temporaneo in base al quale viene chiesto il godimento dell’indennità di dislocazione (sentenza del 5 dicembre 2012, Grazyte/[OSCURATO:PERSONA],
F‑76/11
,
EU:F:2012:173
, punto
46
).
34
Tuttavia, occorre osservare che la situazione della parte ricorrente nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 5 dicembre 2012, Grazyte/[OSCURATO:PERSONA] (
F‑76/11
,
EU:F:2012:173
), era diversa da quella del ricorrente nel caso di specie. Come sostiene il ricorrente, in detta causa la presa in considerazione della nuova entrata in servizio era giustificata da circostanze specifiche, vale a dire dal fatto che la conclusione del nuovo contratto aveva comportato un cambiamento dello Stato della sede di servizio della parte ricorrente. Infatti, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che era pacifico che una persona assunta da un’agenzia, dopo aver lavorato per un’altra agenzia nel territorio di un altro Stato membro, si trova in una condizione di «spaesamento», poiché deve integrarsi in un nuovo ambiente (sentenza del 5 dicembre 2012, Grazyte/[OSCURATO:PERSONA],
F‑76/11
,
EU:F:2012:173
, punto
46
).
35
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto accolta nella sentenza del 5 dicembre 2012, Grazyte/[OSCURATO:PERSONA] (
F‑76/11
,
EU:F:2012:173
), è stata condivisa dal Tribunale nella sua giurisprudenza successiva, da cui risulterebbe che la determinazione dei diritti pecuniari, compreso il beneficio dell’indennità di dislocazione, deve essere effettuata in occasione di ciascuna entrata in servizio presso un nuovo datore di lavoro.
36
A tal proposito, occorre osservare che, nelle sentenze del 14 luglio 2021, KO/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑389/20
, non pubblicata,
EU:T:2021:436
, punto
45
), e del 15 settembre 2021, LF/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑466/20
,
EU:T:2021:574
, punto
113
), nonché del 13 luglio 2018, Quadri di Cardano/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑273/17
,
EU:T:2018:480
, punto
112
), il Tribunale ha sostanzialmente dichiarato che, in assenza di continuità dei vari contratti conclusi tra un agente e le istituzioni e gli organismi dell’Unione presso i quali egli è in servizio in tempi successivi, la determinazione dei diritti pecuniari dell’interessato, compreso il beneficio dell’indennità di dislocazione, doveva avvenire in occasione di ciascuna entrata in servizio presso un nuovo datore di lavoro. Il Tribunale ha precisato che, di conseguenza, il periodo di riferimento nonché i fatti pertinenti di cui tener conto ai fini dell’esame delle condizioni previste all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto erano diversi da un contratto all’altro e che, pertanto, in occasione della sua entrata in servizio presso un’istituzione, la persona interessata non può far valere decisioni precedenti riguardanti la concessione dell’indennità di dislocazione.
37
Come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], in nessuna delle cause citate al precedente punto 36 il Tribunale ha riconosciuto l’esistenza di una continuità tra i diversi contratti conclusi tra l’agente e le istituzioni e gli organismi dell’Unione idonea a giustificare la mancata rideterminazione, da parte della nuova istituzione o agenzia, del beneficio dell’indennità di dislocazione, tenuto conto della conclusione di un nuovo contratto con il nuovo datore di lavoro.
38
Tuttavia, si deve constatare che le situazioni delle parti ricorrenti coinvolte in dette cause differivano da quella del ricorrente nel caso di specie.
39
Per quanto attiene alla causa che ha dato luogo alla sentenza del 14 luglio 2021, KO/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑389/20
, non pubblicata,
EU:T:2021:436
), tra due contratti conclusi con la [OSCURATO:PERSONA] è intervenuta un’interruzione di oltre un anno (sentenza del 14 luglio 2021, KO/[OSCURATO:PERSONA],
T‑389/20
, non pubblicata,
EU:T:2021:436
, punto
5
). Inoltre, il diniego del beneficio dell’indennità di dislocazione era giustificato dal fatto che, in detta causa, la parte ricorrente aveva stabilito il centro abituale dei suoi interessi nello Stato della sede di servizio, vale a dire in Belgio, ben prima dell’inizio del periodo di riferimento (sentenza del 14 luglio 2021, KO/[OSCURATO:PERSONA],
T‑389/20
, non pubblicata,
EU:T:2021:436
, punti da
30
a
32
).
40
Quanto alla causa che ha dato luogo alla sentenza del 15 settembre 2021, LF/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑466/20
,
EU:T:2021:574
), i contratti della parte ivi ricorrente, pur non avendo comportato alcun cambiamento dello Stato della sede di servizio, sono stati conclusi con due datori di lavoro differenti ed erano separati da un periodo di quattro mesi nel corso del quale la parte ricorrente era registrata come persona in cerca di lavoro (sentenza del 15 settembre 2021, LF/[OSCURATO:PERSONA],
T‑466/20
,
EU:T:2021:574
, punto
113
).
41
Per quanto concerne la causa che ha dato luogo alla sentenza del 13 luglio 2018, Quadri di Cardano/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑273/17
,
EU:T:2018:480
), benché la parte ricorrente abbia concluso più contratti con agenzie e istituzioni stabilite nel medesimo Stato membro, vi è stata un’interruzione tra taluni di detti contratti (sentenza del 13 luglio 2018, Quadri di Cardano/[OSCURATO:PERSONA],
T‑273/17
,
EU:T:2018:480
, punto
112
). Tuttavia, da detta sentenza emerge che non vi era stata alcuna interruzione temporale tra gli ultimi due contratti conclusi tra la parte ricorrente e le agenzie interessate e che, quindi, la parte ricorrente aveva beneficiato erroneamente dell’indennità di dislocazione nel corso del primo di detti due contratti (sentenza del 13 luglio 2018, Quadri di Cardano/[OSCURATO:PERSONA],
T‑273/17
,
EU:T:2018:480
, punti da
24
a
26
e
29
).
42
Pertanto, nelle cause esaminate in precedenza, è intervenuta un’interruzione temporale tra i contratti conclusi dagli agenti con le istituzioni e le agenzie dell’Unione. Orbene, tale situazione non sussiste nel caso di specie, posto che il ricorrente ha iniziato a lavorare presso l’SGC il giorno successivo alla scadenza del suo contratto con il Comitato delle regioni.
43
Occorre, inoltre, osservare che, dalla risposta della [OSCURATO:PERSONA] alla misura di organizzazione del procedimento del 25 luglio 2024, risulta che l’approccio adottato dal PMO nel caso di specie non era necessariamente seguito da altre istituzioni e agenzie dell’Unione. A tal proposito, se ne evince che, per talune istituzioni dell’Unione, il cambiamento di datore di lavoro all’interno dell’Unione non incide sul diritto all’indennità di dislocazione, a condizione che non vi sia interruzione temporale tra i contratti e che lo Stato della sede di servizio non cambi. In tale ipotesi, non è necessario procedere a una rideterminazione del diritto all’indennità di dislocazione, ma occorre mantenere il diritto fissato dal datore di lavoro precedente, salvo che quest’ultimo abbia commesso un errore manifesto nella determinazione di detto diritto.
44
Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che il ricorrente ha cessato il suo servizio presso il Comitato delle regioni dopo essere stato assunto dall’SGC (v. punto 4
supra
) e che non vi è stata quindi alcuna interruzione temporale tra il contratto concluso con il Comitato delle regioni e quello concluso con l’SGC. Inoltre, posto che il Comitato delle regioni e l’SGC si trovano in Belgio, il cambio di impiego non ha comportato un mutamento di Stato della sede di servizio.
45
Tenuto conto dell’obiettivo dell’indennità di dislocazione, ricordato al precedente punto 32, va osservato che la situazione del ricorrente, come determinata al momento della sua entrata in servizio presso il Comitato delle regioni, non è mutata all’atto dell’assunzione delle sue funzioni presso l’SGC. Lo stesso vale per quanto concerne gli oneri e gli svantaggi che l’indennità di dislocazione mira a compensare.
46
Alla luce di quanto precede, si deve constatare che, nella specie, l’assenza di interruzione temporale tra i contratti conclusi dal ricorrente in tempi successivi con il Comitato delle regioni e con l’SGC e la mancata modifica dello Stato della sede di servizio consentono di concludere che, malgrado il cambiamento di datore di lavoro, sussisteva nella specie una continuità tra i contratti del ricorrente che giustifica il mantenimento del suo diritto al beneficio dell’indennità di dislocazione come determinato in occasione della sua entrata in servizio presso il Comitato delle regioni.
47
Occorre, pertanto, concludere che il PMO ha commesso un manifesto errore di valutazione e un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto, negando al ricorrente il diritto al beneficio dell’indennità di dislocazione in occasione della sua assunzione in seno all’SGC.
48
Ne consegue che occorre accogliere il primo motivo e annullare la decisione impugnata, senza che si renda necessario esaminare gli altri argomenti e il secondo motivo dedotto dal ricorrente.
Sulla domanda volta a ottenere il riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire l’indennità di dislocazione
49
Il ricorrente chiede al Tribunale di esercitare la sua competenza anche di merito al fine di riconoscere l’esistenza del suo diritto di percepire l’indennità di dislocazione a partire dal 1
o
febbraio 2023.
50
Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, nell’ambito di un ricorso per annullamento, il giudice dell’Unione non può, senza sconfinare nelle prerogative riservate all’autorità amministrativa, imporre ad un’istituzione dell’Unione di adottare i provvedimenti che comporta l’esecuzione di una sentenza che annulla una decisione (v. sentenza del 14 settembre 2011, Marcuccio/[OSCURATO:PERSONA],
T‑236/02
, non pubblicata,
EU:T:2011:465
, punto
163
e giurisprudenza citata).
51
Nondimeno, nelle controversie di carattere pecuniario, il Tribunale dispone di una competenza anche di merito ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, seconda frase, dello Statuto, che gli conferisce l’incarico di risolvere esaustivamente le controversie ad esso sottoposte, ossia di pronunciarsi su tutti i diritti e gli obblighi del dipendente, salva la possibilità di un rinvio all’istituzione interessata, sotto il controllo di detto giudice, per l’esecuzione di talune parti della sentenza alle precise condizioni da esso stabilite (sentenza del 18 dicembre 2007, Weißenfels/Parlamento,
C‑135/06 P
,
EU:C:2007:812
, punto
67
).
52
Costituiscono «controversie di carattere pecuniario» ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, seconda frase, dello Statuto non solo i ricorsi per responsabilità proposti da un dipendente contro un’istituzione, bensì anche tutti quelli che mirano ad ottenere da un’istituzione il pagamento al detto dipendente di un importo che quest’ultimo ritiene essergli dovuto in forza dello Statuto o di un altro atto che disciplina il loro rapporto di lavoro. Spetta quindi al giudice dell’Unione pronunciare, se del caso, la condanna di un’istituzione al pagamento di un importo al quale il ricorrente ha diritto in forza dello Statuto dei funzionari o di un altro atto giuridico (sentenza del 18 dicembre 2007, Weißenfels/Parlamento,
C‑135/06 P
,
EU:C:2007:812
, punti
65
e
68
), o riconoscere l’esistenza di un diritto al beneficio di indennità (v. sentenza del 19 giugno 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T‑473/04
,
EU:T:2007:184
, punto
23
e giurisprudenza citata).
53
Nella specie, dal precedente punto 47 emerge che il PMO ha erroneamente negato al ricorrente il diritto al beneficio dell’indennità di dislocazione in occasione della sua assunzione in seno all’SGC e che, quindi, il ricorrente ha diritto di beneficiare della suddetta indennità a partire dal 1
o
febbraio 2023 (v., in tal senso, sentenza del 19 giugno 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T‑473/04
,
EU:T:2007:184
, punto
77
).
Sulla domanda di risarcimento del danno
54
Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata gli ha causato un danno morale che egli quantifica in EUR 5000.
55
[OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto della domanda di risarcimento del danno.
56
Nell’ambito di una domanda di risarcimento del danno proposta da un funzionario o da un agente, il riconoscimento della responsabilità dell’Unione presuppone il soddisfacimento di tre condizioni cumulative, vale a dire l’illiceità del comportamento addebitato alle istituzioni, la presenza effettiva dell’asserito danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento illecito e il danno denunciato [v. sentenza del 22 novembre 2023, QN/eu-LISA,
T‑484/22
,
EU:T:2023:741
, punto
198
(non pubblicata) e giurisprudenza citata].
57
Tuttavia, l’annullamento di un atto viziato da illegittimità può costituire di per sé un risarcimento adeguato e, in linea di principio, sufficiente di qualsiasi danno morale che tale atto possa avere causato, a meno che il ricorrente non dimostri di aver subito un danno morale non risarcibile integralmente con detto annullamento [v. sentenza del 22 novembre 2023, QN/eu-LISA,
T‑484/22
,
EU:T:2023:741
, punto
199
(non pubblicata) e giurisprudenza citata].
58
Nella specie, il ricorrente riconduce l’asserito danno morale alla delusione e alla mancanza di motivazione che egli avrebbe provato di fronte al comportamento illegittimo del PMO, nonché al tempo perso per le azioni da lui intraprese al fine di far valere i propri diritti.
59
A tal proposito, dalla giurisprudenza si evince che il senso di ingiustizia e i tormenti causati dalla circostanza che una persona debba svolgere un procedimento precontenzioso, e successivamente contenzioso, per ottenere il riconoscimento dei suoi diritti possono costituire un danno desumibile dal solo fatto che l’amministrazione ha compiuto atti illegittimi. Tale danno è risarcibile quando non è compensato dalla soddisfazione derivante dall’annullamento dell’atto di cui trattasi (sentenza del 28 maggio 2020, Cerafogli/BCE,
T‑483/16 RENV
, non pubblicata,
EU:T:2020:225
, punto
448
).
60
Nelle circostanze del caso di specie, posto che il ricorrente ha dedotto, quali profili di illegittimità che viziano la decisione impugnata, un manifesto errore di valutazione e un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto, accolti dal Tribunale per annullare detta decisione, occorre ritenere che il danno morale dedotto è risarcito in maniera adeguata e sufficiente dall’annullamento della decisione impugnata.
61
Ne consegue che occorre respingere la domanda di risarcimento del danno del ricorrente.
Sulle spese
62
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
63
[OSCURATO:PERSONA], rimasta sostanzialmente soccombente, deve essere condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal ricorrente, conformemente alla domanda di quest’ultimo.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1)
La decisione dell’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della [OSCURATO:PERSONA] europea del 9 febbraio 2023 recante rifiuto di riconoscere ad AH il beneficio dell’indennità di dislocazione è annullata.
2)
AH ha diritto al beneficio dell’indennità di dislocazione, prevista all’articolo 4 dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, a partire dal 1
o
febbraio 2023.
3)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
4)
[OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
da [OSCURATO:PERSONA]
Półtorak
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 gennaio 2025.
Il cancelliere
V. [OSCURATO:PERSONA] presidente
(
*1
) Lingua processuale: il francese.