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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 luglio 2022

Cassazione n. 31465/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 13/04/2022, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 493-ter cod. pen..

Considerato che il nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., consente al pubblico ministero e all'imputato di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Ritenuto che, nel caso di specie, i motivi di ricorso, con i quali si censura l'inosservanza di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., non rientrano tra quelli deducibili in quanto le doglianze ineriscono alla penale responsabilità dell'imputata; Considerato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 21/07/2022 Il consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 13/04/2022, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 493-ter cod. pen.. Considerato che il nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., consente al pubblico ministero e all'imputato di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Ritenuto che, nel caso di specie, i motivi di ricorso, con i quali si censura l'inosservanza di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., non rientrano tra quelli deducibili in quanto le doglianze ineriscono alla penale responsabilità dell'imputata; Considerato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21/07/2022 Il consigliere estensor
Sentenza Cassazione n. 31465/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris