CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 marzo 2023
Cassazione n. 15011/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 11384/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 87, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 942/2016 depositata i l 27/10/2016,R.G.N. 805/2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G.11384/2017 [OSCURATO:PERSONA]: laCorte d’Appello di Bologna, a conferma della pronuncia del Tribunale di Parma, ha rigettato l’opposizione proposta della società “[OSCURATO:SOCIETA].” alla cartella esattoriale emessa da [OSCURATO:PERSONA] per conto dell’INPS, a titolo di omessa contribuzione nei confronti di venticinque dipendenti, la cui qualifica di collaboratore a progetto era stata dichiarata errata a seguito di visita ispettiva da parte dell’ente creditore; la Corte territoriale, sulla base dell’istruttoria espletata, ha ritenuto raggiunta la prova in giudizio della natura subordinata dei rapporti controversi, essendo emersa l’assenza di un progetto specifico affidato a ciascun lavoratore, autonomamente identificabile rispetto all’oggetto sociale, nonché funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale; ha, infine, dichiarato che l’assenza di genuinità dei contratti di lavoro, formalmente qualificati come “a progetto”, giustifica l’applicazione del meccanismo sanzionatorio di conversione ex tunc dei rapporti controversi in rapport i di lavoro subordinato; la cassazione della sentenza è domandata dalla società “[OSCURATO:SOCIETA].” sulla base di tre motivi, illustrati da memoria; l’INPS in proprio e quale rappresentante della società di cartolarizzazione dei crediti ([OSCURATO:SOCIETA].), ha depositato tempestivo controricorso; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e n. 5cod. proc. civ., la società lamenta “Violazione e falsa applicazione degli articoli 61, 62 e 69 d.lgs. n. 276/2003, articolo 2909 c.c. e articolo 324 c.p.c.. - Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; contesta l’affermazione della Corte territoriale in ordine alla genericità del progetto e per avere la stessa considerato formatosi sul punto il giudicato interno; sostiene che la stessa Corte avrebbe omesso di pronunciarsi sul preciso quesito proposto in appello dalla società in merito all’esistenza del requisito della specificità del progetto assegnato a ciascun lavoratore, che, se esaminato, avrebbe condotto a un diverso esito del giudizio; col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., denuncia “Violazione e falsa applicazione degli articoli 1362,1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371 cod. civ., articoli 2094 e 2222 c.c. e articoli 61, 62, 69 d.lgs. n. 276/2003. -Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; afferma che erroneamente il giudice del merito avrebbe applicato la presunzione assoluta di subordinazione, la quale sarebbe stata inserita solo dalla successiva legge Fornero (l. n. 92 del 2012) e resa da questa applicabile ai soli contratti di collaborazione stipulati in un periodo posteriore rispetto all’entrata in vigore di essa; che i contratti in esame appartengono al periodo 2003- 2007, dunque sarebbero fuori dal regime introdotto dalla cd. legge Fornero; col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia “Violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 93 c.p.c.”; il motivo rivendica, quale conseguenza della prospettazione in diritto sopra richiamata, una statuizione sulle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito favorevole alla società; in prossimità dell’Adunanza camerale la società ha reso noto a questa Corte di aver rinunciato al ricorso per cassazione edeposita l’atto dal quale risulta l’adesione delladifesa di controparte , soddisfatta ne l rimbo rso delle spese di lite per l’ importo di euro 2.500,00; ciò premesso, il Collegio dichiara l’estinzione del processo, senza provvedere sulle spese in applicazione dell’art. 391, u.c. cod. proc. civ.; quanto al raddoppio del contributo unificato, secondo il pacifico orientamento di questa Corte, in tema di impugnazioni,secondo l'art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, l’obbligo a carico del ricorrente rimasto soccombente non trova applicazione in caso dirinuncia al ricorso per cas sazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non è suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015). P.Q.M. La C