CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022
Cassazione n. 35607/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura, diretti a valorizzare, nell'ottica difensiva, l'asservimento a un uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità del prevenuto, conclusione smentita dalla sentenza impugnata all'esito di una puntuale e complessiva valutazione delle emergenze probatorie resa senza incorrere in salti logici, del resto neppure prospettati con puntualità dall'impugnazione, parimenti connotata, anche in questa sede, da una lettura frazionata e atomistica del compendio probatorio, destinata comunque a supportare una inammissibile valutazione alternativa non in grado di mettere in crisi, in termini di manifesta evidenza, la linearità del giudizio speso a supporto della ritenuta responsabilità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022.