CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07936/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe sono inammissibili; ritenuto che i motivi del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] — relativi alla configurabilità di una connivenza non punibile e alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 — sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine 3, 4, 5, 6 e 7 della sentenza impugnata); considerato che anche i motivi del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] — concernenti il mancato riconoscimento della connivenza non punibile o del favoreggiamento personale; la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, riconosciuta da altro giudice per il coimputato [OSCURATO:PERSONA], giudicato per gli stessi fatti; l'applicazione della recidiva; il diniego delle attenuanti generiche; l'applicazione del minimo della pena — sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr., oltre alle pagine suindicate, pagina 8 della sentenza impugnata per il trattamento sanzionatorio); ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec