CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37910/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio relativamente al 3° motivo; rigetto nel resto. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Potenza ha confermato l'ordinanza del Gip, con cui si era disposta la misura cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per i delitti di cui all'art 74 dpr 309/90 con ruolo di capo,all'art 416 bis cp, nonché per i reati fine di tentativo di estorsione, detenzione e porto di armi e ricettazione, per essere stato, anche durante il periodo di detenzione, tra i capi di un'associazione mafiosa omonima, operante in Provincia di Potenza, con alleanze con analoghe associazioni attive in Basilicata e Calabria. Dal 2005 con condotta perdurante fino alla data odierna. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso nell'interesse dell'indagato il difensore di fiducia, affidando le doglianze a quattro motivi. 1. Col primo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione all'ad 416 bis cp ed alla ritenuta aggravante mafiosa, nonché vizio di motivazione illogica quanto alla ritenuta gravità indiziaria per il delitto associativo ed in relazione ai delitti fine di cui ai capi 24), 25), 26), 29), limitatamente alla suddetta aggravante.La difesa esprime una critica di ordine generale alla motivazione, che avrebbe applicato il criterio semel mafioso semper mafioso, riconoscendo all'indagato il ruolo di capo, trascurando che l'incolpazione provvisoria si riferisce ad una consorteria operante dal 2005 ossia negli anni, in particolare dal 2008 al 2019, in cui [OSCURATO:PERSONA] era ristretto in regime di 41 bis ord pen; inoltre, nella precedente condanna per 416 bis riportata per condotte realizzate a partire dal 1991, il Giudice aveva escluso l'aggravante di cui al 416 bis/2 cp. 1.1 Nell'impugnazione si citano le fonti di prova orale esaminate dal Tribunale: il testimone [OSCURATO:PERSONA] ed alcuni collaboranti, ( Cossodente, Liperoti, [OSCURATO:PERSONA], Muto, [OSCURATO:PERSONA] e Signifredi), che non sarebbero idonee a dimostrare la gravità indiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] riguardo al ruolo di promotore e capo, per le ragioni rappresentate nell'atto di ricorso. Quanto agli esercizi commerciali, ritenuti luoghi di incontro degli associati, solo in due di essi era emersa la presenza di [OSCURATO:PERSONA] ma si tratterebbe di incontri occasionali e con soggetti estranei al clan, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] del 52. Quanto alla forza di intimidazione la difesa rappresenta che gli episodi citati nel provvedimento impugnato non riguarderebbero l'attuale ricorrente, ad eccezione di un millantato coinvolgimento, nel 2010, da parte del medesimo [OSCURATO:PERSONA], in un recupero crediti della ditta Gruosso. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe presente nell'attività di sostentamento ai detenuti ed alle loro famiglie, nella lucrosa gestione dei videopoker e nell'appalto del servizio pulizie dell'Ospedale di Potenza. 1.2 La difesa deduce l'illogicità della motivazione quanto alla ritenuta natura mafiosa dell'agguato avvenuto in provincia di Salerno, a Palomonte, oggetto delle incolpazioni sub 24) e 26) , nonché quantio alle esternazioni di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nipote di un teste che aveva deposto nel processo a suo carico,concluso con condanna a 14 anni di reclusione, che sarebbero inidonee a dimostrare la ritenuta aggravante mafiosa. In definitiva, sostiene la difesa, che il ruolo apicale attribuito al ricorrente sarebbe fondato so/o sul carisma e sui trascorsi giudiziari. 2.Tramite il secondo motivo si sono svolte analoghe censure di violazione di legge e manifesta illogicità di motivazione riguardo alle aggravanti di cui ai reati fine indicati nei capi 24),26),29). Per il primo l'aggravante ex art 628/3 cp sarebbe insussistente per le ragioni espresse in relazione all'aggravante ex art 7 legge 203/91; per la ricettazione di targhe automobilistiche di cui al capo 26), la censura è diretta alla motivazione relativa alla partecipazione dell'indagato ai fatti mentre egli avrebbe fornito il suo apporto solo ad una parte dell'azione;per il capo 29) - tentativo di estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] - non vi sarebbe giustificazione quanto al profitto ingiusto al quale sarebbero finalizzate le parole di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Censure di violazione di legge e manifesta illogicità di motivazione sono state avanzate - nel terzo motivo - quanto alla ritenuta partecipazione dell'indagato con funzione di capo o promotore all'associazione finalizzata al traffico di droghe. Nell'atto di impugnazione la difesa prende in considerazione gli elementi ritenuti gravemente indizianti dell'inserimento di [OSCURATO:PERSONA] con ruolo di vertice all'interno del gruppo dedito al commercio di stupefacenti. Si tratterebbe di elementi di mero sospetto, come quello tratto dalla conversazione dell'[OSCURATO:PERSONA] 2020, ed equivoci, anche quanto alla ritenuta gestione della cassa comune da parte di n [OSCURATO:PERSONA]. Si censura, altresì, la valenza indiziante attribuita dal Tribunale agli incontri con i presunti sodali, emersi da servizi di osservazione e da rilevazioni del sistema gps sull'auto di tale Sarli, riguardo ai quali la difesa evidenzia la mancanza di assiduità e l'irrilevanza circa il 31 ritenuto ruolo apicale dell'indagato. 4.Nel quarto motivo si censura la motivazione per l'illogicità nel ritenere i requisiti di concretezza ed attualità delle esigenze cautelari. Il Tribunale avrebbe dovuto motivare in maniera rafforzata dopo i 12 anni trascorsi dall'indagato al carcere duro in espiazione pena e mancherebbero argomentazioni specifiche a sostegno dei ritenuti pericoli di fuga e di inquinamento probatorio. A seguito di tempestiva istanza per la trattazione orale è stata fissata l'odierna udienza pubblica nel corso della quale il PG, dr Venegono, ha concluso per l'annullamento con rinvio in accoglimento del terzo motivo, in relazione all'incolpazione ex art 74 dpr 309/90 e per il rigetto nel resto; i difensori, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Lorusso hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ricorso è inammissibile, poiché - in linea generale - propone censure formulate in modo generico e versate in fatto e per taluni aspetti non ha relazione con la motivazione che intende censurare. Deve allora ribadirsi l'orientamento più che consolidato espresso da questa Corte, secondo il quale il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità "estrinseca" quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse (Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). Per altro verso si è costantemente affermato che esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi di ricorso incorrono tutti nelle suindicate categorie di inammissibilità. 1.Invero, col primo motivo si ripropone l'argomento della lunga detenzione subita dal ricorrente in regime di carcere duro ex art 41 bis ord. pen, senza tener conto che nel provvedimento impugnato - alle pagine 21 e 22 - si citano le dichiarazioni dei collaboranti Cossidente e Navarria che riferiscono, in particolare il secondo, di confidenze loro fatte da [OSCURATO:PERSONA] proprio durante la detenzione (2005/2006) e riguardanti i rapporti di alleanza tra i [OSCURATO:PERSONA] e la famiglia Pesce ; nonché della volontà dell'indagato di uccidere un PM di Potenza e circa i rapporti con l'agente penitenziario Santoro, grazie al quale intratteneva corrispondenza con altri detenuti, pure di livello apicale in organizzazioni di stampo mafioso ( [OSCURATO:PERSONA], uno dei capi indiscussi della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponente della criminalità organizzata del napoletano). Per altro verso il Tribunale ha dato conto degli elementi di fatto relativi al periodo, tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, in cui [OSCURATO:PERSONA] è ritornato in libertà dopo 12 anni di carcere duro, a partire dal quale ha subito cominciato a delinquere, riallacciando rapporti concreti con i sodali. Tra questi - alle pagine 47 e 48 - la conversazione in cui Pace si riferisce a lui per un recupero crediti di un imprenditore (Gruosso) nei confronti di una ditta di Giovinazzo in Puglia, dati i suoi contatti con i pugliesi e la conferma in tal senso proveniente da Gruosso; altro passaggio significativo nell'impianto motivazionale, è individuabile nella evidenziazione della pluralità di locali di esercizi commerciali, considerati luoghi di incontro della organizzazione mafiosa; proprio in uno di essi (pasticceria di Postiglione) [OSCURATO:PERSONA] richiese un fucile a Scalese, descritto come altro vertice del clan; alla successiva pagina 72 del provvedimento impugnato il Tribunale indica l'attuale ricorrente come in grado di interloquire con il presidente della banca, di cui si cita il cognome, al fine di risolvere una questione di residuo mutuo alla quale è interessato [OSCURATO:PERSONA], altro capo del sodalizio. Infine, alla pagina 133, è descritta l'attività realizzata dall'attuale ricorrente finalizzata alla perpetrazione di furti a loro volta tesi ad ottenere un corrispettivo illecito dai proprietari per la restituzione, il tutto allo scopo di rimpinguare le casse del sodalizio. 1.1. In relazione ai suindicati dirimenti argomenti la difesa non avanza critiche specifiche, limitandosi a rappresentare la propria versione riguardo alle dichiarazioni dei collaboranti e, per altro verso, riproponendo la tesi dell'estraneità del ricorrente al sodalizio di riferimento, tesi già sconfessata dalle congrue osservazioni sviluppate dal Tribunale. Infine( non può non sottolinearsi che la stessa difesa in più di un passaggio dell'atto di ricorso riconosce che in un paio di occasioni [OSCURATO:PERSONA] è presente nei locali dei quali si è valutata la funzionalità al perseguimento delle finalità dell'associazione, essendo luoghi di incontro degli adepti, e che [OSCURATO:PERSONA], del quale si citano più conversazioni significative nel corpo della motivazione, non è estraneo al sodalizio di riferimento. 2. Le doglianze di cui al secondo motivo - esaminate per analogia dell'oggetto insieme a quelle circa la natura mafiosa dei delitti di cui alle incolpazioni sub 24) e 26)/ sintetizzate nel par. 1.2 del ritenuto in fatto - hanno ad oggetto la contestata aggravante ex art 628/3 nr 3 cp, in relazione all'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione mafiosa. 2.1.Con riguardo al primo profilo, la difesa propone esplicitamente - alla pagina 24 dell'atto di impugnazione - la propria interpretazione alternativa delle conversazioni captate, dimenticando il solido orientamento di questa Corte regolatrice, per il quale in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite, difetti che non si riscontrano nella fattispecie in esame. (Sez. 3 , Sentenza n. 44938 del 05/10/2021 Ud. (dep. 06/12/2021 ) Rv. 282337 . Massime precedenti Conformi: N. 46301 del 2013 Rv. 258164 - 01, N. 50701 del 2016 Rv. 268389 - 01, N. 35181 del 2013 Rv. 257784. 2.2.Per quanto riguarda la parte del motivo relativa ai delitti fine di cui ai capi 24,25,26,29, il Tribunale ha scrutinato senza alcuna incoerenza logica e con adeguata motivazione i relativi elementi alle pagine 121, 125, 126 e seguenti osservando quanto segue, essendo necessaria e sufficiente in proposito una estrema sintesi. Per il tentativo di estorsione ai danni di Cruoglio nell'interesse di Trumbari, che vantava un credito verso la persona offesa e dei connessi delitti di porto di arma e ricettazione delle targhe apposte sull'auto adoperata per realizzare il delitto, si è puntualmente posto in luce che Cruoglio fu vittima di un chiaro attentato, realizzato tramite spari nel portone di casa adoperando un'auto alla quale erano state sostituite le targhe ed in seguito [OSCURATO:PERSONA] ordinò di telefonare alla vittima per far comprendere la ragione e la provenienza dell'atto intimidatorio. In proposito non può non porsi in evidenza che nell'atto di impugnazione ( pagina 31) oltre ad avanzare lagnanze generiche si afferma esplicitamente che il ricorrente avrebbe fornito il suo apporto per una parte dell'azione. 2.3. In relazione al capo di incolpazione 29) - tentativo estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] - deve puntualizzarsi che le doglianze del ricorrente ancora una volta risultano del tutto genericamente formulate e neppure sembrano contestare la gravità indiziaria; quanto all'aggravante, nell'ordinanza impugnata correttamente si valorizzano le modalità implicitamente minacciose, individuate nella frase pronunziata dall'indagato : ti vedo 30 volte al giorno. Va, in ogni caso, sottolineato che la motivazione ha convalidato l'incolpazione provvisoria, che ha configurato l'estorsione tentata ed integrato l'ingiusto profitto patrimoniale, nel senso che [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto a [OSCURATO:PERSONA], testimone a suo carico nel corso di un processo conclusosi con condanna, un risarcimento patrimoniale dai connotati all'evidenza illeciti. 3.Parimenti inammissibili le censure presenti nel terzo motivo di ricorso, per ragioni analoghe a quelle già in precedenza evidenziate. Riguardo al delitto di cui all'art 74 dpr 309/90, per il quale il ricorrente è accusato di essere tra i capi dell'associazione dedita al traffico di droghe, il provvedimento impugnato sciorina una sequenza di elementi indiziari durante l'intero testo, segnalando in particolare : le riunioni operative coordinate da [OSCURATO:PERSONA] ed il suo intervento dopo una rissa tra alcuni accoliti originata da screzi collegati all'attività di spaccio - pagine da 165 a 167 -; il controllo della cassa comune — pagina 189; la chiamata in causa a seguito di una discussione tra parenti, dovuta ad un probabile sgarro nella vendita di stupefacenti, in cui gli furono richiesti consigli sui comportamenti da tenere, elemento esattamente valutato — alle pagine da 202 a 204 - come significativo del ruolo di vertice attribuitogli nell'incolpazione provvisoria. 3.1.A fronte di tale adeguato impianto giustificativo la difesa si limita - anche in questo caso - a formulare censure generiche, incentrate per lo più su una interpretazione alternativa degli elementi di fatto, in particolare tratti da conversazioni captate, ed a porre in luce che [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe mai stato direttamente intercettato, senza tener conto delle complessive argomentazioni sviluppate dal Tribunale, che, oltre ai dati indiziari derivanti dalle intercettazione di conversazioni, ha valutato in combinazione logica con essi anche elementi raccolti da attività di osservazione effettuata dalla PG; il suindicato compendio indiziario è stato ritenuto dimostrativo, senza presentare i vizi di illogicità denunziati, né le asserite lacune, della frequentazione dell'indagato, in momenti significativi, con più persone operative sul mercato della droga. 4. Inammissibile è il quarto motivo di ricorso avente ad oggetto le ritenute esigenze cautelari, sotto il profilo dell'attualità e concretezza. In proposito il Collegio aderisce all'orientamento per il quale, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis I cod. pen.), non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale. (Sez. 6 , Sentenza n. 19863 del 04/05/2021 Cc. (dep. 19/05/2021 ) Rv. 281273. Massime precedenti Conformi: N. 29807 del 2017 Rv. 270738 - 01, N. 16867 del 2018 Rv. 272919 - 01, N. 52628 del 2016 Rv. 268727 - 01, N. 31614 del 2020 Rv. 279720 - 01, N. 20987 del 2016 Rv. 266962 - 01, N. 28991 del 2020 Rv. 279728 - 01, N. 42714 del 2019 Rv. 277231 - 01, N. 25517 del 2017 Rv. 270342 - 01, N. 6284 del 2019 Rv. 274861 - 01, N. 20304 del 2017 Rv. 269957 - 01 Rv. 269957. 4.1.Nella fattispecie in esame il Tribunale ha ampiamente motivato la ravvisata sussistenza delle esigenze di cautela, anche riguardo al tempo trascorso dai fatti, che non assume significato di rileivo, poiché/ pur essendo una parte delle condotte obbiettivamente lontane nel tempo, si è razionalmente sottolineata l'immediata ripresa delle attività criminali realizzate in ambito associativo, in epoca recentissima - 2020 - subito dopo aver scontato la lunga carcerazione in regime di carcere duro ex art 41 bis ord. pen e non appena ripristinata la condizione di libertà. In generale allo scopo di giustificare le esigenze di prevenzione si è dato conto - alle pagine da 233 a 235 - del curriculum delinquenziale dell'indagato, caratterizzato da una pluralità di condanne per gravi delitti, anche ai sensi dell'art 416 bis cp, estorsione ed usura e per l'inefficacia della sottoposizione a più misure di prevenzione. Diversamente da quanto dedotto dal ricorrente nel provvedimento impugnato si rinvengono, altresì — alla pagina 235 - congrue argomentazioni a sostegno del pericolo di fuga e del pericolo di inquinamento probatorio. Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono il ricorso deve dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ca