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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 aprile 2023

Cassazione n. 45360/2023

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la seguente SENTENZA nel conflitto di competenza tra il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, e il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Williamsville (Costa d'Avorio), [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] (Costa d'Avorio), [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Saioua (Costa d'Avorio), [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Samatiguila (Costa d'Avorio), [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Abubu (Costa d'Avorio), [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Gagnoa (Costa d'Avorio), [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Ouahigouya ([OSCURATO:PERSONA]), proposto con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 17/05/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che si dichiari la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania dispose il fermo di diversi soggetti, indagati per associazione per delinquere (capo 1) e per plurimi episodi contestati ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 3-bis, d.lgs. n. 286 del 1998.

A partire dal 19/04/2023, il fermo fu eseguito in varie parti di Italia, con provvedimenti, in alcuni casi, di convalida (da parte dei Giudici per le indagini preliminari dei Tribunali di Cuneo, Ivrea, Asti, Rimini, Pavia, i quali provvidero anche all'applicazione di una misura cautelare) e, in altri, di non convalida (da parte dei Giudici per le indagini preliminari dei Tribunali di Savona, Genova e [OSCURATO:PERSONA], tra i quali soltanto il secondo e il terzo avevano disposto l'applicazione di misure cautelari), ma, in tutti i casi, con dichiarazione di incompetenza e contestuale trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Catania per l'ulteriore seguito.

Specifica menzione merita, in questa sede, l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova non convalidò il fermo; e dopo avere emesso un'ordinanza cautelare in relazione alle posizioni degli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], si dichiarò incompetente in favore del Tribunale di Catania in relazione al delitto associativo contestato al capo 1) e in favore del Tribunale di Imperia in relazione ai delitti contestati ai capi 22), 27), da 41) a 61), 65) e 66).

1.1. Secondo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova doveva, innanzitutto, escludersi che tra il reato associativo e i delitti scopo esistesse un rapporto di connessione ai sensi dell'art. 12, cornnna 1, lett. b), cod. proc. pen., tale da determinare una competenza per territorio unitaria in relazione alle varie fattispecie.

Ciò in quanto la citata disposizione processuale riguarderebbe i soli casi in cui i vari reati siano stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e non quando, come nel caso di specie, non vi sia alcun riscontro in relazione al fatto che, nell'ambito del generico programma criminoso, i sodali avessero già deliberato di commettere i reati contestati ai capi da 2) a 70) della richiesta del Pubblico ministero.

Tanto premesso, il Giudice ligure evidenziò, quanto al reato associativo, che per determinare la competenza per territorio in relazione ai reati permanenti commessi, in parte, all'estero, doveva applicarsi il criterio dettato dall'art. 8, comma 3, cod. proc. pen. quando la condotta criminosa avesse avuto inizio in una individuata località nel territorio nazionale, proseguendo poi all'estero; mentre qualora la consumazione avesse avuto inizio all'estero e fosse proseguita nel territorio nazionale, la competenza avrebbe dovuto essere determinata in base alle regole suppletive stabilite dall'art. 9 cod. proc. pen.

Nel caso di specie, dal momento che il luogo di inizio della permanenza doveva da collocarsi all'estero, in Guinea o in Libia, la competenza a conoscere del procedimento doveva essere riconosciuta, ai sensi dell'art. 9, comma 3, cod. proc. pen., al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, atteso che l'Ufficio del Pubblico ministero che aveva, per primo, provveduto a iscrivere la notizia di reato era pacificamente quello presso il Tribunale della città etnea.

Con riferimento, invece, ai reati scopo, il Tribunale di Genova, dopo avere ribadito che l'art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. peri.. si riferisce a più reati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, concluse che i reati contestati ai capi da 2) a 70) avessero tale caratteristica, di tal che il criterio di determinazione della competenza doveva individuarsi in quello stabilito dall'art. 16, comma 1, cod. proc. pen.

Pertanto, dal momento che le condotte erano dirette a procurare l'ingresso nel territorio francese, i reati contestati ai soggetti sottoposti a fermo dovevano ritenersi consumati a Ventinniglia, con radicamento della competenza territoriale del Tribunale di Imperia ai sensi dell'art. 8, comma 1, cod. proc. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, investito del procedimento ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. dal Pubblico ministero in sede, il quale aveva chiesto l'applicazione della misura cautelare di massimo rigore nei confronti degli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai capi 22), 27), da 41) a 61), 65) e 66), ha sollevato conflitto negativo di competenza con ordinanza in data 5/05/2023, ritenendo di non essere competente per il reato associativo contestato al capo 1) e per i reati fine più gravi di cui all'art. 12, d.lgs. n. 286 del 1998, individuando il giudice competente nel Tribunale di Genova.

2.1. Analoga dichiarazione di conflitto è stata, poi, formalizzata dallo stesso Giudice con ordinanza in data 17/05/2023, dopo la richiesta di applicazione della misura cautelare e dopo la dichiarazione di incompetenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia, investito di richiesta ex art. 27 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova.

2.2. Secondo il Giudice remittente, tra il reato associativo e i reati scopo sussisterebbe l'ipotesi di connessione prevista dall'art. 12, cornma 1, lett. b), cod. proc. pen., tenuto conto che dall'imputazione emergerebbe che, fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dall'adesione a esso, un determinato soggetto aveva già individuato, nell'ambito di un generico programma criminoso, uno o più specifici fatti di reato, da lui effettivamente commessi, inserendosi l'apporto di ciascun associato nell'ambito di un progetto criminale esattamente individuato e dal contenuto definito in ogni sua parte.

Ciò in quanto esisterebbero degli indicatori di una programmazione unitaria: la violazione della medesima norma, avvenuta in rapida successione, in tempi e in luoghi sempre identici, con il medesimo modus operandi, e in larga parte sempre con gli stessi soggetti e ad opera di essi.

Indi, si è rilevato che l'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. prevede una deroga degli ordinari criteri della competenza territoriale, esercitando una vis actractiva nei confronti dei delitti connessi anche quando questi risultino di maggiore gravità, attribuendoli alla competenza della procura distrettuale; fermo restando che, qualora non sia possibile individuare il luogo ove si è costituita o radicata l'associazione, vanno presi in esame, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., i reati connessi, in ordine di decrescente gravità: e se neppure per essi è possibile individuare il luogo di realizzazione della condotta o di parte di essa, si deve far ricorso ai criteri suppletivi indicati dall'art. 9, commi 2 e 3, stesso codice.

E dal momento che il reato oggetto di contestazione nel capo 1) rientrerebbe tra quelli contemplati dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. e che esso è stato ritenuto connesso con i reati contestati dal capo 2) al capo 70), si è ritenuto che la competenza dovesse stabilirsi secondo il criterio suppletivo di cui all'art. 9, comma 1, cod. proc. pen., ovvero con riferimento all'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione, individuato in Ventimiglia„ quale ultimo luogo del territorio nazionale in cui era avvenuta una parte dell'azione, atteso che il programma associativo aveva a oggetto il sistematico trasferimento dei migranti in altro Stato proprio attraverso Ventinniglia; con conseguente competenza, rispetto al reato associativo, del Giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Genova, che attrarrebbe, ai sensi degli artt. 12 e 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., anche i reati satellite di cui ai capi da 2) a 70).

3. Con ordinanza depositata in data 5/05/2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia, investito dall'omologo genovese in relazione ai delitti scopo, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati e le esigenze cautelari, rilevando la propria incompetenza in relazione a tali fattispecie in quanto connesse con il reato associativo contestato al capo 1) e in quanto, dunque, attratte nella competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ai sensi dell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. 4.

In data 10/07/2023 è pervenuta una memoria a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], con cui è stata chiesta la trattazione del presente procedimento con quello fissato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ad oggi, ormai, celebratasi.

5. Tanto premesso, osserva il Collegio che, con sentenza in data 13/07/2023, questa Prima Sezione della Suprema Corte, risolvendo il conflitto sollevato con la richiamata ordinanza del 5/05/2023, ha affermato la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania.

Tale decisione è stata fondata sul rilievo che: 1) in ipotesi di reati connessi, la competenza per territorio si radichi tenendo conto della contestazione formulata dal Pubblico ministero, salvo che • • questa contenga errori di portata macroscopica e immediatamente percepibili; 2) dalla provvisoria rubrica, nel caso in esame si evinceva che - tra i reati scopo e la fattispecie associativa - sussisteva un rapporto di connessione rilevante ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., atto a legittimare lo spostamento della competenza per territorio, a prescindere dall'identità fra gli autori dei reati fine e quelli del reato mezzo; 3) essendo contestato uno dei reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., unitamente ad altre fattispecie connesse, assumeva preminenza la competenza stabilita per detto reato, idoneo a esercitare una vis attractiva nei confronti di quelli connessi, anche se più gravi; 4) non essendo però possibile determinare la competenza per territorio con riferimento al reato associativo, posto che l'ipotizzata associazione era operativa anche in ambito transnazionale e che non era possibile individuare un luogo di costituzione o di esclusiva operatività del sodalizio, detta competenza doveva essere determinata secondo le regole dell'art. 16, comma 1, cod. proc. pen., in base al luogo di commissione dei reati via via più gravi e — in caso di pari gravità - in capo all'autorità giudiziaria competente in ordine al primo reato; 5) dal momento che, tuttavia, i reati fine concernevano la medesima fattispecie incriminatrice, aggravata dalle stesse circostanze (ovvero quella di cui all'art. 12, commi 3, lett. d) e 3-ter, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998), doveva aversi riguardo alla più risalente fra le condotte contestate, individuata in quella descritta al capo 2) della rubrica, commessa in Catania nei mesi di marzo e aprile dell'anno 2021.

6. Alla luce di quanto precede, il conflitto deve essere dichiarato inammissibile per essere stata la competenza territoriale già regolata dalla Corte di cassazione con sentenza del 13/07/2023.

Contestualmente, deve disporsi la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, già individuato come competente dalla predetta pronuncia.

6.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione in forma semplificata. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il conflitto per essere stata la competenza territoriale o O _ o • — già regolata, con sentenza del 13.07.2023, dalla Corte di cassazione a favore del cn ra c N iudi ce per le indagini preli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA nel conflitto di competenza tra il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, e il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Williamsville (Costa d'Avorio), [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] (Costa d'Avorio), [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Saioua (Costa d'Avorio), [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Samatiguila (Costa d'Avorio), [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Abubu (Costa d'Avorio), [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Gagnoa (Costa d'Avorio), [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Ouahigouya ([OSCURATO:PERSONA]), proposto con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 17/05/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che si dichiari la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania dispose il fermo di diversi soggetti, indagati per associazione per delinquere (capo 1) e per plurimi episodi contestati ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 3-bis, d.lgs. n. 286 del 1998. A partire dal 19/04/2023, il fermo fu eseguito in varie parti di Italia, con provvedimenti, in alcuni casi, di convalida (da parte dei Giudici per le indagini preliminari dei Tribunali di Cuneo, Ivrea, Asti, Rimini, Pavia, i quali provvidero anche all'applicazione di una misura cautelare) e, in altri, di non convalida (da parte dei Giudici per le indagini preliminari dei Tribunali di Savona, Genova e [OSCURATO:PERSONA], tra i quali soltanto il secondo e il terzo avevano disposto l'applicazione di misure cautelari), ma, in tutti i casi, con dichiarazione di incompetenza e contestuale trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Catania per l'ulteriore seguito. Specifica menzione merita, in questa sede, l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova non convalidò il fermo; e dopo avere emesso un'ordinanza cautelare in relazione alle posizioni degli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], si dichiarò incompetente in favore del Tribunale di Catania in relazione al delitto associativo contestato al capo 1) e in favore del Tribunale di Imperia in relazione ai delitti contestati ai capi 22), 27), da 41) a 61), 65) e 66). 1.1. Secondo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova doveva, innanzitutto, escludersi che tra il reato associativo e i delitti scopo esistesse un rapporto di connessione ai sensi dell'art. 12, cornnna 1, lett. b), cod. proc. pen., tale da determinare una competenza per territorio unitaria in relazione alle varie fattispecie. Ciò in quanto la citata disposizione processuale riguarderebbe i soli casi in cui i vari reati siano stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e non quando, come nel caso di specie, non vi sia alcun riscontro in relazione al fatto che, nell'ambito del generico programma criminoso, i sodali avessero già deliberato di commettere i reati contestati ai capi da 2) a 70) della richiesta del Pubblico ministero. Tanto premesso, il Giudice ligure evidenziò, quanto al reato associativo, che per determinare la competenza per territorio in relazione ai reati permanenti commessi, in parte, all'estero, doveva applicarsi il criterio dettato dall'art. 8, comma 3, cod. proc. pen. quando la condotta criminosa avesse avuto inizio in una individuata località nel territorio nazionale, proseguendo poi all'estero; mentre qualora la consumazione avesse avuto inizio all'estero e fosse proseguita nel territorio nazionale, la competenza avrebbe dovuto essere determinata in base alle regole suppletive stabilite dall'art. 9 cod. proc. pen. Nel caso di specie, dal momento che il luogo di inizio della permanenza doveva da collocarsi all'estero, in Guinea o in Libia, la competenza a conoscere del procedimento doveva essere riconosciuta, ai sensi dell'art. 9, comma 3, cod. proc. pen., al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, atteso che l'Ufficio del Pubblico ministero che aveva, per primo, provveduto a iscrivere la notizia di reato era pacificamente quello presso il Tribunale della città etnea. Con riferimento, invece, ai reati scopo, il Tribunale di Genova, dopo avere ribadito che l'art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. peri.. si riferisce a più reati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, concluse che i reati contestati ai capi da 2) a 70) avessero tale caratteristica, di tal che il criterio di determinazione della competenza doveva individuarsi in quello stabilito dall'art. 16, comma 1, cod. proc. pen. Pertanto, dal momento che le condotte erano dirette a procurare l'ingresso nel territorio francese, i reati contestati ai soggetti sottoposti a fermo dovevano ritenersi consumati a Ventinniglia, con radicamento della competenza territoriale del Tribunale di Imperia ai sensi dell'art. 8, comma 1, cod. proc. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, investito del procedimento ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. dal Pubblico ministero in sede, il quale aveva chiesto l'applicazione della misura cautelare di massimo rigore nei confronti degli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai capi 22), 27), da 41) a 61), 65) e 66), ha sollevato conflitto negativo di competenza con ordinanza in data 5/05/2023, ritenendo di non essere competente per il reato associativo contestato al capo 1) e per i reati fine più gravi di cui all'art. 12, d.lgs. n. 286 del 1998, individuando il giudice competente nel Tribunale di Genova. 2.1. Analoga dichiarazione di conflitto è stata, poi, formalizzata dallo stesso Giudice con ordinanza in data 17/05/2023, dopo la richiesta di applicazione della misura cautelare e dopo la dichiarazione di incompetenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia, investito di richiesta ex art. 27 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova. 2.2. Secondo il Giudice remittente, tra il reato associativo e i reati scopo sussisterebbe l'ipotesi di connessione prevista dall'art. 12, cornma 1, lett. b), cod. proc. pen., tenuto conto che dall'imputazione emergerebbe che, fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dall'adesione a esso, un determinato soggetto aveva già individuato, nell'ambito di un generico programma criminoso, uno o più specifici fatti di reato, da lui effettivamente commessi, inserendosi l'apporto di ciascun associato nell'ambito di un progetto criminale esattamente individuato e dal contenuto definito in ogni sua parte. Ciò in quanto esisterebbero degli indicatori di una programmazione unitaria: la violazione della medesima norma, avvenuta in rapida successione, in tempi e in luoghi sempre identici, con il medesimo modus operandi, e in larga parte sempre con gli stessi soggetti e ad opera di essi. Indi, si è rilevato che l'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. prevede una deroga degli ordinari criteri della competenza territoriale, esercitando una vis actractiva nei confronti dei delitti connessi anche quando questi risultino di maggiore gravità, attribuendoli alla competenza della procura distrettuale; fermo restando che, qualora non sia possibile individuare il luogo ove si è costituita o radicata l'associazione, vanno presi in esame, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., i reati connessi, in ordine di decrescente gravità: e se neppure per essi è possibile individuare il luogo di realizzazione della condotta o di parte di essa, si deve far ricorso ai criteri suppletivi indicati dall'art. 9, commi 2 e 3, stesso codice. E dal momento che il reato oggetto di contestazione nel capo 1) rientrerebbe tra quelli contemplati dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. e che esso è stato ritenuto connesso con i reati contestati dal capo 2) al capo 70), si è ritenuto che la competenza dovesse stabilirsi secondo il criterio suppletivo di cui all'art. 9, comma 1, cod. proc. pen., ovvero con riferimento all'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione, individuato in Ventimiglia„ quale ultimo luogo del territorio nazionale in cui era avvenuta una parte dell'azione, atteso che il programma associativo aveva a oggetto il sistematico trasferimento dei migranti in altro Stato proprio attraverso Ventinniglia; con conseguente competenza, rispetto al reato associativo, del Giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Genova, che attrarrebbe, ai sensi degli artt. 12 e 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., anche i reati satellite di cui ai capi da 2) a 70). 3. Con ordinanza depositata in data 5/05/2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia, investito dall'omologo genovese in relazione ai delitti scopo, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati e le esigenze cautelari, rilevando la propria incompetenza in relazione a tali fattispecie in quanto connesse con il reato associativo contestato al capo 1) e in quanto, dunque, attratte nella competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ai sensi dell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. 4. In data 10/07/2023 è pervenuta una memoria a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], con cui è stata chiesta la trattazione del presente procedimento con quello fissato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ad oggi, ormai, celebratasi. 5. Tanto premesso, osserva il Collegio che, con sentenza in data 13/07/2023, questa Prima Sezione della Suprema Corte, risolvendo il conflitto sollevato con la richiamata ordinanza del 5/05/2023, ha affermato la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania. Tale decisione è stata fondata sul rilievo che: 1) in ipotesi di reati connessi, la competenza per territorio si radichi tenendo conto della contestazione formulata dal Pubblico ministero, salvo che • • questa contenga errori di portata macroscopica e immediatamente percepibili; 2) dalla provvisoria rubrica, nel caso in esame si evinceva che - tra i reati scopo e la fattispecie associativa - sussisteva un rapporto di connessione rilevante ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., atto a legittimare lo spostamento della competenza per territorio, a prescindere dall'identità fra gli autori dei reati fine e quelli del reato mezzo; 3) essendo contestato uno dei reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., unitamente ad altre fattispecie connesse, assumeva preminenza la competenza stabilita per detto reato, idoneo a esercitare una vis attractiva nei confronti di quelli connessi, anche se più gravi; 4) non essendo però possibile determinare la competenza per territorio con riferimento al reato associativo, posto che l'ipotizzata associazione era operativa anche in ambito transnazionale e che non era possibile individuare un luogo di costituzione o di esclusiva operatività del sodalizio, detta competenza doveva essere determinata secondo le regole dell'art. 16, comma 1, cod. proc. pen., in base al luogo di commissione dei reati via via più gravi e — in caso di pari gravità - in capo all'autorità giudiziaria competente in ordine al primo reato; 5) dal momento che, tuttavia, i reati fine concernevano la medesima fattispecie incriminatrice, aggravata dalle stesse circostanze (ovvero quella di cui all'art. 12, commi 3, lett. d) e 3-ter, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998), doveva aversi riguardo alla più risalente fra le condotte contestate, individuata in quella descritta al capo 2) della rubrica, commessa in Catania nei mesi di marzo e aprile dell'anno 2021. 6. Alla luce di quanto precede, il conflitto deve essere dichiarato inammissibile per essere stata la competenza territoriale già regolata dalla Corte di cassazione con sentenza del 13/07/2023. Contestualmente, deve disporsi la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, già individuato come competente dalla predetta pronuncia. 6.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione in forma semplificata. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il conflitto per essere stata la competenza territoriale o O _ o • — già regolata, con sentenza del 13.07.2023, dalla Corte di cassazione a favore del cn ra c N iudi ce per le indagini preli