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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01400/2026

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NOVESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2025 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Asti il 30 marzo 2023 ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo A) e ha confermato nel resto la condanna dello in relazione al reato di cui all’art. 651 cod. pen. oggetto del capo B); Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione in relazione alla richiesta di irrogazione della pena pecuniaria in luogo di quella detentiva; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte di appello, con il riferimento alla gravità del reato e all’aggressività manifestata dal ricorrente anche ricorrendo a una condotta violenta, ha fornito un’adeguata e coerente risposta alla medesima censura formulata nell’atto di appello e ha così dato adeguato e coerente conto dell’esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto nella determinazione della pena e che la risposta appare logica e coerente e non è quindi sindacabile in questa sede (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 04/12/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NOVESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2025 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Asti il 30 marzo 2023 ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo A) e ha confermato nel resto la condanna dello in relazione al reato di cui all’art. 651 cod. pen. oggetto del capo B); Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione in relazione alla richiesta di irrogazione della pena pecuniaria in luogo di quella detentiva; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte di appello, con il riferimento alla gravità del reato e all’aggressività manifestata dal ricorrente anche ricorrendo a una condotta violenta, ha fornito un’adeguata e coerente risposta alla medesima censura formulata nell’atto di appello e ha così dato adeguato e coerente conto dell’esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto nella determinazione della pena e che la risposta appare logica e coerente e non è quindi sindacabile in questa sede (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2
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