CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 ottobre 2024
Cassazione n. 07031/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 09/10/2023 del Tribunale di Rimini, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta per l'imputato la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 9 ottobre 2023 il Tribunale di Rimini ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato dell'art. 727, secondo comma, cod. pen., in relazione al cane recante il microchip n. 380260044058326 per non aver commesso il fatto e lo ha assolto in relazione agli altri due cani per particolare tenuità del fatto. 2. Il ricorrente presenta un atto di appello qualificato come ricorso per cassazione, articolando due motivi: con il primo eccepisce la nullità dell'ordinanza del Tribunale di Rimini che aveva rigettato la richiesta di rinvio per legittimo impedimento con conseguente nullità di tutte le attività successivamente espletate; con il secondo contesta l'assoluzione per particolare tenuità del fatto perché le prove acquisite non avevano consentito di accertare il requisito di legge delle gravi sofferenze. Espone che il cane Dana, di razza pitbull, presentava parametri normali, in assenza di segni di denutrizione, con un'andatura claudicante dovuta all'artrosi associata all'età avanzata di dieci anni, come confermato dai veterinari; invece, il cane Fox, di razza corso, era di proprietà della sua compagna che l'aveva accolto quando era sottopeso nonché affetto da monorchidia. Richiama in suo favore la documentazione fotografica, risalente a un mese prima del sequestro, dalla quale si evinceva la condizione di benessere e cura dei cani che si trovavano in casa e nel giardino della compagna. Secondo i referti dei veterinari nessuno dei due cani era affetto da malattie infettive, risultando la sola presenza di parassiti esterni e non interni. [OSCURATO:PERSONA] 3. E' fondato il primo motivo di ricorso relativo alla violazione del diritto di difesa perché il Giudice ha illegittimamente rigettato la documentata istanza di rinvio sull'errato presupposto che fosse stata intempestiva e che non fosse vera nella parte in cui aveva rappresentato la pregressa difesa nella fase cautelare reale. L'avvocata ha comunicato il legittimo impedimento non differibile dell'intervento in day hospital del successivo 27 febbraio, il 24 febbraio 2023, specificando che l'intervento era programmato da una settimana, il che significava che ne aveva avuto notizia il 20 febbraio. E' pacifico in giurisprudenza che la richiesta del difensore di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento a comparire, dovuto a motivi di salute, deve essere comunicata al giudice prontamente, ovvero in un momento quanto più prossimo all'acquisizione definitiva della conoscenza di tale impedimento (Sez. 2, n. 36557 del 07/06/2022, Corno, Rv. 283851 - 01). Nel caso in esame, la richiesta di rinvio è stata inoltrata il 24 febbraio, data da ritenersi congrua sia rispetto al confezionamento dell'istanza da parte della professionista sia rispetto alla riprogrammazione dell'udienza da parte del Giudice. Quanto ai sostituti professionali l'avvocata ha specificato di non avere collaboratori e di voler presenziare all'udienza perché aveva già seguito la fase cautelare. Tale proposizione è vera perché, a differenza di quanto affermato dal Giudice, la professionista aveva seguito l'imputato per l'appello avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sequestro preventivo dei cani. L'accoglimento del primo motivo preclude l'esame del secondo perché comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Rimini per l'ulteriore corso P. Q . M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Rimini per l'ulteriore corso Così deciso, il 22 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]