Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34112/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO dì PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 12461/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che i motivi dedotti in relazione alle condanne per il reato di resistenza a pubblico ufficiale sono inammissibili perché manifestamente infondati.

Con riferimento al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'unico motivo di ricorso lamenta l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

Sul punto, tuttavia, la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo correttamente operato un'autonoma valutazione della congruità e proporzionalità della pena, valorizzando l'assenza di elementi di segno positivo idonei al riconoscimento della mitigazione sanzionatoria.

In relazione al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo la difesa prospetta l'assenza del necessario dolo di fattispecie.

Si tratta di una doglianza generica, oltre che manifestamente infondata.

La sentenza di appello, infatti, ha correttamente dato conto della sussistenza di una piena e cosciente intenzione di impedire l'atto d'ufficio dei pubblici ufficiali (cfr. p. 4 della sentenza impugnata).

Con il secondo motivo di ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] chiede l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Si tratta di un motivo non consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto non dedotto in precedenza e, comunque, esso si risolve in una prospettazione interpretativa in palese contrasto con il dato normativo.

A mente dell'art. 131- bis cod. pen., per come vigente all'epoca dei fatti, l'offesa non può essere considerata di particolare tenuità quando, nei casi di resistenza a pubblico ufficiale, il fatto sia stato commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni.

Nel caso di specie, la condotta è stata posta in essere nei confronti di appartenenti all'arma dei Carabinieri, nell'esercizio delle funzioni.

Circostanza, questa, che esclude ex lege il riconoscimento del beneficio.

Infine, con riferimento all'eccessività della pena, la doglíanza difensiva non coglie nel segno, avendo la sentenza impugnata adeguatamente espresso una motivazione sulle ragioni di fatto e di diritto a supporto della determinazione sanzionatoria (cfr. pp. della sentenza impugnata).

I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO dì PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 12461/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che i motivi dedotti in relazione alle condanne per il reato di resistenza a pubblico ufficiale sono inammissibili perché manifestamente infondati. Con riferimento al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'unico motivo di ricorso lamenta l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Sul punto, tuttavia, la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo correttamente operato un'autonoma valutazione della congruità e proporzionalità della pena, valorizzando l'assenza di elementi di segno positivo idonei al riconoscimento della mitigazione sanzionatoria. In relazione al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo la difesa prospetta l'assenza del necessario dolo di fattispecie. Si tratta di una doglianza generica, oltre che manifestamente infondata. La sentenza di appello, infatti, ha correttamente dato conto della sussistenza di una piena e cosciente intenzione di impedire l'atto d'ufficio dei pubblici ufficiali (cfr. p. 4 della sentenza impugnata). Con il secondo motivo di ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] chiede l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Si tratta di un motivo non consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto non dedotto in precedenza e, comunque, esso si risolve in una prospettazione interpretativa in palese contrasto con il dato normativo. A mente dell'art. 131- bis cod. pen., per come vigente all'epoca dei fatti, l'offesa non può essere considerata di particolare tenuità quando, nei casi di resistenza a pubblico ufficiale, il fatto sia stato commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni. Nel caso di specie, la condotta è stata posta in essere nei confronti di appartenenti all'arma dei Carabinieri, nell'esercizio delle funzioni. Circostanza, questa, che esclude ex lege il riconoscimento del beneficio. Infine, con riferimento all'eccessività della pena, la doglíanza difensiva non coglie nel segno, avendo la sentenza impugnata adeguatamente espresso una motivazione sulle ragioni di fatto e di diritto a supporto della determinazione sanzionatoria (cfr. pp. della sentenza impugnata). I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 34112/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris