CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2023
Cassazione n. 41616/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; it• [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266820); che il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020 dep. 2021, G., Rv. 280589 — 01) come avvenuto nella specie (si vedano, in proposito, pagg. 5 e 6); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla valutazione della prova del delitto di riciclaggio contestato, è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 6 ove la Corte logicamente desume dallo stato del mezzo risultante dal verbale l'impossibilità di circolan); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 26 settembre 2023 Il