Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07876/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

mente, utile la presenta-zione di quella che doveva essere considerata formale istanza di rim-borso, presentata prima nel 2013 e poi reiterata nel 2018.4.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione per due mo-tivi, mentre il Consorzio è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo l’Agenzia, in relazione all’art.360, primo comma,n.4, cod. proc. civ., deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1e dell’art. 36 del d.lgs. 546/92 in combinato disposto con l’art. 132,n.4, cod. proc. civ., dell’art. 118 disp att. cod. proc. civ., per aver ilgiudice di secondo grado respinto l’appello dell’ufficio sull’erroneo pre-supposto che il credito IVA fosse stato chiesto dal Consorzio, sin dalmomento in cui è sorto, a rimborso e che sarebbe inequivoca la volontàdel Consorzio di ottenere la restituzione dell’imposta avendo cessato lasua attività.Al contrario, non solo parte contribuente non aveva mai chiesto a rim-borso il credito in sede di dichiarazione, indicando la volontà di fruiredella restituzione dell’imposta sotto forma di compensazione/detra-zione, ma anche non sarebbe mai risultata formalmente cessata l’atti-vità del Consorzio.2.

Con il secondo motivo la ricorrente, in relazione all’art.360, primocomma, n.3, cod. proc. civ., deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 19 e dell’art. 30 del d.P.R. 633/72, dell’art. 21 del d.lgs.546/92 e dell’art. 2697 cod. civ..Numero registro generale 18707/2023Numero sezionale 8184/2025Numero di raccolta generale 7876/2026Data pubblicazione 31/03/2026L’Agenzia si duole che, secondo il giudice, la mera esposizione in di-chiarazione del credito d’imposta – tra l’altro in compensazione comeeccepito nel primo motivo di impugnazione - comporta il suo automa-tico legittimo riconoscimento nelle annualità successive in cui viene uti-lizzato in detrazione, sebbene in una annualità intermedia non sia statapresentata la dichiarazione dei redditi e la società non risulti in concretocessata, a nulla rilevando l’inoperatività di fatto dell’impresa.3.

Il primo motivo è fondato.3.1.

Va riaffermata anche nella presente fattispecie la giurisprudenzadella Corte (cfr. Cass. n. 35717 del 2022; v. anche Cass. n. 32424 del2019) in tema di IVA secondo cui l'istanza di rimborso del credito d'im-posta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata conla compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale"RX4", che configura formale esercizio del diritto, mentre la presenta-zione del modello "VR" costituisce, ai sensi dell'art. 38-bis del d.P.R. n.633 del 1972, solo un presupposto per l'esigibilità del credito e, dun-que, un adempimento prodromico al procedimento di esecuzione delrimborso.

Pertanto, laddove l'istanza del contribuente sia formulata intermini di compensazione, e non denoti l'inequivocabile volontà di ot-tenere il rimborso del credito, non si applica il termine ordinario decen-nale di prescrizione, bensì quello di decadenza biennale previstodall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.3.2.

Come è stato di recente precisato da questa Corte (cfr. Cass. n.25612 del 2023 e Cass. n. 3066 del 2023), si tratta di una interpreta-zione conforme alla costante giurisprudenza della Corte di giustiziadell’Unione europea, secondo cui il principio di neutralità dell’IVA esigeche la detrazione o il rimborso dell’IVA a monte sia concesso anche setaluni requisiti formali siano stati omessi dai soggetti passivi, purchéNumero registro generale 18707/2023Numero sezionale 8184/2025Numero di raccolta generale 7876/2026Data pubblicazione 31/03/2026vengano comunque soddisfatti i requisiti sostanziali (v.

CGUE 8 dicem-bre 2022, C-247/21 [OSCURATO:PERSONA], punto 59; CGUE 21 otto-bre 2021, C-80/20, [OSCURATO:PERSONA], punto 76; CGUE 19 aprile2018, C-580/16, [OSCURATO:PERSONA], punti 50 e 51; CGUE 27 settembre2007, C146/05, Collée, punto 31).Analogamente, il diritto alla detrazione può essere esercitato anche ol-tre il periodo di imposta, purché ciò avvenga nel rispetto delle norma-tive di diritto interno, non potendo il diritto di compensazione/detra-zione essere esercitato senza limiti di tempo (cfr.

CGUE 28 luglio 2016,C-332/15, Astone, punti 32 e 33), per cui non osta al diritto dell’Unioneuna norma di diritto interno che preveda che il diritto di compensa-zione/detrazione sia sottoposto a decadenza, purché sia rispettato ilprincipio di equivalenza (CGUE 14 ottobre 2021, C45/20 e C-46/20,punti 59 – 62) e nel rispetto del principio della domanda, perché l’al-ternativa tra compensazione/detrazione e rimborso si basa sul chiaroesercizio della volontà del richiedente.4.

Nel caso in esame, il giudice d’appello reputa «dirimente e assor-bente» la giurisprudenza di questa Corte (si cita Cass. n. 17495/2020),secondo la quale la domanda di rimborso del credito d'imposta matu-rato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compila-zione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale ("RX4"),«con la precisazione che, ove si tratti - come nel caso di specie - dirichiesta di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta risultata alla ces-sazione dell'attività, la fattispecie è regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972,art. 30, comma 2, e la richiesta è soggetta al termine di prescrizioneordinario decennale».4.1.- Ebbene, come sostiene l’Agenzia, la motivazione così resa, che siesaurisce nell’adesione al suindicato orientamento, aggiungendo altresìche, anche al cospetto di istanza di compensazione, «non essendoNumero registro generale 18707/2023Numero sezionale 8184/2025Numero di raccolta generale 7876/2026Data pubblicazione 31/03/2026sorto un debito IVA della contribuente (che ha cessato l’attività) nonpuò dirsi verificato l’effetto estintivo di cui all’art. 1242 cod.civ.», èapodittica.Si assume difatti l’applicabilità del suddetto indirizzo, senza accertarnei presupposti, ossia l’avvenuta presentazione dell’istanza di rimborsomediante la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazioneannuale, nonché la cristallizzazione del credito per cessazione dell’atti-vità.

L’Agenzia riferisce sul punto di averli contestati entrambi anche inappello, del quale riporta in ricorso lo stralcio pertinente, evidenziando,per un verso, che il Consorzio aveva espresso la volontà di utilizzare ilcredito IVA in compensazione/detrazione nel 2001, per poi utilizzarlonegli anni successivi sino al 2004, chiedendone il rimborso solo nel2013, oltre il biennio dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e,per altro verso, che non aveva riscontro la cessazione dell’attività,«non risultando alcuna messa in liquidazione del Consorzio con cancel-lazione dal registro delle Imprese».4.1.

Preme al riguardo ribadire quanto già condivisibilmente affermatoda questa Corte con l’ordinanza n. 2393 del 2026, secondo cui, in ap-plicazione della sentenza della CGUE 6 ottobre 2022, causa C-293/21,Vittamed technologijos, punti 49 ss., la cessazione dell’attività e la col-locazione in quiescenza temporanea di per sé non escludono che l’atti-vità economica possa essere ripresa, ossia che possano essere com-piute in futuro nuove operazioni soggette ad imposta armonizzata,quali ad esempio la vendita di attivi ai fini della liquidazione dei debitio anche la ripresa dell’attività vera e propria.Infatti, va tenuto conto che «In forza dell’articolo 213, paragrafo 1,della direttiva IVA, il soggetto passivo deve dichiarare la cessazionedella sua attività economica all’autorità tributaria, la quale deve allorainvalidare il numero di identificazione IVA attribuito a tale soggettoNumero registro generale 18707/2023Numero sezionale 8184/2025Numero di raccolta generale 7876/2026Data pubblicazione 31/03/2026passivo, conformemente all’articolo 23, lettera a), del regolamento n.904/2010. (…) Pertanto, un operatore che cessa la sua attività econo-mica cessa anche di essere soggetto all’IVA.

La perdita dello status di“soggetto passivo” da parte di un operatore per effetto della cessazionedi attività implica la mancanza della continuità dei periodi d’impostache impone l’articolo 183, primo comma, della direttiva IVA, dal mo-mento che non esiste, per tale operatore, né un periodo successivo, aisensi di tale disposizione né, supponendo che detto operatore riprendaun’attività economica, periodi precedenti, poiché quest’ultima attivitàsarà nuova» (CGUE, 4 dicembre 2024, causa C-680/23, Modexel, punti31 e 32).5.

Ancora, giova rilevare, quanto alla presentazione dell’istanza di rim-borso, che la Corte di giustizia (vedi CGUE, Modexel, cit., punto 48) hastabilito che l’articolo 183, primo comma, della direttiva 2006/112/CEdel Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’im-posta sul valore aggiunto, non osta a una normativa nazionale la qualeprevede che, quando un soggetto passivo cessa la propria attività eco-nomica, il soggetto passivo non possa riportare ad un periodo succes-sivo un’eccedenza di imposta sul valore aggiunto dichiarata al mo-mento di tale cessazione di attività e possa recuperare tale importosolo chiedendone il rimborso entro un termine di dodici mesi a decor-rere dalla data di detta cessazione dell’attività, purché siano rispettatii principi di equivalenza e di effettività.5.1.

In definitiva, la motivazione adottata non rispetta il minimo costi-tuzionale e la fondatezza del primo motivo determina l’assorbimentodel secondo.Numero registro generale 18707/2023Numero sezionale 8184/2025Numero di raccolta generale 7876/2026Data pubblicazione 31/03/20266.

La sentenza impugnata dev’essere così cassata con rinvio alla Cortedi Giustizia tributaria di 2° grado della Basilicata, in diversa composi-zione, per ulteriore esame del profilo, di quello rimasto assorbito e perla liquidazione delle spese di lite.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassala sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Cortedi Giustizia tributaria di 2° grado della Basilicata, in diversa composi-zione, per ulteriore esame del profilo, di quello rimasto assorbito e perla liquidazione delle spese di lite.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 27 novembre 2025.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mente, utile la presenta-zione di quella che doveva essere considerata formale istanza di rim-borso, presentata prima nel 2013 e poi reiterata nel 2018.4. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione per due mo-tivi, mentre il Consorzio è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo l’Agenzia, in relazione all’art.360, primo comma,n.4, cod. proc. civ., deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1e dell’art. 36 del d.lgs. 546/92 in combinato disposto con l’art. 132,n.4, cod. proc. civ., dell’art. 118 disp att. cod. proc. civ., per aver ilgiudice di secondo grado respinto l’appello dell’ufficio sull’erroneo pre-supposto che il credito IVA fosse stato chiesto dal Consorzio, sin dalmomento in cui è sorto, a rimborso e che sarebbe inequivoca la volontàdel Consorzio di ottenere la restituzione dell’imposta avendo cessato lasua attività.Al contrario, non solo parte contribuente non aveva mai chiesto a rim-borso il credito in sede di dichiarazione, indicando la volontà di fruiredella restituzione dell’imposta sotto forma di compensazione/detra-zione, ma anche non sarebbe mai risultata formalmente cessata l’atti-vità del Consorzio.2. Con il secondo motivo la ricorrente, in relazione all’art.360, primocomma, n.3, cod. proc. civ., deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 19 e dell’art. 30 del d.P.R. 633/72, dell’art. 21 del d.lgs.546/92 e dell’art. 2697 cod. civ..Numero registro generale 18707/2023Numero sezionale 8184/2025Numero di raccolta generale 7876/2026Data pubblicazione 31/03/2026L’Agenzia si duole che, secondo il giudice, la mera esposizione in di-chiarazione del credito d’imposta – tra l’altro in compensazione comeeccepito nel primo motivo di impugnazione - comporta il suo automa-tico legittimo riconoscimento nelle annualità successive in cui viene uti-lizzato in detrazione, sebbene in una annualità intermedia non sia statapresentata la dichiarazione dei redditi e la società non risulti in concretocessata, a nulla rilevando l’inoperatività di fatto dell’impresa.3. Il primo motivo è fondato.3.1. Va riaffermata anche nella presente fattispecie la giurisprudenzadella Corte (cfr. Cass. n. 35717 del 2022; v. anche Cass. n. 32424 del2019) in tema di IVA secondo cui l'istanza di rimborso del credito d'im-posta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata conla compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale"RX4", che configura formale esercizio del diritto, mentre la presenta-zione del modello "VR" costituisce, ai sensi dell'art. 38-bis del d.P.R. n.633 del 1972, solo un presupposto per l'esigibilità del credito e, dun-que, un adempimento prodromico al procedimento di esecuzione delrimborso. Pertanto, laddove l'istanza del contribuente sia formulata intermini di compensazione, e non denoti l'inequivocabile volontà di ot-tenere il rimborso del credito, non si applica il termine ordinario decen-nale di prescrizione, bensì quello di decadenza biennale previstodall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.3.2. Come è stato di recente precisato da questa Corte (cfr. Cass. n.25612 del 2023 e Cass. n. 3066 del 2023), si tratta di una interpreta-zione conforme alla costante giurisprudenza della Corte di giustiziadell’Unione europea, secondo cui il principio di neutralità dell’IVA esigeche la detrazione o il rimborso dell’IVA a monte sia concesso anche setaluni requisiti formali siano stati omessi dai soggetti passivi, purchéNumero registro generale 18707/2023Numero sezionale 8184/2025Numero di raccolta generale 7876/2026Data pubblicazione 31/03/2026vengano comunque soddisfatti i requisiti sostanziali (v. CGUE 8 dicem-bre 2022, C-247/21 [OSCURATO:PERSONA], punto 59; CGUE 21 otto-bre 2021, C-80/20, [OSCURATO:PERSONA], punto 76; CGUE 19 aprile2018, C-580/16, [OSCURATO:PERSONA], punti 50 e 51; CGUE 27 settembre2007, C146/05, Collée, punto 31).Analogamente, il diritto alla detrazione può essere esercitato anche ol-tre il periodo di imposta, purché ciò avvenga nel rispetto delle norma-tive di diritto interno, non potendo il diritto di compensazione/detra-zione essere esercitato senza limiti di tempo (cfr. CGUE 28 luglio 2016,C-332/15, Astone, punti 32 e 33), per cui non osta al diritto dell’Unioneuna norma di diritto interno che preveda che il diritto di compensa-zione/detrazione sia sottoposto a decadenza, purché sia rispettato ilprincipio di equivalenza (CGUE 14 ottobre 2021, C45/20 e C-46/20,punti 59 – 62) e nel rispetto del principio della domanda, perché l’al-ternativa tra compensazione/detrazione e rimborso si basa sul chiaroesercizio della volontà del richiedente.4. Nel caso in esame, il giudice d’appello reputa «dirimente e assor-bente» la giurisprudenza di questa Corte (si cita Cass. n. 17495/2020),secondo la quale la domanda di rimborso del credito d'imposta matu-rato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compila-zione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale ("RX4"),«con la precisazione che, ove si tratti - come nel caso di specie - dirichiesta di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta risultata alla ces-sazione dell'attività, la fattispecie è regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972,art. 30, comma 2, e la richiesta è soggetta al termine di prescrizioneordinario decennale».4.1.- Ebbene, come sostiene l’Agenzia, la motivazione così resa, che siesaurisce nell’adesione al suindicato orientamento, aggiungendo altresìche, anche al cospetto di istanza di compensazione, «non essendoNumero registro generale 18707/2023Numero sezionale 8184/2025Numero di raccolta generale 7876/2026Data pubblicazione 31/03/2026sorto un debito IVA della contribuente (che ha cessato l’attività) nonpuò dirsi verificato l’effetto estintivo di cui all’art. 1242 cod.civ.», èapodittica.Si assume difatti l’applicabilità del suddetto indirizzo, senza accertarnei presupposti, ossia l’avvenuta presentazione dell’istanza di rimborsomediante la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazioneannuale, nonché la cristallizzazione del credito per cessazione dell’atti-vità. L’Agenzia riferisce sul punto di averli contestati entrambi anche inappello, del quale riporta in ricorso lo stralcio pertinente, evidenziando,per un verso, che il Consorzio aveva espresso la volontà di utilizzare ilcredito IVA in compensazione/detrazione nel 2001, per poi utilizzarlonegli anni successivi sino al 2004, chiedendone il rimborso solo nel2013, oltre il biennio dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e,per altro verso, che non aveva riscontro la cessazione dell’attività,«non risultando alcuna messa in liquidazione del Consorzio con cancel-lazione dal registro delle Imprese».4.1. Preme al riguardo ribadire quanto già condivisibilmente affermatoda questa Corte con l’ordinanza n. 2393 del 2026, secondo cui, in ap-plicazione della sentenza della CGUE 6 ottobre 2022, causa C-293/21,Vittamed technologijos, punti 49 ss., la cessazione dell’attività e la col-locazione in quiescenza temporanea di per sé non escludono che l’atti-vità economica possa essere ripresa, ossia che possano essere com-piute in futuro nuove operazioni soggette ad imposta armonizzata,quali ad esempio la vendita di attivi ai fini della liquidazione dei debitio anche la ripresa dell’attività vera e propria.Infatti, va tenuto conto che «In forza dell’articolo 213, paragrafo 1,della direttiva IVA, il soggetto passivo deve dichiarare la cessazionedella sua attività economica all’autorità tributaria, la quale deve allorainvalidare il numero di identificazione IVA attribuito a tale soggettoNumero registro generale 18707/2023Numero sezionale 8184/2025Numero di raccolta generale 7876/2026Data pubblicazione 31/03/2026passivo, conformemente all’articolo 23, lettera a), del regolamento n.904/2010. (…) Pertanto, un operatore che cessa la sua attività econo-mica cessa anche di essere soggetto all’IVA. La perdita dello status di“soggetto passivo” da parte di un operatore per effetto della cessazionedi attività implica la mancanza della continuità dei periodi d’impostache impone l’articolo 183, primo comma, della direttiva IVA, dal mo-mento che non esiste, per tale operatore, né un periodo successivo, aisensi di tale disposizione né, supponendo che detto operatore riprendaun’attività economica, periodi precedenti, poiché quest’ultima attivitàsarà nuova» (CGUE, 4 dicembre 2024, causa C-680/23, Modexel, punti31 e 32).5. Ancora, giova rilevare, quanto alla presentazione dell’istanza di rim-borso, che la Corte di giustizia (vedi CGUE, Modexel, cit., punto 48) hastabilito che l’articolo 183, primo comma, della direttiva 2006/112/CEdel Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’im-posta sul valore aggiunto, non osta a una normativa nazionale la qualeprevede che, quando un soggetto passivo cessa la propria attività eco-nomica, il soggetto passivo non possa riportare ad un periodo succes-sivo un’eccedenza di imposta sul valore aggiunto dichiarata al mo-mento di tale cessazione di attività e possa recuperare tale importosolo chiedendone il rimborso entro un termine di dodici mesi a decor-rere dalla data di detta cessazione dell’attività, purché siano rispettatii principi di equivalenza e di effettività.5.1. In definitiva, la motivazione adottata non rispetta il minimo costi-tuzionale e la fondatezza del primo motivo determina l’assorbimentodel secondo.Numero registro generale 18707/2023Numero sezionale 8184/2025Numero di raccolta generale 7876/2026Data pubblicazione 31/03/20266. La sentenza impugnata dev’essere così cassata con rinvio alla Cortedi Giustizia tributaria di 2° grado della Basilicata, in diversa composi-zione, per ulteriore esame del profilo, di quello rimasto assorbito e perla liquidazione delle spese di lite. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassala sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Cortedi Giustizia tributaria di 2° grado della Basilicata, in diversa composi-zione, per ulteriore esame del profilo, di quello rimasto assorbito e perla liquidazione delle spese di lite.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 27 novembre 2025.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07876/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris