CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10945/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] CALABRIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Fulvio BALDI che ha concluso per l'annullamento senza rinvio; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza di rideterminazione della pena inflitta a Rocco PASQUALONE con sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 8 maggio 2006, divenuta irrevocabile in data 10 febbraio 2009, per il reato di cui all'art. 73, comma 1, TU Stup., incentrata sugli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, riducendo la pena a quattro anni di reclusione ed euro 16.800 di multa. 1.1. Con successivo provvedimento in data 12 luglio 2021 il giudice dell'esecuzione, su richiesta del Procuratore generale presso la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], sospendeva l'esecuzione dell'ordinanza impugnata, ravvisando la preclusione processuale derivante dall'avere già provveduto sulla medesima richiesta in data 3 novembre 2020. 2. Ricorre il Procuratore generale della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] che denuncia la violazione di legge, sotto il profilo del bis in idem processuale, poiché analoga precedente istanza era già stata rigettata con ordinanza pronunciata dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 3 novembre 2020, risultando, del resto, la sentenza in discorso oggetto di applicazione della disciplina del reato continuato disposta con ordinanza del Tribunale di Palmi in data 21 luglio 2020. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. È decisivo il rilievo secondo il quale l'istanza era già stata avanzata in precedenza e rigettata. In effetti, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 3 novembre 2020, rigettava un'identica istanza volta ad ottenere la rideterminazione della pena inflitta con sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 8 maggio 2006 in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019. 3.2. Il principio ne bis in idem assume portata generale nel vigente diritto processuale penale, trovando espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza (art. 28 cod. proc. pen.), nel divieto di un secondo giudizio (art. 649 cod. proc. pen.), nella disciplina dell'ipotesi di una pluralità di sentenze per il medesimo fatto (art. 669 cod. proc. pen.). È, quindi, indubbio che nel procedimento di esecuzione opera il principio della preclusione processuale derivante dal divieto del bis in idem, nel quale, secondo la giurisprudenza di legittimità, s'inquadra la regola dettata dal secondo comma dell'art. 666 cod. proc. pen., che impone al giudice dell'esecuzione di dichiarare inammissibile la richiesta che sia mera riproposizione, in quanto basata sui «medesimi elementi», di altra già rigettata (Sez. 1, n. 3736 del 15/1/2009, Anello, Rv. 242533). Con tale limite si è inteso creare, per arginare richieste meramente dilatorie, un filtro processuale, ritenuto dal legislatore delegato necessario in un'ottica di economia e di efficienza processuale. In questa prospettiva emerge la nozione di «giudicato esecutivo», impiegata in senso a-tecnico, per rappresentare l'effetto «auto conservativo» di un accertamento rebus sic stantibus: più correttamente la stabilizzazione giuridica di siffatto accertamento deve essere designata con il termine «preclusione», proprio al fine di rimarcarne le differenze con il concetto tradizionale di giudicato. Appare, quindi, un dato acquisito, nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui è ammissibile la proposizione di un nuovo incidente di esecuzione che si fondi su nuovi elementi, allorquando la precedente richiesta sia stata respinta. 3.3. A ciò consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. P.Q.M. Annulla sen