CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02242/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale AIXRII :A [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, AVV. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso d iEderlo l'accoglimento del ricorso. S762/202 [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della senten;.zi de 19/06/2020 della Corte di appello di Palermo che, rigettanco la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena di sei mesi di reclu.one inflitta con sentenza del 23/10/2018 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il raatc, di cui all'art. 405 cod. pen., contestato come commesso in Corlerme i 31/05/2016. 1.1.Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. !.roc pen., l'erronea applicazione dell'art. 405 cod. pen., non sLssistmdo l'impedimento, né il turbamento della processione in onore di [OSCURATO:PERSONA],, ann Apostolo ed Evangelista; la sosta di pochi secondi del fercolo da parte JE i feli - afferma - non può essere ritenuta interruzione di funzione religiosa o turb tiva della stessa in assenza di segni manifesti quali "inchini", soste lunghe, o;.: equ alle persone, specifiche preghiere "ad personam" che nemmeno il capo d imputazione ipotizza. [OSCURATO:PERSONA], ministro di culto presente alla processione, aveva dichiarato che lo svolgimento della funzione rei g osa nor aveva subito alcun impedimento, né turbativa. Il fatto è stato frainteso perc ié s era trattato - prosegue - di una comune consuetudine usata dai fedel per riposare o per attendere il cambio da altri confratelli. In conclJsion( ,, la rappresentazione del fatto non corrisponde alla previsione della norma l, i cu applicazione si è basata sul presupposto dell'accertamento di un fatto dive -t o da quello contemplato nella fattispecie. 1.2.Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. d), cod. .roc pen., la mancata assunzione di una prova decisiva, in particolare, lella testimonianza di Mons. [OSCURATO:PERSONA], Arcivescovo dell'Archidiocesi di Nlor r indicato nella lista depositata dalla difesa il 07/03/2017. L'Arcivescmo a ,evz avviato un'indagine interna sull'accaduto ed avrebbe potuto fornire L n x,Eilidc, contributo di conoscenza sullo svolgimento dei fatti, sulle regole di svolgili . ,3ntc, delle processioni nelle vie cittadine, sulle abitudini tenute dalle confrat erni.:( su ruolo dei "capo-vara" e su altri particolari che avrebbero certamente fatt) luce. sulla vicenda. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è infondato 3.L'imputato risponde del reato di "turbatio sacrorum" cui all'ad 405 cod. pen. perché «nel corso della processione religiosa in onore di San Gio1,3nn' Apostolo ed Evangelista, svoltasi in luogo pubblico e con l'assisterva c., un ministro del culto di una confessione religiosa, ordinando ai portatori lel le colo di sostare, per ben due volte, innanzi all'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] "ria, coniuge di [OSCURATO:PERSONA], capo dell'associazione di tipo mafioso denor1,7ate "Cosa nostra", in segno di ossequio e rispetto nei confronti dei predetti de' componenti della loro famiglia, turbava l'esercizio della funzione re,i!liose corrompendola del suo regolare svolgimento. [OSCURATO:PERSONA] in data 31 nic ggic , 2016». 3.1.Secondo la concorde ricostruzione dei Giudici di merito, ciLraime lz processione del Santo, il fercolo aveva sostato per alcuni secon( i ir corrispondenza dell'abitazione dei coniugi Riina/Bagarella senza che ve. ne i()SSe ragione alcuna (viabilità, calca dei fedeli, necessità di rinfrancare i pertatoH de fercolo o di raccogliere offerte); la sosta era stata ordinata dal "capo viira", odierno imputato, figlio della cugina della Bagarella. Le "soste", DC,m.r d pochissimi secondi, erano state due, l'una in corrispondenza del civico 22 Scorsone di Corleone, l'altra immediatamente dopo, al civico 24 della -stass.E' via. Al momento del passaggio della processione l'abitazione era ins31 ta ,ante illuminata, le finestre aperte e vi erano affacciate due sorelle della Bz garella ec una sorella del Riina (nelle processioni svoltesi negli anni precedenti I a )ita. 1011e era sempre rimasta chiusa durante il passaggio della processione). 3.2.Secondo il primo Giudice, l'imputato aveva «effettivamente tùrbo i' regolare svolgimento della processione di [OSCURATO:PERSONA] che ha avuco lucyo Corleone il 31.05.2016, fermando per ben due volte il fercolo in corri;pond:?nza dell'abitazione della Bagarella, alterandone il normale iter temporale e foa ,ale, alla presenza di un ministro di culto impegnato nella stessa e celle 1- 31-ze dell'Ordine, che si determinavano ad abbandonare subitaneamente qtrel,a che , non era più l'iniziale manifestazione della devozione popolare in oncr-e t ur Santo, ma manifestazione di riaffermazione della influenza di una famig'i i su' territorio, cui pure il simulacro del Santo doveva tributare rispetto». Cbricliione condivisa dalla Corte di appello sulla scorta della concorde ricostru -iicne vicenda da parte dei due rappresentanti delle Forze dell'Ordine (Polizia di Rito e Carabinieri) che stavano prendendo parte alla processione per motivi i tu :nal (per poi abbandonarla dopo l'episodio in questione in segno di dissocia ione «lE conducenza (in fatto e logica) - afferma la Corte territoriale - della rica5trwione, rassegnata dai nominati operanti di P.G. va ricondotta alla non c)rtrol erse posizione rispettivamente mantenuta durante la marcia: gli agenti di 42.5. s,.bito dopo il simulacro del Santo ed i Militari dell'Arma nella zona anteriore al cc -teo. Donde la concreta, assoluta [p]ercepibilità in tempo reale degli accad:rner t, alle loro portata». Vero è - aggiungono i Giudici distrettuali - che «il corteo kieva,1 fatto una sosta, allorchè una anziana donna su una sedia a rotelle videve abbracciare il Santo, tuttavia ciò, a ben vedere, non vale a confuta -el'ic:itesI accusatoria, in quanto, al contrario, ha contribuito a distinguere la iii9ture autentica delle soste realmente effettuate dal corteo. E del resto, anche gli altr! testi citati dalla difesa - che per altro sono risultati situati davanti al e quindi in posizione tale da non poter registrare quanto accacieve immediatamente dietro - adducendo che il corteo si fermava per caisentre compattare le fila, hanno consentito di differenziare siffatte generiche ()cre;ion, , di sosta da quelle specificate con dovizia di particolari dagli anzidetti era'i ti di pol. giud.». 4.Tanto premesso, il primo motivo è infondato. 4.1.11 reato di "turbatio sacrorum" di cui all'art. 405 cod. pen. può ei-isere perfezionato da due condotte antigiuridiche: l'impedimento della funz one, consistente nell'ostacolare l'inizio o l'esercizio della stessa fino a deter -n ner- e le cessazione, oppure la turbativa della funzione stessa, che si verifica cuarido i , suo svolgimento non avviene in modo regolare (Sez. 3, n. 20739 de 13/03/2003, Rv. 225740 - 01; Sez. 3, n. 369 del 06/03/1967, Rv. 1040)3 - 01). La processione, avendo la finalità di esaltare il sentimento religioso e di rErdere omaggio anche fuori del tempio alla divinità, alla Madonna ed ai santi, costiti.iSCE' una pratica religiosa tutelata dall'art. 405 cod. pen. a condizione che v sia, ( òme nel caso in esame, l'assistenza di un ministro del culto cattolico (Sez. n. 987 del 17/06/1968, Rv. 108850 - 01). 4.2.Esclusa, nel caso di specie, l'ipotesi dell'impedimento (cli€ I editto accusatorio nemmeno ipotizza), nella giurisprudenza della Corte di :ass.3., ,one integra la condotta del "turbamento" il collocamento dei tavolini in stracia 31 fine di imporre una sosta della processione dinanzi ad un esercizio commerci 3l€ Sez. 6, n. 8055 del 12/01/2021, Rv. 281050 - 02), il manifestare con grida all'iniArnci della Chiesa, proferendo ingiurie alle autorità civili presenti a un funerale (SE. 6, n. 28030 del 03/06/2009, Rv. 244281 - 01), il semplice distogliere l'atten.ione dei fedeli o il denigrare la figura del ministro del culto (Sez. 3, r. 62:1 de 11/05/1967, Rv. 104861; Sez. 3, n. 369 del 06/03/1967, Rv. 104093), il gectare a terra l'ostia consacrata e calpestarla, generando "un trambusto" tra i dEtnut presenti alla celebrazione della messa in carcere con corsi3g.vinte allontanamento del detenuto che veniva ricondotto nella cella (Sez. 3 n. 2.337 del 18/03/2021, n.m.), nel pregare ad alta voce al fine di coprire la vo:i de celebranti e degli altri fedeli ed insultando e minacciando reiteratannelte celebranti e gli altri fedeli presenti alle funzioni (Sez. 3, n. 3072 del 0E/09/2016, dep. 2017, n.m.).4.3.Nell'originaria impostazione codicistica (che, sul piano storico, segui :a d poco più di un anno la sottoscrizione dei [OSCURATO:PERSONA] dell'Il febbraio :.929), il [OSCURATO:PERSONA] del Titolo IV del Libro secondo nel quale era inserito i delitizo d "turbatio sacrorum" era intitolato «Dei delitti contro la religione dello Statg e i culti ammessi». L'art. 405 cod. pen. era a sua volta intitolato «Turbame funzioni religiose del culto cattolico»; i delitti contro i culti ammessi nello ::.itato erano separatamente sanzionati dall'art. 406 con pene meno sEven:. I legislatore fascista aveva così innovato profondamente rispetto a quello librale del 1889 che, con il codice Zanardelli, aveva inserito il delitto tra quel i contro la libertà ed, in particolare, contro «la libertà dei culti». All'epoca, la Corna d cassazione aveva ricondotto la libertà religiosa al «diritto naturale de le libertà» (Corte di cassazione, 28 maggio 1892, in 11 Foro italiano, 1892, pa,-te II, col, 420) laddove il precedente codice penale sabaudo del 1859 considerava tale reato come un'offesa alla religione dello Stato e agli altri culti da esso tcllem ti. I [OSCURATO:PERSONA], come detto, aveva invece ricondottO il reato di "turbatio socrD, um'' tra quelli contro la religione dello Stato. La dottrina dell'epoca non ntEriva oubb• sul fatto che la religione non potesse essere considerata un affare individuai:. de quale lo Stato potesse disinteressarsi: la religione, in quanto fenomeno ch2 lega gli uomini a Dio e tra loro stessi, è fondamento di ogni comuni:à d conseguenza, è fondamento dello Stato che deve difenderla come se iVer Oesse se stesso. L'attentato alla religione consacrata dai [OSCURATO:PERSONA] c)me religione di Stato era considerato alla stregua di un attentato allo Stato, 3 suo essersi fatto paladino e garante del libero e pubblico esercizio del ::.ulto riconosciuto dall'art. 1 del Concordato. 4.4.[OSCURATO:PERSONA] repubblicana, dato atto che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani (art. 7, Cost., ha riconosciuto a tutti il diritto di professare liberamente la propria fede religio5A, ir qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitane ir privato o in pubblico il culto, all'unica condizione che non si tratti di riti contNri a buon costume (art. 19, Cost.). In tal modo, il diritto alla libertà religiosa lene sue varie manifestazioni, è stato ricondotto nell'alveo dei diritti inci‘iduali d. libertà "positiva" (cd. "libertà di"); in dottrina si è rimarcata la mar cata previsione di specifici doveri di protezione di tale diritto (non performat o, a I uelic costituzionale, sotto l'aspetto delle cd. libertà "negative", strutturate cioè i: )r11C "libertà da") e di concreti limiti all'agire dei pubblici poteri, ma quel che in questa sede rileva è lo spostamento, a fini penalistici, del baricentro di tale li )ertà dallo Stato - ormai laico e non confessionale - all'individuo: la libertà relig osa non è più affare proprio del primo, ma diritto positivo del secondo. 4.5.Nonostante la rivoluzione copernicana operata dalla Costituzic n C1E: '4E, (che aveva ribaltato i termini del rapporto Stato-individuo facendo della persona il fine dello Stato e non viceversa), secondo le più risalenti pronunce del g delle leggi si riteneva ancora che il delitto di cui all'art. 405, :ed. continuasse, al pari degli altri "Delitti contro le confessioni religiose", a tltlare non tanto la libertà religiosa individuale, quanto l'idea religiosa in sé consid:Aeata che trascendeva l'esercizio di un diritto individuale e costituiva uno cei n,31or morali e sociali attinenti all'interesse oltre che del singolo della collettività ,'Corte cost., sent. n. 125 del 1957). Solo un ventennio dopo si sarebbe fatta ;«,- -ada l'idea che il sentimento religioso, quale vive nell'intimo della coschnza individuale e si estende anche a gruppi più o meno numerosi di pers)ne kqate tra loro dal vincolo della professione di una fede comune, è da consicerare tra beni costituzionalmente rilevanti, come risulta coordinando gli artt. 2, 8 Cost., ed è indirettamente confermato anche dal primo comma dell'ari. 3 e dall'art. 20 (Corte cost. sent. n. 188 del 1975). Ancor più recentemente, la Corte costituzionale ha affermato che in attuazione del principio costituzionale :lena laicità e non confessionalità dello Stato - che non significa indifferenza di fronte all'esperienza religiosa, ma comporta equidistanza e imparzia li:à cella legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose - la protezione del se ltilrento religiose, e' venuta ad assumere il significato di un corollario iel d ritto costituzionale di libertà di religione, corollario che, naturalmeite, :leve abbracciare allo stesso modo l'esperienza religiosa di tutti coloro che la vi n )no, nella sua dimensione individuale e comunitaria, indipendentemente contenuti di fede delle diverse confessioni (Corte cost. sent. n. 329 del i ')97, nonché sent. n. 327 del 2002 che ha dichiarato l'illegittimità costituziunale dell'art. 405 cod. pen., nella parte in cui, per i fatti di turbamento delle fun,:iont; religiose del culto cattolico, prevedeva pene più gravi, anziché quelle uite previste dall'art. 406 cod. pen. per gli stessi fatti commessi contro gli alti c I ti). 4.6.Solo nel 2006 (legge n. 85 del 2006), il legislatore ha riformato il rtolo IV del Libro II, intitolando il [OSCURATO:PERSONA] «Dei delitti contro le confesA;ion religiose» (art. 10), sostituendo gli artt. 403 e 404, cod. pen. (artt. e. :Iena legge), modificando l'art. 406 (art. 9) e abrogando l'art. 405 cod. pen sparisce, così, anche sul piano grafico, ogni riferimento alla «religione dello Stai o.> pc far posto alle «confessioni religiose» tutelate in ogni loro manifesta2ione ed. espressione, singola e collettiva. 4.7.La peculiarità del bene tutelato dal delitto di cui all'art. 406 cod. )en performa la condotta del turbare l'esercizio di una funzione, cerimonia ) pr3tica religiosa, in termini diversi dal turbamento, per esempio, della regolar tà 111 ur, ufficio o di un servizio pubblico o di pubblica necessità integrante la tattis )ecie del reato di cui all'art. 340 cod. pen. La diversità dell'oggetto della condoCa "turbatio sacrarum" esclude che per la sua integrazione sia necessaria, C )Me conseguenza, la materiale discontinuità nell'esercizio della funzione -elig ci!;a o un ritardo o un suo diverso svolgimento (si pensi alla non prcgraninata deviazione del percorso della processione); anche il coprire ad alta vol e. la preghiera dei fedeli integra, come visto, il reato di cui all'art. 405 cd pen. anche se (e nonostante che) la funzione religiosa non ne venga "turb&.a ' ne suo svolgersi. Ciò che viene in rilievo è la dimensione "spirituale" del bene prote to lE cui tutela non consiste tanto (e solo) nell'assicurare la materiale rego a -ità funzione religiosa, quanto anche nell'impedire che essa possa essere dis -olta, utilizzata per scopi che offendono o sono in contrasto con la sensibilità re igiosa dei fedeli che vi partecipano e con i valori espressi dalla fede professata. It "sentimento religioso", a vario modo tutelato dalle norme contenute nel ,::apc Primo del Titolo IV del [OSCURATO:PERSONA] del codice penale, pur aveido una dimensione individuale ed intima, ha una sua proiezione necessala rente materiale perché si manifesta attraverso le persone (art. 403, cod. p en.), cose (art. 404 cod. pen.) e funzioni (art. 405 cod. pen.) con le quali e rrediar :e le quali ciascun individuo (o collettività di persone) ha modo di testimonia -e lE propria fede, il proprio credo religioso, di alimentarlo, di coltivarlo, di ‘iverlo. E così, la "res" oggetto di culto non rileva quale cosa che ha un int eA eSSe patrimoniale, bensì quale cosa che ha un valore simbolico-evocativ) o ne strumentale all'esercizio del culto; il suo vilipendio o danneggiamento ion lede tanto (o solo) il patrimonio quanto, sopratutto, il sentimento relicicso ziella collettività dei fedeli (art. 404 cod. pen.). Allo stesso modo, il vilipendi» det ministro di culto o della persona che lo professa, non offende la cli ,;nita dell'offeso, ma la proiezione religiosa della sua persona (art. 403 cod. pen In tutti questi casi è l'atteggiamento di disprezzo verso la religione che viene in rilevo: l'offesa al sentimento religioso costituisce il criterio selettivo che, a fonte della identità materiale di condotte altrimenti punibili in base ad altre n Irme dello stesso codice penale, qualifica la condotta dell'agente. 4.8.11 turbamento di una funzione/pratica/cerimonia religiosa rilevi, dirque, non solo (e non tanto) sotto il profilo materiale ma anche sotto qJello :lella strumentalizzazione della funzione a scopi totalmente contrari al s e iti ,T ento religioso di chi vi prende parte, ai valori da esso espressi, nei quali il se ltin ento religioso di ciascuno si riconosce e che la funzione intende evocare e "c non 4.9.Nel caso di specie, si tratta di due soste effettuate ser giustificazione dinanzi alla abitazione di congiunti stretti di [OSCURATO:PERSONA], ori late dal ricorrente, nella sua già indicata qualità, anch'egli imparentato cori il stesso. In tale contesto non rileva la circostanza, ribadita a più riprese in se. :e ci discussione orale dal difensore del ricorrente, che la moglie del Riina non f Osse. fisicamente presente in quel momento; rileva la materialità del geste che, interpretato dalla Corte di appello, con motivazione tutt'altro che illogica, í pme ossequio ad un esponente di spicco della criminalità mafiosa, ha strume.rtali: zate una processione religiosa a fini del tutti contrari al sentimento di coloro ví, partecipavano e comunque ai valori universalmente espressi e ricono3ciuti dallE religione cattolica, sovvertendoli completamente e integrando a tutti gli eff !tti reato contestato: la processione si è fermata per rendere om3cgio allE abitazione di uno storico capo-mafia e, dunque, al capo-mafia stesso. il 'at.:( che non sia stato effettuato il cd. "inchino" costituisce una mera variabile che nort esclude, in sua assenza, la materialità del fatto: l'inchino, semmai, l'avrebbe sok , reso più grave. 5.11 secondo motivo di ricorso è inammissibile. 5.1.Secondo il costante insegnamento della Corte di cassazi )r e, :leve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), zod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute lellz motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente detern nato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vi; ia lz sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, Rv. 278670 - 01; Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, Rv. 259323 - 01; Sez. 3, n. 27581 del 15/06/2010, Rv. 248105 - 01; Sez. 6, n. 14916 del 25/03/201C, Rv. 246667 - 01; Sez. 2, n. 16354 del 28/04/2006, Rv. 234752 - 01). 5.2.Non è sufficiente pertanto affermare che il testimone (nel cas ) il prelato che aveva condotto un'istruttoria sulla vicenda) avrebbe pot it3 rit2rire circostanze pertinenti all'imputazione ed è generica (oltre che espbrativ.i) lz deduzione secondo la quale egli «avrebbe dato un valido contributo a spiec Exe le' • regole di svolgimento delle processioni nelle mie cittadine, le abitudini tent t da "capo-vara" e altri piccoli particolari che, con certezza avrebbe