CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 giugno 2025
Cassazione n. 09804/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e la memoria depositata nell'interesse del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza, in data 19 giugno 2023, Corte di appello di Torino ha riformato parzialmente la decisione, in data 17 marzo 2022, con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati contestati in ottanta capi d'imputazione, aventi a oggetto, oltre al reato associativo di cui al capo n. 1), più reati contro il patrimonio, principalmente costituiti da furti aggravati in concorso, o consumati o in forma tentata. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di mancato riconoscimento della disciplina della continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e quelli, oggetto di cinquantadue contestazioni, per i quali è intervenuta sentenza di condanna a carico del ricorrente pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in data 12 marzo 2021, divenuta irrevocabile il 23 novembre 2021. 2. La Quinta sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 23289 del 16 febbraio 2024, in accoglimento del ricorso, ha annullato la sentenza con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. I Giudici del rescindente, dopo avere ricordato i principi giurisprudenziali enunciati dalla giurisprudenza di legittimità sia sulla configurabilità del reato continuato, con particolare riferimento alla distinzione tra unicità del disegno criminoso e programma di vita delinquenziale, sia sulla necessità di un’approfondita verifica in ordine alla sussistenza di concreti indicatori della programmazione, al momento della commissione del primo reato, di quelli successivi, almeno nelle loro linee essenziali, hanno evidenziato che la sentenza oggetto di ricorso non aveva dato realmente conto, se non avvalendosi di argomentazioni generiche o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, delle ragioni per cui, pur di fronte a una pluralità di indici astrattamente sintomatici dell'identità del disegno criminoso (che il giudice di appello, comunque, riconosceva limitatamente ai soli reati oggetto del presente procedimento), l'invocata applicazione della disciplina della continuazione non potesse essere disposta, dovendosi considerare le singole condotte illecite semplici estrinsecazioni, contingenti ed estemporanee, di un genere di vita incline al reato, piuttosto che parte integrante di un unico programma deliberato nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine. 3. Con la sentenza indicata nel preambolo, emessa in data 18 giugno 2025, la Corte di appello di Torino, quale giudice del rinvio, ha confermato la pronuncia resa dal Giudice per le indagini preliminari, in data 17 marzo 2021, fermo il giudicato parziale formatosi sulla sentenza della Corte d'appello di Torino il 19 giugno 2023, che ha rideterminato la pena in anni 4 mesi 9 giorni 13 di reclusione ed euro 3.095,00 di multa. A ragione della decisione osserva che l’esistenza di una deliberazione unitaria preventiva, seppure nelle linee essenziali, necessaria per la configurabilità del medesimo disegno criminoso di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen. risulta esclusa da una pluralità di specifici elementi di fatto, quali: - la natura non predatoria di alcuni reati e le loro diverse modalità esecutive; - il lungo arco tempo temporale in cui sono stati commesse sia le violazioni sub iudice (tra l'ottobre 2019 e il 3 aprile 2020) sia le violazioni separatamente giudicate (tra il 27 febbraio 2017 ed il 10 novembre 2018); - la natura di reati fine dell’associazione a delinquere (di cui l’imputato ha fatto parte, con il ruolo di coordinatore) limitata soltanto alle violazioni ascritte nel presente procedimento; - l’occasionale partecipazione ad alcuni reati degli stessi concorrenti. Al contrario, risulta da entrambe le sentenze che le violazioni di cui è stata chiesta l’unificazione sono state commesse, in larga parte, sfruttando le occasioni e le opportunità che si sono di volta in volta presentate, con decisioni istantanee ed immediate. Non rileva né l’avvenuto riconoscimento del vincolo della continuazione a favore di altri coimputati né le osservazioni del pubblico ministero nel corpo della richiesta di misura cautelare. 4. Avverso la sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei difensori di fiducia avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con cui denuncia violazione dell'articolo 597, primo comma, cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione. Lamenta che la sentenza impugnata ha ignorato le statuizioni contenute nella sentenza di annullamento della Quinta sezione della Corte di Cassazione ed ha posto a base della decisione argomentazioni generiche e prive di efficacia dimostrativa, e, soprattutto, ha travisato il reale contenuto della questione sollevata nell'atto di appello. La difesa, infatti, ha chiesto di riconoscere un'ulteriore vincolo della continuazione tra i due gruppi di reati, ognuno dei quali è composto da violazioni valutate già avvinte dal vincolo della continuazione. Rispetto a questa premessa, le argomentazioni utilizzate per escludere l’unitarietà del disegno criminoso, fondate sulla distanza temporale, la disomogeneità, la diversità delle modalità esecutive perdono la loro incisività e, anzi, appaiono eccentriche. La scelta della Corte distrettuale di considerare separatamente i reati già unificati, al pari di monadi isolate, per di più ritenendoli commessi senza una specifica programmazione ma in esecuzione di deliberazioni estemporanee, si pone in contrasto sia con la sentenza divenuta irrevocabile sia con la sentenza impugnata perché entrambe hanno ritenuto i reati rispettivamente giudicati avvinti dal nesso della continuazione. La Corte territoriale avrebbe dovuto prendere atto dell'esistenza dei due giudicati e, quindi, confrontare i due gruppi di reati senza scorporarli. Operando in tal modo sarebbe emerso con evidenza che il disegno criminoso riconosciuto sussistente della Corte territoriale nel presente procedimento è il medesimo di quello riconosciuto dalla sentenza emessa nel separato giudizio dal momento che la compagine criminale ha ideato un unico progetto criminoso, finalizzato alla commissione di una lunga serie di reati predatori, stabilendone le linee essenziali circa la modalità di realizzazione, in un circoscritto perimetro temporale. 4. Con la memoria tempestivamente depositata il ricorrente ha ribadito la fondatezza delle censure evidenziando che la gravata sentenza ha del tutto trascurato che il riconoscimento del vincolo della continuazione è stato chiesto “tra due gruppi di reati, assolutamente identici laddove considerati come insieme”. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità per la manifesta infondatezza delle censure dedotte. 1. Sostiene il ricorrente che la Corte distrettuale non ha adempiuto al mandato conferitole dal Giudice che ha disposto il giudizio di rinvio, riproponendo un apparato giustificativo della decisione di rigetto della richiesta di applicazione della disciplina della continuazione non solo assertivo, ma del tutto disallineato rispetto ai rilievi difensivi dedotti con l’atto di appello, incentrati non sull’esistenza di un’unitaria deliberazione criminosa sottesa a tutti i reati, già giudicati o sub iudice, ma sulla necessità di estendere il vincolo di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen. ai due gruppi individuati dalle due sentenze - composti da reati già unificati con decisione non più sindacabile per essersi formato il giudicato esterno ed interno - in quanto unitariamente programmati e realizzati dalla stessa compagnine criminale. 2. L’assunto non tiene conto del reale contenuto della sentenza impugnata, che, pur evidenziando le ragioni del dissenso dalle argomentazioni espresse in tema di continuazione nella sentenza appellata dal Giudice per le indagini preliminari, non solo ha precisato che tale punto “non può più essere oggetto di valutazione”, ma ha approfondito, in modo completo ed analitico, anche il tema, posto dalla difesa, dell’unificazione ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen.tra i due gruppi di reati, quello composto dai reati giudicati separatamente e quelli oggetto del presente procedimento. Al riguardo, ha osservato, con argomentazioni che non esibiscono alcuna illogicità, che non è individuabile una deliberazione unitaria preventiva, comune a tutte le violazioni, sia pure riferita alle linee essenziali dei reati successivamente consumati, in ragione non solo della distanza temporale (oltre un anno) tra l’ultimo dei reati giudicati con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino del 12 marzo 2021 (commesso il 27 febbraio 2017) ed il primo oggetto della sentenza appellata (10 ottobre 2019) ma, soprattutto dell’accertata sussistenza di una caratteristica comune a tutti i reati oggetto del presente procedimento, ma estranea all’altro gruppo di reati, ovvero l’essere stati soltanto i primi eseguiti in attuazione del programma criminoso di un’associazione a delinquere, costituitasi proprio al fine di consumarli a partire dall’ottobre dell’anno 2019, e che, pertanto, non era stata ancora nemmeno ideata all’epoca in cui sono stati commessi tutti i reati oggetto della sentenza emessa nel separato procedimento. Trattasi di argomentazioni ineccepibili anche sul piano giuridico. E’ pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il riconoscimento della continuazione postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose non identificandosi l’unitarietà del disegno criminoso con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615 - 01). Ciò che conta è che al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali e non costituiscano il frutto di determinazione estemporanee (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 Gargiulo, Rv. 270074 - 01). 3. Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del