CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 21665/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza emessa il 15 luglio 2022, la Corte di appello di Napoli, in accoglimento delle richieste ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato, la sentenza emessa dal Tribunale di Noia, dichiarando estinto per prescrizione il reato sub capo B), nonché riconoscendo le attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti, riducendo la pena principale in anni due e mesi otto di reclusione e nella stessa durata quelle accessorie fallimentari, in relazione al delitto sub capo A di bancarotta fraudolenta impropria distrattiva e documentale, aggravata dalla pluralità di fatti di bancarotta. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso, a mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo carenza di motivazione in relazione all'aver ritenuto in dispositivo «parzialmente risolta la continuazione». 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 va premesso che è orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa e ritenuta congrua dal giudice di appello nel procedimento ex art. 599-bis cod. proc. pen., nel cui ambito, peraltro, l'accordo sulla pena avviene all'esito di un accertamento a cognizione piena della responsabilità dello stesso effettuato dal giudice di prime cure e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante: è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 1.9983 del 09/06/2020 Ud., Rv. 279504 - 01). 3.2 Inoltre, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018 Cc., Rv. 272853 - 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 Cc., Rv. 273755 - 01, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 Cc., Rv. 274522 - 01) per l'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 Cc., Casero, Rv. 273194 - 01). 3.3. Tanto premesso, vertendosi in tema di ricorso in ordine alla determinazione della pena, il ricorso è inammissibile. D'altro canto la doglianza del ricorrente non si confronta con la circostanza che la pena irrogata risulta determinata sull'accordo delle parti senza alcun aumento per la continuazione, tanto più che i reati del capo B) sono stati dichiarati estinti e fra le condotte del capo A era contestata l'aggravante dei plurimi fatti di bancarotta, ex art. 219 legge fall., risultata subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti generiche prevalenti, in forza dell'accordo, cosicchè la lettura congiunta di dispositivo e motivazione palesa la natura di errore materiale di quanto contenuto nel dispositivo, per il quale al più avrebbe dovuto l'imputato chiedere una correzione di errore materiale all'autorità procedente, risultando pertanto l'inammissibilità del ricorso. 4. La rilevata causa di inammissibilità va dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24/02/2023 [OSCURATO:PERSONA]