CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 1961
Cassazione n. 32420/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma dell'Il dicembre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Roma il 7 luglio 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, concesse le attenuanti generiche, alla pena di anni 1 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000; fatto commesso in Roma in data anteriore e prossima al 26 febbraio 2019. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si eccepisce l'improcedibilità dell'azione penale per violazione del principio del ne bis in idem, sotto il profilo del vizio di motivazione, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata, nella quale (pag. 1-2) sono state adeguatamente illustrate le differenze strutturali tra il reato di cui all'art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000 e quello di bancarotta documentale ex art. 216 della legge fallimentare, essendosi correttamente precisato che tra i due reati sussiste un rapporto di specialità reciproca. Osservato che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'eccessività della pena, è manifestamento infondato, avendo i giudici di appello ragionevolmente sottolineato che a [OSCURATO:PERSONA] è stata irrogata una pena congrua, cui si è pervenuti partendo dal minimo edittale all'epoca vigente, con applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2025