CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 dicembre 2023
Cassazione n. 35269/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale iscritto al n. 13614/2023 avente ad oggetto l’ordinanza di questa Corte n. 15337/2023, pronunciata nel giudizio di legittimità vertente tra [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] da Passano -ricorrente - e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rappresentate e difese dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti e ricorrenti incidentali- nonché [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 15.12.2023, dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che viene chiesta dal controricorrente vittorioso [OSCURATO:PERSONA] la correzione dell’errore materiale della ordinanza n. 15337/2023/ di questa Corte, con riferimento all’anno della decisione riportato in dispositivo e con riferimento all’ammontare delle spese del giudizio di legittimità che, a dire dell’istante, sarebbero state liquidate senza tener conto dell’intera attività difensiva da lui svolta e, in particolare, della proposizione anche di un controricorso per resistere al ricorso incidentale spiegato dalle altre controricorrenti [OSCURATO:PERSONA]Lorenzi, non essendovi menzione di tale atto difensivo nel provvedimento; che all’istanza resiste l’[OSCURATO:PERSONA] spa (originaria ricorrente); considerato che, come dispone l’art. 391 bis cpc, la correzione di errore materiale può essere chiesta e può essere rilevata di ufficio anche dalla Corte di Cassazione in qualsiasi tempo; ritenuto che il ricorso per correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 15337/2023 è fondato solo in relazione all’anno della decisione riportato in calce nel dispositivo che, effettivamente - come emerge dagli atti e dall’intestazione stessa del provvedimento (v. pagg. 1 e 2) -è il 2023 e non il 2022; ritenuto che per il resto il ricorso è infondato perché: -nell’ordinanza di questa Corte n. 15337/2023 a pag. 3 rigo 11 si dà atto che avverso il ricorso principale della spa [OSCURATO:PERSONA] (menzionato nei tre righi superiori) “[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso”; -nell’intestazione, a pag. 2 rigo 3, si dà altresì atto che il Trucco è “controricorrente su ric.incidentale”; ritenuto pertanto, dal semplice coordinamento di tali indicazioni, che la Corte di Cassazione, contrariamente a quanto si assume in ricorso, ha comunque dato atto della duplice attività difensiva svolta dal Trucco (deposito di controricorso per resistere al ricorso principale dell’[OSCURATO:PERSONA] e di successivo controricorso “su ric. incidentale” spiegato dalle Terzi-Lorenzi) e, conseguentemente, ha liquidato le spese tenendo conto di tale attività difensiva; ritenuto invece che gli unici ulteriori errori materiali – che la Corte di Cassazione rileva di ufficio, come le è consentito – si rinvengono a pag. 3 rigo 15 della citata ordinanza laddove si omette di ribadire che al ricorso incidentale delle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA]Lorenzi anche il Trucco resiste con proprio controricorso (peraltro, nel provvedimento, per ulteriore mero refuso, si fa riferimento “all’appello incidentale”, piuttosto che “al ricorso incidentale”); che pertanto solo in questi termini va disposta la correzione dell’ordinanza citata; visto l’art. 391 bis cpc; PQM in parziale accoglimento dell’istanza, che rigetta per il resto, dispone correggersi l’ordinanza di questa Corte n. 15337/2023 nel senso che: - a pag. 3 rigo 15 in luogo delle parole “ [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso all’appello incidentale” deve leggersi “[OSCURATO:PERSONA] e il Trucco resistono con separati controricorsi al ricorso incidentale”; - a pag. 7 nell’ultimo rigo del dispositivo dopo la parola “14 aprile” deve leggersi “2023” in luogo di 2022. Manda a