CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01570/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 26753/2019) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72D18 F839S), GRASSO Romualdo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61M07 F839L), GRASSO Silvana (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60D69 F839A), GRASSO Francesco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65P14 F839W), GRASSO Anna (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67P55 F839M), GRASSO Rita (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69S59 F839L), GRASSO Tullio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73L27 F839N), GRASSO Adriana (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74H52 F839I), GRASSO Maria (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58T54 F839F), GRASSO Renato (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64M09 F839Y) e GRASSO Davide (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 78R12 F839R), quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]. e di CRUPI Bruno, in persona del suo curatore pro – tempore , ammesso al patrocinio a spese dello Stato per insufficienza di fondi, rappresentato e R.G.N. 26753/19 C.C.21/11/2024 Vendita – Simulazione – Opponibilità all’avente causa – Buona fede difeso, in forza di autorizzazione del Giudice delegato del 25 settembre 2019, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore; e [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale per scrittura privata autenticata del 26 novembre 2010, rep. n. 11.945, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 102, scala A, interno 13, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonché CHIAROLANZA Giovanni; -intimato - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 303/2019, pubblicata il 23 gennaio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie illustrative depositate nell’interesse dei ricorrenti e della Curatela controricorrente, ai sensi dell’art. 380- bis.1. c.p.c.; verificato preliminarmente che dai documenti allegati al ricorso ex art. 372 c.p.c. risulta che, nelle more tra la pubblicazione della sentenza impugnata e la notificazione del ricorso di legittimità, e segnatamente con atto pubblico in data 8 luglio 2019, rep. n. 8.404, racc. n. 5.998, ha accettato, tra gli altri, l’eredità di [OSCURATO:PERSONA] con beneficio d’inventario [OSCURATO:PERSONA], quale figlio del premorto fratello del de cuius [OSCURATO:PERSONA], senza che tale erede sia stato evocato in causa; atteso che occorre, dunque, integrare il contraddittorio verso tale erede, prima di ogni decisione sul ricorso. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza e rimette la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, ne