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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 40443/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 11232/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, di conferma della sentenza del Tribunale di Rovigo, che l'ha condannato alla pena di otto mesi di reclusione ed C 100 di multa per il reato di tentato furto aggravato Considerato che il primo motivo di ricorso, di censura della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva, è inammissibile, in quanto le statuizioni della pena non sono state oggetto di specifico motivo di gravame( pg. 3 della sentenza), non potendo essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione l'erronea applicazione della recidiva (Sez. 3 - , n. 27256 del 23/07/2020, Rv. 279903).

Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che, per la sua assoluta indeterminatezza e genericità, doveva essere dichiarato inammissibile (Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998 - dep. 1999, Iannotta A, Rv. 213230); infatti il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014 - dep. 13/03/2015, Botta, Rv. 262700).

Considerato che anche il secondo motivo di ricorso, che lamenta gli stessi vizi in relazione alla concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, risulta inammissibile per la medesima ragione; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 settembre 2022 Il c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 11232/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, di conferma della sentenza del Tribunale di Rovigo, che l'ha condannato alla pena di otto mesi di reclusione ed C 100 di multa per il reato di tentato furto aggravato Considerato che il primo motivo di ricorso, di censura della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva, è inammissibile, in quanto le statuizioni della pena non sono state oggetto di specifico motivo di gravame( pg. 3 della sentenza), non potendo essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione l'erronea applicazione della recidiva (Sez. 3 - , n. 27256 del 23/07/2020, Rv. 279903). Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che, per la sua assoluta indeterminatezza e genericità, doveva essere dichiarato inammissibile (Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998 - dep. 1999, Iannotta A, Rv. 213230); infatti il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014 - dep. 13/03/2015, Botta, Rv. 262700). Considerato che anche il secondo motivo di ricorso, che lamenta gli stessi vizi in relazione alla concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, risulta inammissibile per la medesima ragione; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il c
Sentenza Cassazione n. 40443/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris