CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 45522/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarati inammissibili i motivi di appello nel merito per intervenuta rinuncia, ha applicato, su richiesta dell'imputato e con il consenso del Procuratore generale, a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni quattro di reclusione ed euro diciottomila di multa, per numerosi reati in materia di stupefacenti, unificati ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen., e, fra questi, per i reati ascritti all'imputati ai capi B2) B2d) e B2e), già qualificati in primo grado ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 4 d.P.R. 309/1990. 2.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione denunciando, con motivi sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della decisione, violazione di legge della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto legittimo l'accordo intervenuto tra le parti in relazione ai reati di cui ai capi B2, B2d) e B2d) poiché, tenuto conto della data di commissione dei fatti e in mancanza di cause di sospensione, i predetti reati erano prescritti al momento della pronuncia impugnata. 3.L'udienza pubblica fissata per la trattazione del ricorso al 20 ottobre 2022 è stata differita alla data odierna poiché era pendente dinanzi alle Sezioni Unite, la questione sulla deducibilità, con ricorso per cassazione, del vizio della sentenza emessa a seguito di pena concordata nel caso in cui i reati fossero prescritti alla data della pronuncia della sentenza. Alla data odierna è pervenuta memoria del difensore che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve trovare accoglimento, limitatamente ai reati di cui ai capi B2), B2d) e B2e), oggetto del ricorso, con dichiarazione di intervenuta prescrizione e rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro. Effettivamente, in mancanza di sospensione, era intervenuta in data 9 febbraio 2016, la prescrizione dei reati sub capi B2, B2d) B2e), oggetto di ricorso, e qualificati, in primo grado, ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 4 del d.P.R. 309/1990. Il tema, invero controverso, devoluto con l'odierno ricorso alla Corte di cassazione ineriva alla possibilità di proporre ricorso per cassazione - in presenza di accordo delle parti sulla determinazione della pena con rinuncia ai motivi di merito — nel caso di prescrizione dei reati intervenuta prima della decisione di pena concordata da parte del giudice del merito. Sul punto ad un orientamento contrario, che evidenziava come, anche in tale caso, occorresse verificare se si fosse in presenza, per effetto dell'aumento di pena per la continuazione fra reati, pena illegale (Sez. 5, n. 4709 del 20/09/2019, dep. 2020, Ferrarini, Rv. 278142), si contrapponeva altra interpretazione secondo cui era consentito il ricorso per cassazione, per violazione di legge, nel caso di omessa rilevazione della prescrizione che richiede, per la valida rinuncia, una espressa manifestazione di volontà in tal senso dell'imputato (Sez. 1, n. 51169 del 11/06/2018, Porrà, Rv. 274384). Per il primo orientamento, invece, occorreva comunque verificare se la pena applicata fosse esorbitante i limiti edittali previsti per i reati in relazione ai quali non era decorso il termine di prescrizione alla data della pronuncia impugnata. Con sentenza del 27 ottobre 2022 - allo stato nota solo nella notizia di decisione ma sufficiente ai fini dell'esame dell'odierno ricorso - si è data risposta affermativa al quesito se avverso la sentenza di concordato in appello ex art. 599- bis cod. proc. pen., sia consentito proporre ricorso per cassazione deducendosi l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di secondo grado, evenienza appunto ricorrente nel caso in esame e che prescinde dalla verifica della illegalità della pena concordata tra le parti, nella ristretta nozione di pena illegale innanzi precisata. Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, a tali reati limitato, va dichiarata la prescrizione dei reati ascritti a [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai capi B2), B2 d), B2e). Consegue, altresì, l'annullamento senza rinvio della sentenza di merito e la trasmissione degli atti al giudice competente per nuovo giudizio in ordine ai reati residui per essere caduto l'accordo: difatti, la statuizione di prescrizione incide in modo significativo sui presupposti dell'accordo sia quanto alla determinazione dell'aumento in continuazione, che alla valutazione complessiva della condotta contestata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati di cui ai capi B2), B2d) B2e) sono estinti per prescrizione e trasmette gli atti alla Corte di appello di Catanzaro per il giu