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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 35558/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7234/15 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Unione Sovietica, n. 8 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Piemonte, n. 39 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4967/06/14 depositata in data 31 luglio 2014 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2021 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma che, accogliendo il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria emesso in relazione alle annualità d'imposta dal 2000 al 2003, aveva ritenuto non provata, in ragione della mancata costituzione in giudizio del Concessionario, la notificazione delle cartelle sottese.

2. La contribuente, costituendosi nel giudizio di secondo grado, eccepiva l'inesistenza della notifica dell'atto di appello perché avvenuta il 31 luglio 2013 presso il difensore costituito in primo grado, avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in via Avezzana, n. 8, anziché presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in via Farnesina, n. 269, risultante dalla visura del Consiglio nazionale Forense depositata in atti.

3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, respinta l'eccezione sollevata dalla contribuente per mancata allegazione del certificato del [OSCURATO:PERSONA], accoglieva l'impugnazione dichiarando inammissibile il ricorso originario della contribuente per difetto di giurisdizione.

Osservò, in particolare, che l'iscrizione ipotecaria atteneva a crediti di natura non tributaria, come denunciato dalla parte appellante, cosicché la controversia non rientrava nella giurisdizione della Commissione tributaria.

4. Contro la suddetta decisione d'appello [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione con un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste mediante controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere nulla la notificazione dell'atto di appello ex art. 330 cod. proc. civ.Si duole che la notificazione dell'atto di appello eseguita presso il proprio domicilio e non già presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado, avv. [OSCURATO:PERSONA] - eccezione questa tempestivamente sollevata in sede di costituzione - avrebbe dovuto indurre la C.T.R. a dichiarare l'inammissibilità dell'appello per evidente violazione dell'art. 330 cod. proc. civ., a nulla rilevando l'assunto dei giudici di appello secondo cui mancava l'allegazione del certificato del [OSCURATO:PERSONA].

Il mancato rispetto della regola preposta al regolare svolgimento del processo, ad avviso della ricorrente, rende nullo il procedimento e, di conseguenza, la sentenza emessa.

2. In prossimità dell'adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, alla quale ha fatto poi seguito la dichiarazione di accettazione della controricorrente.

Va ribadito che nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, poiché, non avendo la stessa carattere accettizio, non richiede l'accettazione dellacontroparte per produrre effetti processuali (cfr. ex plurimis, Cass., sez. 6-L, 15/03/2019, n. 7536; Cass., sez. 6-L, 26/02/2015, n. 3971; Cass., sez. 3, 15/10/2009, n. 21894), determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comportando il conseguente venire meno dell'interesse ad impugnare, sicché l'accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese.

3. Sussistono, dunque, i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite, in conformità alla richiesta delle parti.

Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui «In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175; Cass., sez.

L, 2/10/2019, n. 24632; Cass., sez.

U, 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio.

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio il 17 settembre 2021 IL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7234/15 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Unione Sovietica, n. 8 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Piemonte, n. 39 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4967/06/14 depositata in data 31 luglio 2014 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2021 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma che, accogliendo il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria emesso in relazione alle annualità d'imposta dal 2000 al 2003, aveva ritenuto non provata, in ragione della mancata costituzione in giudizio del Concessionario, la notificazione delle cartelle sottese. 2. La contribuente, costituendosi nel giudizio di secondo grado, eccepiva l'inesistenza della notifica dell'atto di appello perché avvenuta il 31 luglio 2013 presso il difensore costituito in primo grado, avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in via Avezzana, n. 8, anziché presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in via Farnesina, n. 269, risultante dalla visura del Consiglio nazionale Forense depositata in atti. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, respinta l'eccezione sollevata dalla contribuente per mancata allegazione del certificato del [OSCURATO:PERSONA], accoglieva l'impugnazione dichiarando inammissibile il ricorso originario della contribuente per difetto di giurisdizione. Osservò, in particolare, che l'iscrizione ipotecaria atteneva a crediti di natura non tributaria, come denunciato dalla parte appellante, cosicché la controversia non rientrava nella giurisdizione della Commissione tributaria. 4. Contro la suddetta decisione d'appello [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione con un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste mediante controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere nulla la notificazione dell'atto di appello ex art. 330 cod. proc. civ.Si duole che la notificazione dell'atto di appello eseguita presso il proprio domicilio e non già presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado, avv. [OSCURATO:PERSONA] - eccezione questa tempestivamente sollevata in sede di costituzione - avrebbe dovuto indurre la C.T.R. a dichiarare l'inammissibilità dell'appello per evidente violazione dell'art. 330 cod. proc. civ., a nulla rilevando l'assunto dei giudici di appello secondo cui mancava l'allegazione del certificato del [OSCURATO:PERSONA]. Il mancato rispetto della regola preposta al regolare svolgimento del processo, ad avviso della ricorrente, rende nullo il procedimento e, di conseguenza, la sentenza emessa. 2. In prossimità dell'adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, alla quale ha fatto poi seguito la dichiarazione di accettazione della controricorrente. Va ribadito che nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, poiché, non avendo la stessa carattere accettizio, non richiede l'accettazione dellacontroparte per produrre effetti processuali (cfr. ex plurimis, Cass., sez. 6-L, 15/03/2019, n. 7536; Cass., sez. 6-L, 26/02/2015, n. 3971; Cass., sez. 3, 15/10/2009, n. 21894), determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comportando il conseguente venire meno dell'interesse ad impugnare, sicché l'accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese. 3. Sussistono, dunque, i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite, in conformità alla richiesta delle parti. Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui «In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175; Cass., sez. L, 2/10/2019, n. 24632; Cass., sez. U, 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. dichiara estinto il giudizio. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Roma nella camera di consiglio il 17 settembre 2021 IL
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