Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1967
ECLI:EU:C:1967:11
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61966C0012
[OSCURATO:PERSONA] dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]
del 17 maggio 1967 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] giuridica 1
A — La domanda d'annullamento
I — Sulla ricevibilità
II — Nel merito
1. Se il procedimento d'integrazione sia inficiato da vizi sostanziali
a) La composizione della commissione d'integrazione
b) Se la commissione d'integrazione non abbia svolto adeguate indagini sul caso del ricorrente
aa) Circa l'asserita retrodatazione di osservazioni a margine apposte dal superiore del ricorrente
bb) Sulla necessità di completare il fascicolo
cc) Se la commissione d'integrazione fosse tenuta a sentire anche l'ex presidente della [OSCURATO:PERSONA]
2. Sulla motivazione data dalla commissione d'integrazione
a) Circa le dichiarazioni del vice presidente [OSCURATO:PERSONA]
b) I singoli elementi di giudizio criticati dal ricorrente
aa) Statistica sanitaria e sociale
bb) Organigramma della direzione della protezione sanitaria
cc) Elaborazione di norme sull'assicurazione e sull'indennizzo dei lavoratori esposti a radiazioni
dd) Schedario tecnico sulle malattie professionali
3. [OSCURATO:PERSONA]
B — Le domande di risarcimento
C — [OSCURATO:PERSONA] finali
[OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici
,
Il ricorrente nella presente causa ha già adito una volta la Corte di giustizia, il che mi permette di essere conciso sugli antefatti.
Dalla causa 110-63 sappiamo che il Willame prestava servizio presso la [OSCURATO:PERSONA], dal 18 agosto 1958, come funzionario contrattuale di grado A/3 — 3, con la qualifica di capo servizio presso la Direzione della protezione sanitaria, problemi sociali e documentazione. Sappiamo inoltre che un precedente procedimento d'integrazione a norma dell'articolo 102 dello statuto era terminato il 19 febbraio 1963 con il parere negativo della commissione d'integrazione, il quale provocava la decisione di licenziamento del 5 settembre 1963. La Corte però accoglieva il ricorso avverso tale provvedimento e, con sentenza 8 luglio 1965, la decisione di licenziamento veniva annullata e «la pratica… rinviata dinanzi alla convenuta affinché sia riaperta la procedura d'integrazione relativa al ricorrente». La Prima Sezione della Corte fondava il suo convincimento innanzitutto sul fatto che il vice-presidente della [OSCURATO:PERSONA], sig. [OSCURATO:PERSONA], non era stato sentito in merito al caso del Willame, pur avendo egli annotato sul rapporto d'integrazione : «Non sono d'accordo sul giudizio di cui sopra specie per quanto riguarda le valutazioni analitiche eccessivamente severe. Dopo l'integrazione sarà opportuno riorganizzare il servizio».
In esito a tale sentenza, il ricorrente continuava a prestare servizio presso la [OSCURATO:PERSONA], ma non nel posto che occupava precedentemente (che nel frattempo era stato soppresso) ; egli veniva invece destinato alla Direzione generale amministrazione e personale. In ossequio alla pronunzia della Corte, la [OSCURATO:PERSONA] nell'autunno 1965 rinnovava il procedimento d'integrazione nei confronti del Willame, riconvocando gli stessi membri della commissione d'integrazione in quattro sedute (il 3, 5, 15 novembre e 1
o
dicembre 1965). Il giudizio complessivo sul ricorrente, contenuto in una nota del 1
o
dicembre 1965, rimaneva immutato: sentito il vicepresidente della [OSCURATO:PERSONA], sentito il parere di un esperto relativamente ad un determinato lavoro del ricorrente, valutati i vari documenti prodotti dal Willame e sentito il ricorrente, la commissione rimaneva del parere che il Willame non fosse idoneo a svolgere le mansioni a lui affidate. [OSCURATO:PERSONA] decideva per la seconda volta di recedere dal contratto con preavviso di un mese. Il provvedimento reca la data del 16 dicembre 1965 ed è stato notificato all'interessato il 21 dicembre 1965.
Il presente ricorso è diretto principalmente contro tale decisione e le conclusioni sono in sostanza le seguenti :
—
annullamento della decisione di licenziamento del 16 dicembre 1965;
—
condanna della [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno per faute de service commessa vuoi nel procedimento d'integrazione, vuoi nell'adozione di atti nei confronti del ricorrente ;
—
in subordine
, condanna della [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno per inosservanza del termine di preavviso per i funzionari di grado A/3.
Il ricorrente fonda le sue conclusioni su varie censure che sono raggruppate sotto i motivi di violazione di forme essenziali, mancanza di motivazione e sviamento di potere. Non esaminerò i vari motivi separatamente perché ciò mi obbligherebbe a ripetermi, ma seguirò un ordine più rispondente al concatenarsi delle varie censure.
Comincerò dalla domanda d'annullamento per passare poi alle domande di risarcimento.
[OSCURATO:PERSONA] giuridica
A — La domanda d'annullamento
I — Sulla ricevibilità
Non mi soffermerò su questo punto poiché la convenuta non ha sollevato eccezioni d'irricevibilità, né vi è motivo di sollevarne d'ufficio.
II — Nel merito
1. Se il procedimento d'integrazione sia inficiato da vizi sostanziali
Come è già stato più volte affermato, la Corte non può sindacare nel loro contenuto i giudizi della commissione d'integrazione (
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), ma il controllo giurisdizionale deve esercitarsi sull'osservanza delle norme processuali; ora, il ricorrente denuncia notevoli manchevolezze anche nel secondo procedimento d'integrazione. Esse riguardano la composizione della commissione d'integrazione e la necessaria indagine sui fatti.
a) La composizione della commissione d'integrazione
Il ricorrente si duole che il suo caso sia stato riesaminato dalle stesse persone che avevano fatto parte della commissione in occasione del primo esame. Un giudizio imparziale avrebbe potuto essere emesso solo da una nuova commissione, cui non si ponesse il problema di confermare o mutare il giudizio emesso in precedenza.
Queste considerazioni non si possono scartare sic et simpliciter, ma nel nostro caso mancano in fondo di vis persuasiva.
In proposito è irrilevante il fatto che il ricorrente, nel corso del procedimento d'integrazione, non abbia contestato la composizione della commissione e che nella sentenza 8 luglio 1965, con cui è stata annullata la prima decisione di licenziamento, la pratica sia stata rinviata alla [OSCURATO:PERSONA] senza prescrivere che la composizione della commissione d'integrazione venisse modificata.
È invece decisiva la
natura
del procedimento d'integrazione. Com'è detto nella sentenza sopra menzionata, si è vagliata, a norma dell'articolo 102 dello statuto, l'idoneità degli interessati a ricoprire determinati incarichi; ma tale esame ben differisce dai procedimenti penali o disciplinari. Non dobbiamo quindi preoccuparci dell'osservanza delle norme processuali penali, indipendentemente dal fatto che fra queste non rientra necessariamente il divieto di riesame da parte dello stesso collegio giudicante, su rinvio dell'istanza superiore.
A ben vedere, il procedimento d'integrazione è una specie di
esame
, nel quale la commissione d'integrazione deve valutare i giudizi dei superiori circa l'attitudine dei loro subordinati, giudizi formulati senza l'applicazione di criteri uniformi. In una situazione del genere, le disparità di trattamento fra i dipendenti possono essere evitate solo se la valutazione finale è riservata ad
un'unica
commissione, che può adottare nel suo lavoro criteri uniformi ed è quindi in grado di compensare gli squilibri fra i vari criteri di giudizio. Commissioni speciali costituite per casi particolari non potrebbero avere una panoramica dei casi giudicati e non potrebbero avvalersi con profitto dell'esperienza acquistata dalla commissione d'integrazione.
Non si può quindi obiettivamente far carico alla [OSCURATO:PERSONA] di aver omesso — conformemente alla prassi seguita nei procedimenti nazionali — di costituire un'altra commissione dopo che era stato annullato il primo parere sul ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe certo dovuto comportarsi in modo diverso, vale a dire dare la preminenza all'imparzialità della commissione d'integrazione rispetto alla citata funzione equilibratrice, se vi fossero stati indizi atti a far presumere che detta commissione, nel primo procedimento riguardante il ricorrente, fosse stata influenzata da pregiudizi oppure avesse agito arbitrariamente. Ma così non è, poiché sappiamo che la Corte a suo tempo ha solo criticato la commissione d'integrazione per non essersi valsa di tutte le fonti d'informazione serie e quindi per aver commesso un mero errore di procedura.
Ciò m'induce a considerare infondata la prima censura del ricorrente.
b) Se la commissione d'integrazione non abbia svolto adeguate indagini sul caso del ricorrente
Il ricorrente assume che la commissione d'integrazione non si è valsa di tutti i mezzi istruttori da lui proposti, quali un'indagine circa l'eventuale retrodatazione di note apposte dal suo superiore in margine ai suoi lavori; il completamento del fascicolo personale mediante altri lavori e taluni documenti che non contenevano soltanto progetti; nonché l'audizione dell'ex presidente della [OSCURATO:PERSONA] circa l'attività svolta dal ricorrente in seno al Comitato del personale.
aa) Circa l'asserita retrodatazione di osservazioni a margine apposte dal superiore del ricorrente
[OSCURATO:PERSONA] quanto riguarda il primo punto di questo gruppo di censure, desumo dal verbale della seduta 5 novembre 1965 della commissione d'integrazione che il ricorrente, a proposito dei documenti prodotti dal suo superiore nel primo procedimento d'integrazione e resi noti al Willame il 7 febbraio 1963, ha espresso dubbi circa la data delle note apposte a margine da detto superiore. Tali dubbi sarebbero stati originati dalla «analogia tipografica» tra note marginali portanti date diverse. Su questo punto il superiore del ricorrente è stato sentito il 15 novembre 1965. Ai rilievi del Willame egli ha ribattuto che le note in inchiostro nero erano state apposte all'epoca in cui i documenti gli erano stati rimessi dal ricorrente, mentre le note a matita rossa (su 17 documenti) risalirebbero al 1962, vale a dire all'epoca in cui si erano raccolti i documenti per il procedimento d'integrazione. È evidente però che annotazioni in
rosso
su tre documenti portano la data del 1958 e del 1959.
Il ricorrente ne conclude che ciò prova la retrodatazione almeno per quanto riguarda detti tre documenti. Tale fatto sminuirebbe l'attendibilità di una persona di capitale importanza per la commissione giudicante e renderebbe insostenibile la tesi secondo cui il superiore del Willame avrebbe criticato il lavoro di questi già molto tempo prima dell'inizio del procedimento d'integrazione.
A questo punto dobbiamo chiederci se la situazione — come sostiene il ricorrente — avrebbe dovuto indurre la commissione d'integrazione a disporre una perizia onde accertare le date alle quali erano state apposte le note in margine ai lavori del Willame. Come la [OSCURATO:PERSONA], ritengo che non ne fosse il caso.
E valgano le seguenti considerazioni: la [OSCURATO:PERSONA] contesta recisamente che il superiore del ricorrente abbia ammesso, nelle sue dichiarazioni del 15 novembre 1965, di aver retrodatato alcune sue annotazioni, il che sarebbe veramente stupefacente dal momento che detto funzionario aveva la possibilità — e ne ha fatto uso — di prendere visione dei documenti in questione prima di rilasciare le sue dichiarazioni (cfr. il verbale del 3 novembre 1965).
Scopo dell'interrogatorio di cui sopra sarebbe invece stato quello di stabilire quando erano state apposte le note
prive di data.
Le dichiarazioni rilasciate si sarebbero riferite solo a questo punto e questo senso sarebbe loro stato attribuito dalla commissione d'integrazione. Tale chiarimento sarebbe stato dato al ricorrente non solo a voce nella seduta del 1
o
dicembre 1965, ma anche con una lettera del presidente della commissione in data 14 dicembre 1965.
Quindi l'unico motivo di disporre la perizia sarebbe stata una certa analogia formale tra le note summenzionate, che nel ricorrente ha suscitato vaghi dubbi circa la data alla quale esse sarebbero state apposte. Non è criticabile il fatto che la commissione d'integrazione non abbia ritenuto sufficienti tali sospetti, specie dal momento che essa non si è limitata ad accettare ciecamente il giudizio contenuto in tali note, ma, com'è emerso in corso di causa, si è preoccupata di accertare la fondatezza di tali critiche sulla scorta dei documenti in suo possesso.
Sotto questo profilo non mi pare si possa sostenere la tesi della lacunosità dell'istruttoria.
bb) Sulla necessità di completare il fascicolo
Circa la censura secondo cui la commissione d'integrazione avrebbe formato il suo convincimento nel secondo procedimento in base ad un fascicolo incompleto, mi pare ch'essa vada senz'altro disattesa. Mi ricordo che già nel primo procedimento d'integrazione il ricorrente ha allegato che la commissione non gli aveva lasciato il tempo di produrre tutti i documenti atti a dimostrare le sue capacità. Il 12 febbraio 1963 il ricorrente produceva tre documenti «a completamento»del suo fascicolo e l'8 maggio 1963, cioè dopo che la commissione d'integrazione aveva deciso (provvedimento del 19 febbraio 1963), egli produceva altri 85 documenti per complessive 450 pagine. La Prima Sezione della Corte non ha tanto criticato l'omessa riapertura del procedimento d'integrazione, quanto invece il fatto che il
ricorrente
non abbia dimostrato maggiore iniziativa allorché la commissione, l'8 febbraio 1963, lo informò che poteva produrre tutti i documenti che riteneva costituissero elementi di prova a suo favore. Se ciò valeva per il primo procedimento, non è dato di vedere perché il secondo avrebbe modificato la situazione.
Anche prescindendo dalle obiezioni di principio testé esposte, mi pare che le censure del ricorrente siano poco persuasive.
Non e del tutto chiaro lo scopo della critica secondo cui la commissione d'integrazione si sarebbe limitata a prendere in considerazione i documenti prodotti dal Willame l'8 maggio 1963, vale a dire avrebbe giudicato dei
progetti
invece di esaminare i lavori nella loro versione
definitiva.
Se il ricorrente si riferisce alle versioni finali cui hanno
collaborato altri dipendenti
, tali documenti non hanno alcuna efficacia probatoria, in quanto è difficile in simili casi stabilire esattamente il contributo personale dei vari redattori, e quindi formulare un giudizio obiettivo, come prescritto dall'articolo 102.
In secondo luogo non risulta che il ricorrente durante il procedimento d'integrazione abbia
rammentato
l'esistenza, in aggiunta ai
progetti
già prodotti, di altri documenti,
da lui
elaborati e quasi terminati, che avrebbero consentito di giudicare più favorevolmente le sue capacità.
Tale accenno — se non erro — si trova in una lettera indirizzata al presidente della commissione il 15 dicembre 1965,
dopo la conclusione
del procedimento e vale inoltre solo per
un
documento prodotto dal Willame. Tale atteggiamento è tanto meno comprensibile in quanto, nel primo procedimento d'integrazione, al ricorrente non è solo stata addebitata
scarsa iniziativa
(addebito che può essere confutato col fatto che determinati lavori sono stati
iniziati).
Sappiamo infatti che la commissione d'integrazione ha criticato in primo luogo l'incapacità di
approfondire
determinati lavori, vale a dire
l'imperfezione
delle prestazioni.
Infine si può ancora obiettare al ricorrente che la commissione non ha formato il proprio convincimento soltanto in base ai documenti da lui prodotti, ma anche e soprattutto sulla scorta di documenti, per complessive 150 pagine, che, secondo quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato senza essere contraddetta, erano stati redatti dal Willame ed erano
definitivi.
Ciò fa cadere la censura mossa alla commissione d'integrazione di essersi fondata soltanto su
progetti
di lavori.
Il ricorrente allega altresì che sarebbe stato dovere della commissione esaminare
altri lavori
da lui effettuati ed in particolare taluni bollettini d'informazione; a parte il fatto che, nel corso del procedimento d'integrazione, egli non vi ha fatto cenno, è decisivo in proposito quanto ha affermato la [OSCURATO:PERSONA], vale a dire i bollettini sono stati redatti in
collaborazione
con un altro impiegato e quindi non sono atti a consentire un giudizio sicuro sulle capacità del ricorrente. Infine si può dire che l'esame di 600 pagine di documenti di lavoro è sufficiente ai fini del procedimento d'integrazione, in quanto non è logicamente compito della commissione esaminare
tutti i lavori
di un dipendente.
Non è quindi possibile individuare, sulla scorta di quanto è stato detto finora, una violazione dell'obbligo di diligenza e di indagine nell'ambito del procedimento d'integrazione. Su alcune questioni particolari relative al fascicolo del ricorrente ritornerò più tardi, quando tratterò della
consistenza
degli argomenti della [OSCURATO:PERSONA].
cc) Se la commissione d'integrazione fosse tenuta a sentire anche l'ex presidente della [OSCURATO:PERSONA] sotto la censura d'istruttoria inadeguata, il ricorrente fa carico alla commissione d'integrazione di aver ingiustamente trascurato la sua richiesta che venisse sentito anche l'ex presidente della [OSCURATO:PERSONA]. Tale omissione avrebbe impedito di determinare esattamente la portata e l'importanza del lavoro da lui svolto per lungo tempo nell'ambito del Comitato del personale.
Questo rilievo si ricollega ad un passo — d'altronde non decisivo — della sentenza 8 luglio 1965, secondo cui la commissione «era tenuta ad esaminare in quale misura detta attività potesse avere, senza colpa del ricorrente, un'influenza sfavorevole non solo sulla quantità, ma anche sulla qualità del lavoro». È infatti concepibile che un funzionario facente parte del Comitato del personale possa essere impedito nello svolgimento del suo lavoro in misura tale che la sua attività professionale rimanga gravemente pregiudicata. La Prima Sezione della Corte ha affermato che di ciò non può essere mosso addebito all'interessato.
Personalmente, sono del parere che nella fattispecie si è tenuto il dovuto conto di tale principio.
Non si può anzitutto dare torto alla commissione d'integrazione quando afferma di non essere tenuta a dare un
giudizio
sull'attività del dipendente in seno al Comitato del personale, ma solo sulla sua idoneità a svolgere le mansioni affidategli. Anche se l'articolo 1, n. 3, dell'allegato II dello statuto stabilisce che l'attività svolta per il Comitato del personale rientra
nell'attività di servizio
, ed anche applicando tale principio al periodo prestatutario, non è affatto detto che dal
valore
delle prestazioni fornite nell'ambito del Comitato del personale si possa desumere l'idoneità ad un determinato impiego.
Poteva trattarsi quindi soltanto di stabilire
l'ampiezza
dell'attività del ricorrente nell'ambito del Comitato del personale e di accertare quale ne fosse stata l'incidenza sul rendimento. Ciò è stato fatto, e lo dimostrano non solo le dichiarazioni rilasciate dal suo superiore il 3 novembre 1965, ma anche le considerazioni espresse dalla commissione d'integrazione nel suo parere del 1
o
dicembre 1965, che si fonda su dichiarazioni particolareggiate del ricorrente. Mai vi si fa carico al Willame di aver trascurato le sue mansioni a causa dell'attività svolta per il Comitato, anzi viene rilevato che, nonostante la predetta occupazione, egli è riuscito a dedicare un tempo notevole all'attività di servizio, il che si desume fra l'altro dalla quantità dei documenti esaminati durante il procedimento d'integrazione. Inoltre il ricorrente non ha mai sostenuto di aver dovuto lavorare
affrettatamente
in conseguenza della sua duplice attività, senza quindi poter approfondire gli argomenti di cui si occupava. Egli ha affermato espressamente che, fino al termine del 1961, il suo superiore gli ha fornito il massimo appoggio per quanto riguarda l'opera prestata in seno al Comitato del personale ed ha riconosciuto di aver sempre avuto la possibilità di eseguire il lavoro con anticipo sul termine previsto (cfr. verbale 8 febbraio 1963, pag. 9).
Ciò premesso, ritengo che nel procedimento d'integrazione non fosse necessario approfondire la questione relativa al tempo dedicato dal ricorrente alle attività concernenti il Comitato del personale, tanto più ch'egli stesso ha rilevato la pratica impossibilità di precisare come fosse ripartito il suo tempo. In particolare, la commissione d'integrazione poteva rinunciare a sentire l'ex presidente della [OSCURATO:PERSONA] in quanto, in mancanza di precisazioni del ricorrente, non era possibile stabilire come il primo — anche se, come viene sostenuto, i suoi contatti col ricorrente erano frequenti — potesse illustrare l'attività svolta dal Willame presso il Comitato del personale meglio del direttore generale dell'amministrazione, che era nel contempo presidente della commissione d'integrazione, o dell'ex capo di gabinetto del presidente, sentito nel primo procedimento d'integrazione.
Anche sotto questo profilo, quindi, non mi risulta sia stato violato l'obbligo di accertare i fatti.
2. Sulla motivazione data dalla commissione d'integrazione
Il ricorrente critica in vari punti il giudizio espresso dalla commissione d'integrazione circa la sua idoneità, deducendo l'erroneità e il difetto di motivazione. La possibilità di prendere in considerazione tali censure appare a priori dubbia, giacché la Corte non può sostituire il proprio giudizio a quello della commissione. Su questo punto procederò dunque con molta cautela, in vista dell'eventualità che gravi indizi su taluni elementi del giudizio ce lo facciano apparire interamente infondato.
a) Circa le dichiarazioni del vicepresidente [OSCURATO:PERSONA] primo luogo, appare opportuno esaminare le dichiarazioni rilasciate dal vicepresidente della [OSCURATO:PERSONA] nel secondo procedimento d'integrazione, poiché la Prima Sezione della Corte, pronunciandosi sul primo procedimento, ne aveva criticato la mancata audizione in quanto «la nota da lui apposta in margine al rapporto d'integrazione permette infatti di ritenere che egli abbia potuto formarsi, per conto proprio, un convincimento circa la competenza del ricorrente e che egli considerava anzi come cosa fatta l'integrazione di quest'ultimo». La nota è del seguente tenore : «Non sono d'accordo sul giudizio di cui sopra, specie per quanto riguarda le valutazioni analitiche eccessivamente severe. Dopo l'integrazione sarà opportuno riorganizzare il servizio». Ci è ora noto come dovesse interpretarsi tale nota. Ha però soprattutto importanza il fatto che il vicepresidente, in data 3 novembre 1965, abbia dichiarato di non disporre di elementi sufficienti per dare un giudizio complessivo sulla persona del ricorrente. La sua valutazione era basata sull'attività svolta
in precedenza
dal Willame in campo sociale, attività rilevante solo per una parte delle mansioni affidategli.
Il vicepresidente aveva inoltre avuto l'impressione che il ricorrente fosse stato giudicato con particolare severità rispetto ad altri colleghi, il che lo aveva indotto a riflettere che all'iniziativa e al senso di responsabilità del Willame egli avrebbe attribuito un voto leggermente superiore, pur non potendo pronunciarsi su altre questioni. È molto importante il chiarimento circa la frase : «dopo l'integrazione sarà opportuno riorganizzare il servizio», dal quale si comprende che egli non riteneva cosa fatta l'integrazione
del ricorrente.
Il vero senso della frase si riferiva più in generale alla conclusione dell'intera fase dell'integrazione e alla conseguente necessità di riorganizzare i servizi, senza alcun riferimento particolare al Willame.
Le dichiarazioni del vicepresidente [OSCURATO:PERSONA] non forniscono quindi alcun elemento decisivo circa la fondatezza del giudizio sulla persona del ricorrente.
b) I singoli elementi di giudizio criticati dal ricorrente
[OSCURATO:PERSONA] subito che altrettanto poco persuasivi sono gli sforzi del Willame diretti a dimostrare l'irregolarità di singoli elementi del giudizio espresso dalla commissione d'integrazione. L'irregolarità sarebbe tra l'altro conseguenza di un'inadeguata istruttoria, il che ci riconduce ad un mezzo già esaminato.
È necessario premettere il seguente chiarimento: le critiche del ricorrente non riguardano i lavori menzionati dalla commissione d'integrazione nella
motivazione
del giudizio negativo. Si tratta invece di lavori cui egli si richiama per dimostrare le sue capacità e quindi, in un certo senso, fornire la prova contraria al giudizio negativo formulato in base ad
altri
elementi. Ciò risulta dagli ampi chiarimenti contenuti nel parere della commissione nonché dal raffronto tra i vari punti che hanno costituito oggetto dei due procedimenti d'integrazione (vedi specialmente il verbale 18 dicembre 1962). Mi pare importante menzionare questa circostanza in quanto essa mette bene in rilievo il valore limitato degli argomenti svolti dal ricorrente: anche s'egli riuscisse a provare la fondatezza della sua tesi, non è affatto certo che la validità del parere della commissione, parere fondato su altri elementi, ne rimarrebbe scossa.
Comunque esaminerò i vari argomenti con cui il ricorrente ribatte alle varie considerazioni contenute nel parere della commissione.
aa) Statistica sanitaria e sociale
Il ricorrente ritiene criticabili i rilievi della commissione d'integrazione circa il suo tentativo di elaborare statistiche sanitarie e sociali, in quanto non si sarebbero consultati taluni documenti che avrebbero permesso di constatare che il ristagno del lavoro non era imputabile al Willame, ma agli organi nazionali. Si tratta di una lettera del Servizio statistico delle Comunità inviata al ricorrente il 26 gennaio 1961, nonché di un memorandum del Willame al servizio statistico, in data 26 novembre 1961.
Nel corso del giudizio, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che le ricerche nell'archivio della direzione presso cui aveva lavorato in precedenza il ricorrente, nonché nell'archivio centrale, sono state infruttuose. Ulteriori ricerche (presso il servizio statistico delle Comunità) sono apparse superflue in quanto sono stati ritenuti sufficienti gli altri elementi di giudizio raccolti. La commissione d'integrazione, nel parere, dichiara inoltre che, per quanto concerne le statistiche, il lento procedere dei lavori non è stato motivo di conclusioni sfavorevoli al ricorrente.
Se dunque le sue giustificazioni sono state accolte dalla commissione d'integrazione ed i risultati dei suoi lavori statistici non hanno influito sul parere della stessa, egli non ha alcuna doglianza da far valere.
bb) Organigramma della direzione della protezione sanitaria
Il ricorrente si duole che la valutazione negativa di un organigramma da lui elaborato sia stata data dalla commissione in base ad elementi incompleti; ma gli si può obiettare che l'organigramma non fa riferimento ad un presunto allegato nel quale sarebbe stato indicato il personale necessario e che detto allegato non è stato reperito negli archivi della [OSCURATO:PERSONA]. Rilevo inoltre che la critica della commissione d'integrazione non riguarda tanto
l'incompletezza
(cioè la mancanza di dati sul personale necessario e sulle sue qualifiche) quanto il difetto
d'originalità
del lavoro, che si limiterebbe a parafrasare il trattato e non sarebbe sufficiente a dimostrare che il ricorrente sia dotato di spirito analitico. Questa constatazione, che costituisce la sostanza del giudizio, non può venir confutata dai documenti menzionati dal ricorrente, il che giustifica la conclusione che nemmeno sotto questo aspetto la commissione d'integrazione ha commesso gravi irregolarità.
cc) Elaborazione di norme sull'assicurazione e sull'indennizzo dei lavoratori esposti a radiazioni
Lo stesso si può dire circale norme sulla protezione contro le radiazioni elaborate dal ricorrente, norme che sarebbero state scarsamente apprezzate dalla commissione d'integrazione in quanto prodotte in versione non definitiva. Il testo definitivo avrebbe compreso sei pagine supplementari sugli infortuni sul lavoro nonché svariati richiami.
Anche a questo proposito la [OSCURATO:PERSONA] ci ha informato (vedi lettera del direttore generale Funck al ricorrente in data 16 dicembre 1965) che i menzionati documenti supplementari non erano reperibili nell'archivio della protezione sanitaria ed il teste Mosthaf, citato dal ricorrente, non ha fornito dati precisi circa il loro contenuto e la loro reperibilità. Del resto, gli appunti della commissione d'integrazione non riguardavano le
lacune
del lavoro, ma la sua
natura
ed il suo
livello
; infatti, è stato fatto carico al ricorrente che la stesura di un inventario sommario di norme giuridiche è inferiore al livello delle prestazioni che deve fornire un funzionario di grado A/3, il quale, pur se non possiede sufficienti cognizioni in campo giuridico, può sempre ricorrere alla collaborazione di uno dei giuristi dipendenti dalla direzione.
Anche se si tratta di una valutazione basata sui testi
disponibili
, i quali possono venire chiaramente distinti da altri documenti essi pure assertivamente opera del ricorrente, non è possibile accogliere la censura secondo cui il fondamento della valutazione sarebbe insufficiente.
dd) Schedario tecnico sulle malattie professionali
Infine il ricorrente non può infirmare il giudizio della commissione d'integrazione relativo ad uno schedario tecnico da lui elaborato. Il giudizio si fonda essenzialmente sul fatto incontestato che il ricorrente si è limitato a
raccogliere
alcuni dati con la
collaborazione
di altri servizi della [OSCURATO:PERSONA] nonché dell'Ufficio internazionale del lavoro. Il ricorrente può aver ragione di rilevare che il lavoro è comunque atto a dimostrare il suo spirito di iniziativa; tuttavia, per la commissione è stata evidentemente determinante la considerazione che una simile raccolta non è adeguata alle funzioni di un dipendente di grado A/3, che deve svolgere innanzitutto lavori di
concetto.
D'altronde, il giudizio della commissione è stato confermato dalle dichiarazioni di un esperto sentito nel procedimento d'integrazione (il direttore dei servizi medici), il quale ha affermato che il lavoro in questione non ha effettivamente grande interesse per la Direzione della protezione sanitaria.
3. [OSCURATO:PERSONA] che nessuno dei mezzi dedotti a sostegno della domanda d'annullamento — sia che si riferiscano alla composizione della commissione d'integrazione, alle indagini svolte sui fatti relativi alla controversia oppure alla valutazione dei singoli lavori del ricorrente — è atto a dimostrare l'irregolarità del parere circa l'idoneità del Willame all'impiego. Poiché la [OSCURATO:PERSONA], in forza dell'articolo 102 dello statuto del personale deve attenersi al giudizio negativo della commissione d'integrazione, non si può eccepire l'illegittimità della decisione di licenziamento.
B — Le domande di risarcimento
Ancora qualche parola sulle domande di risarcimento; non mi soffermerò su quella fondata sui vizi che avrebbero inficiato il procedimento d'integrazione e gli atti conseguenti, poiché, come abbiamo visto, le censure relative erano inconsistenti.
Si può invece ammettere che al ricorrente spetti un risarcimento per la brevità del preavviso con cui è stato posto termine al rapporto di lavoro. Il termine di un mese dalla comunicazione del provvedimento di licenziamento è stabilito dal contratto di assunzione del 30 luglio 1958; ma ciò non dimostra ancora che il preavviso sia stato regolare. Non dobbiamo dimenticare che i primi contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del trattato [OSCURATO:PERSONA] presumevano l'approvazione entro breve termine dello statuto del personale. Poiché invece l'elaborazione dello statuto e il passaggio in ruolo dei dipendenti sono avvenuti con un certo ritardo, si deve ritenere che i rapporti di lavoro, che in base alla giurisprudenza non offrivano alcuna garanzia di durata, dovevano almeno assicurare una certa stabilità nel senso che la loro cessazione non poteva aver luogo con il preavviso previsto dal contratto iniziale. Tale fenomeno di stabilizzazione dei rapporti contrattuali nel decorso del tempo è comune ai diritti nazionali. A questo proposito mi richiamo alla sentenza Fiddelaar (causa 44-59) che, in mancanza di accordi specifici sul recesso dal contratto, tenuto conto della sua durata (1
o
settembre 1958 — 31 ottobre 1959), ha ritenuto adeguato un preavviso di tre mesi. Se, inoltre, per i rapporti contrattuali rimasti in vigore dopo l'adozione dello statuto del personale, ci si attiene alle direttive stabilite nell'articolo 74 del regime applicabile agli altri dipendenti delle Comunità, si giunge per lo meno ad usare lo stesso metro (cioè un minimo di due giorni ogni mese di servizio prestato, con un massimo di tre mesi).
Quindi appare giustificato dichiarare illegittimo il preavviso di un mese e attribuire al ricorrente, indipendentemente dal fatto che gli spettano due mesi di stipendio a norma dell'articolo 102, n. 2, dello statuto, un indennizzo pari ad altre due mensilità di stipendio.
C — [OSCURATO:PERSONA] finali
Il ricorso va respinto in quanto diretto ad ottenere l'annullamento della decisione di licenziamento e il risarcimento dei danni per presunte irregolarità intervenute nel procedimento d'integrazione.
La domanda in subordine, mirante ad ottenere il risarcimento dei danni per inosservanza del termine di preavviso, è invece fondata. [OSCURATO:PERSONA] va condannata a corrispondere al ricorrente due mensilità supplementari dello stipendio ultimamente percepito. Poiché parte delle conclusioni del ricorrente vanno accolte, la [OSCURATO:PERSONA] dovrà sopportare una parte delle spese processuali. Tenuto conto della relativa importanza dei punti sui quali il ricorrente risulta vittorioso, mi pare opportuno porre la metà delle spese a carico della [OSCURATO:PERSONA].
(
1
) Traduzione dal tedesco.
(
2
) Cfr. le sentenze 19 e 65-63; 27 e 30-64.