Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 dicembre 2025

Cassazione n. 34835/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4806/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n.1577/2023 depositata il 18/07/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente, nella quale si assume l’intervenuta transazione della lite fra ricorrente e resistente; considerato che vi si dichiara di allegare la transazione assumendosi che le spese sarebbero state compensate; rilevato che l’allegato non è leggibile e considerato, tuttavia, che parte resistente non ha svolto repliche, il che consente comunque di considerare veritiera l’allegazione; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; Numero registro generale 4806/2024 Numero sezionale 902/2025 Numero di raccolta generale 34835/2025 Data pubblicazione 30/12/2025 che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c. nel rapporto processuale fra parte ricorrente resistente le spese possono compensarsi stante quanto rilevato prima circa la sussistenza della transazione, mentre, nel rapporto processuale fra ricorrente ed intimata, l’indefensio di quest’ultima esclude che possa provvedersi sulle spese; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Compensa le spese nel rapporto processuale fra ricorrente e resistente.

Così deciso in Roma, il 24/12/2025. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4806/2024 Numero sezionale 902/2025 Numero di raccolta generale 34835/2025 Data pubblicazione 30/12/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4806/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n.1577/2023 depositata il 18/07/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente, nella quale si assume l’intervenuta transazione della lite fra ricorrente e resistente; considerato che vi si dichiara di allegare la transazione assumendosi che le spese sarebbero state compensate; rilevato che l’allegato non è leggibile e considerato, tuttavia, che parte resistente non ha svolto repliche, il che consente comunque di considerare veritiera l’allegazione; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; Numero registro generale 4806/2024 Numero sezionale 902/2025 Numero di raccolta generale 34835/2025 Data pubblicazione 30/12/2025 che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c. nel rapporto processuale fra parte ricorrente resistente le spese possono compensarsi stante quanto rilevato prima circa la sussistenza della transazione, mentre, nel rapporto processuale fra ricorrente ed intimata, l’indefensio di quest’ultima esclude che possa provvedersi sulle spese; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese nel rapporto processuale fra ricorrente e resistente. Così deciso in Roma, il 24/12/2025. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4806/2024 Numero sezionale 902/2025 Numero di raccolta generale 34835/2025 Data pubblicazione 30/12/2025
Decreto Cassazione n. 34835/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris