CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23148/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23662/2014R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, largo Somalia n. 67, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del ricorso introduttivo, - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA – sede di MILANO n. 106/29/2013 , depositata l’11 luglio 2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2022dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che: IRPEF e IRAP-ACCERTAMENTO 2005. R.G. N.23662/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con avviso di accertamento n. R1J010300615, notificato in data 15 dicembre 2008, l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Desio 1 rideterminava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai fini IRPEF, ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il reddito per l’anno d’imposta 2005 in € 74.986,00 (dichiarato € 32.186,00), ed ai fini IRAP il valore della produzione in € 75.676,00. Conseguentemente, veniva determinata una maggiore IRPEF di € 14.172,00, una maggiore addizionale regionale di € 634,00, una maggiore addizionale comunale di € 227,00, una maggiore IRAP in € 1.818,00, e veniva irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria unica di € 17.367,00. 2. Avverso detto avviso di accertamento il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano la quale, con sentenza n. 95/9/2010, depositata il 17 marzo 2010, lo rigettava. 3. Interposto gravame dal Riva dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia –sede di Milano, quest’ultima, con sentenza n. 106/29/2013 depositata in segreteria l’11 luglio 2013, dichiarava inammissibile l’appello. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. 5. La discussione del ricorsoè stata fissat a per la c amera di consiglio del 17 maggio 2022, ai sensi degli artt. 375 , secondo comma , e 380 - bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge25 ottobre 2016, n. 197. Il ricorrente ha depositato memoria. -Considerato che: 6. Con l’unico motivo di ricorso il contribuente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, R.G. N.23662/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] conv. in l. 15 luglio 2011, n. 111, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per avere la C.T.R. ritenuto inammissibile l’appello tardivamente, senza considerare che, nel caso di specie, trattandosi di sentenza depositata il 17 marzo 2010, per la cui impugnazione si applicava il termine “lungo” di un anno e 45 giorni, tale termine andava a scadere il 2 maggio 2011, e quindi il giudizio era ancora pendente alla data del 1° maggio 2011, dalla quale si applicava la sospensione per la proposizione dell’appello prevista dall’art. 39, comma 12, lett. c), d.l. n. 98/2011, conv. in l. 111/2011. 7. Il motivo è infondato. Ed invero, la sentenza di primo grado è stata depositata in data 17 marzo 2010, e non è stata notificata. Trattandosi di ricorso proposto prima del 4 luglio 2009 (e quindi prima della modifica dell’art. 327, comma 1, cod. proc. civ.in forza dell’art. 46, comma 17, l. 18 giugno 2009, n. 69) il termine per proporre appello era quindi di un anno e 45 giorni (tenendo conto della sospensione feriale dei termini ex art. 1 l. 7 ottobre 1969, n. 742 nel testo vigente pro-tempore, prima delle modifiche introdotte con l’art. 16, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. dalla legge 10 novembre 2014, n. 162). Il termine per l’impugnazione della sentenza di primo grado scadeva quindi il giorno 1° maggio 2011, che, trattandosi di giorno festivo, era prorogato al 2 maggio 2011. Orbene, l’art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011, prevedeche « a l fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio2011 [termine poi prorogato al 31 dicembre 2011] dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono R.G. N.23662/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con ilpagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27dicembre 2002, n. 289. A tale fine, si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16, con leseguenti specificazioni:(…) c ) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospesefino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio». Ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «in tema di condizioni per l'accesso al condono fiscale, il requisito della pendenza della lite, pur ancorato temporalmente alla data del 1°maggio 2011 dall'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011, conv. dalla legge n. 111 / 2011 (nella formulazione antecedente alle modificazioni apportate dal d.l. n. 216/2011, conv. dalla legge n. 14/2012), deve essere interpretato nel senso che la controversia di cui si chiede la definizione agevolata deve essere ancora pendente alla data del 6 luglio 2011, nella quale soltanto, invero, è entrato in vigore il detto d.l. n. 98/2011» (Cass. 12 marzo 2018, n. 5969). Più in particolare, va osservato che il citato art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011, che pur ha rinviato, quanto alla determinazione delle somme dovute, alle disposizioni di cui all’art. 16 della legge n. 289/2002, non ha riprodotto, mutatis mutandis , la disposizione di al suddetto art. 16 che, ammettendo la definizione delle liti pendenti al 1° gennaio 2003, data di entrata in vigore della legge, aveva espressamente stabilito che «si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato», di modo che potesse, in deroga al principio d'intangibilità del giudicato, considerarsi pendente, ai fini del R.G. N.23662/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorso alla sanatoria di cui alla citata disposizione,quella controversia per la quale fosse intervenuto, su pronuncia già resa dalle commissioni tributarie in cui fosse parte l'Agenzia delle Entrate, il giudicato nel periodo compreso tra il 29 settembre 2002 e la data di entrata in vigore (1°gennaio 2003) della legge n. 289 / 2002. A conformi conclusioni è peraltro da ultimo intervenuta puntualmente in termini la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 23 giugno 2017, n. 15807; Cass. sez. 6-5, ord. 13 gennaio 2017, n. 810). Ne consegue, pertanto, che, non potendo, la disposizione di cui all’art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011, operare che dalla data della sua entrata in vigore (6 luglio 2011), il giudicato che sia sopravvenuto tra il 1° maggio 2011 ed il 5 luglio 2011 deve intendersi come preclusivo del concetto di pendenza della lite.In altri termini, il d.l. n. 98 / 2011 è entr ato in vigore il 6 luglio 2011 e, non avendo effetto retroattivo, poteva regolare solo i rapporti, già pendenti al 1° maggio 2011, che però non fossero, medio tempore , divenuti definitivi, come è pacificamente invece accaduto nel caso di specie. 8. Consegue quindi il rigettodel ricorso. Sussistono giustificati motivi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità, in considerazione della peculiarità della questioneesaminata. Ricorrono i presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, di un importo pari al contributo unificato, sedovuto , per la presenteimpugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quate r, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese di giudizio di legittimità. R.G. N.23662/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, di un importo pari al contributo unificato