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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 31800/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 della Corte appello Sez.dist. di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 18 aprile 2023, la Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza resa il 14 marzo 2019 dal Tribunale di Sassari, con la quale [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], è stato ritenuto responsabile del reato previsto e punito dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - così riqualificata la condotta di cui all'art. 73, comma 1 del citato d.P.R. - per aver illegittimamente detenuto n. 6 pastiglie di Subxsone, gr. 85 di sostanza da taglio del tipo mannite, gr. 29,870 e gr. 12,070 di sostanza stupefacente rispettivamente del tipo marijuana e cocaina, accertato a Sassari il 19 aprile 2018, ed è stato condannato, operata la riduzione del rito abbreviato richiesto, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 2000,00 di multa, oltre al pagamento, ciascuno per la propria parte, delle spese processuali, con confisca e distruzione di quanto in sequestro ad eccezione della somma di denaro di euro 150,00, che è stata immediatamente restituita all'imputato.

2. Avverso la sentenza di appello l'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, Avv.to [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di manifesta illogicità della motivazione in merito alla sussistenza del delitto per il quale è stata pronunciata sentenza di condanna. 2.1 Si contesta che l'imputato doveva essere assolto dal reato contestatogli, per non essere stata provata la sua responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio, non essendo [OSCURATO:PERSONA] a conoscenza della detenzione nella sua abitazione della sostanza stupefacente sequestrata, riferibile solo ed esclusivamente a [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, la detenzione della modica dose di marijuana rinvenuta nella sua camera da letto è l'unica condotta ascrivibile al ricorrente e tale elemento non è da solo sufficiente a ritenerlo responsabile di un reato, di cui solo il Pilo avrebbe dovuto rispondere.

2.2. Il giudice di prime cure e quello del gravame hanno attribuito al ricorrente, a titolo di concorso, la detenzione di tutto lo stupefacente e del materiale sequestrato nell'appartamento il base al principio per il quale egli "non poteva non sapere", valorizzando i precedenti specifici del ricorrente, e la presenza in loco di un impianto con telecamere audio e video a circuito chiuso, senza tuttavia considerare che quel tipo di impianto costituisce un classico deterrente contro ladri.

Per queste ragioni il difensore del ricorrente insiste chiedendo l'annullamento della pronuncia aggravata.

3. Con conclusioni scritte il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto è inammissibile per manifesta infondatezza, genericità e perché proposto per ragioni non consentite.

2. Va premesso che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, nel caso in esame ricorre la c.d.

"doppia conforme" e la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda perfettamente con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale. (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01).

2.1. Tanto chiarito, lamenta il ricorrente che non è stata provata la penale responsabilità del ricorrente al di là di ogni ragionevole dubbio: si afferma che [OSCURATO:PERSONA] non era a conoscenza della detenzione nella sua abitazione di sostanza stupefacente, riferibile solo ed esclusivamente a [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente era infatti il conduttore di un immobile in proprietà di un terzo soggetto e aveva subaffittato la casa ove viveva, concedendo l'uso di una stanza al suo amico e conoscente [OSCURATO:PERSONA], che, uscito dall'ospedale, si trovava in serie difficoltà economiche.

Quando i carabinieri hanno eseguito la perquisizione hanno potuto verificare che nella casa di oltre 200 metri quadrati lo stupefacente rinvenuto nonché i bilancini e il materiale sequestrato non erano riconducibili al ricorrente in quanto trovati nella stanza in uso esclusivo al Pilo.

Nella stanza utilizzata dal solo Allocca vi era esclusivamente una modica dose di marijuana e tale elemento non è sufficiente a ritenerlo responsabile di un reato, di cui solo il Pilo avrebbe dovuto rispondere.

La detenzione di quanto reperito nelle stanze in uso al Pilo è stata ricondotta anche all'Allocca in base al vecchio principio in base al quale egli "non poteva non sapere", valorizzando i precedenti specifici del ricorrente, e presumendo che tutta l'abitazione dell'Allocca fosse destinata al confezionamento e detenzione di stupefacenti in considerazione della presenza in loco di un impianto con telecamere audio e video a circuito chiuso, che inquadravano il cancello d'accesso alla proprietà e la rampa che conduce alla porta di ingresso, tali da consentire, a detta dei giudici di merito, l'allerta in caso di arrivo delle forze dell'ordine.

Tuttavia, i giudici di merito non hanno considerato che quel tipo di impianto costituisce un classico deterrente contro ladri o malintenzionati trattandosi di una casa situata in una zona poco frequentata se non addirittura isolata. 2.2 Il motivo, nella parte in cui contesta l'affermazione di responsabilità dell'Allocca perché pronunciata in violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, è inammissibile.

2.2.1. Questa Corte intende dare continuità all'orientamento che secondo cui detto principio, introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza e non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello; la Corte, infatti, è chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata e altro, Rv. 270519; in termini Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600; Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579). 2.3 Parimenti inammissibile è il motivo che contesta l'affermazione secondo cui la responsabilità è stata dichiarata poiché il ricorrente "non poteva non sapere": esso è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). 2.3.1 La Corte di appello ed il giudice di prime cure hanno infatti argomentato, con motivazione logica, immune da ogni censura, che Allocca non può essere considerato l'ignaro locatario dell'immobile di proprietà di un soggetto non meglio identificato, posto che le sostanze stupefacenti, di tipo eterogeneo, i bilancini di precisione e la sostanza da taglio sono stati rinvenuti in parti della casa occupate in comune, come ad esempio la cucina, ossia stanze dell'appartamento che venivano usate abitualmente anche da Allocca, com'è dimostrato alla presenza di indumenti ed effetti personali dell'imputato in varie camere dell'appartamento.

Parimenti, disattendendo i rilievi critici mossi con l'atto di appello, la Corte territoriale ha valorizzato elementi di fatto - insindacabili in cassazione - quali la presenza di un impianto di videosorveglianza a circuito chiuso, ritenendolo sintomatico di un'attività di spaccio svolta all'interno dell'appartamento, con motivazione che appare congrua e lineare e dunque immune da ogni censura.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento e, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 della Corte appello Sez.dist. di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 aprile 2023, la Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza resa il 14 marzo 2019 dal Tribunale di Sassari, con la quale [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], è stato ritenuto responsabile del reato previsto e punito dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - così riqualificata la condotta di cui all'art. 73, comma 1 del citato d.P.R. - per aver illegittimamente detenuto n. 6 pastiglie di Subxsone, gr. 85 di sostanza da taglio del tipo mannite, gr. 29,870 e gr. 12,070 di sostanza stupefacente rispettivamente del tipo marijuana e cocaina, accertato a Sassari il 19 aprile 2018, ed è stato condannato, operata la riduzione del rito abbreviato richiesto, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 2000,00 di multa, oltre al pagamento, ciascuno per la propria parte, delle spese processuali, con confisca e distruzione di quanto in sequestro ad eccezione della somma di denaro di euro 150,00, che è stata immediatamente restituita all'imputato. 2. Avverso la sentenza di appello l'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, Avv.to [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di manifesta illogicità della motivazione in merito alla sussistenza del delitto per il quale è stata pronunciata sentenza di condanna. 2.1 Si contesta che l'imputato doveva essere assolto dal reato contestatogli, per non essere stata provata la sua responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio, non essendo [OSCURATO:PERSONA] a conoscenza della detenzione nella sua abitazione della sostanza stupefacente sequestrata, riferibile solo ed esclusivamente a [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la detenzione della modica dose di marijuana rinvenuta nella sua camera da letto è l'unica condotta ascrivibile al ricorrente e tale elemento non è da solo sufficiente a ritenerlo responsabile di un reato, di cui solo il Pilo avrebbe dovuto rispondere. 2.2. Il giudice di prime cure e quello del gravame hanno attribuito al ricorrente, a titolo di concorso, la detenzione di tutto lo stupefacente e del materiale sequestrato nell'appartamento il base al principio per il quale egli "non poteva non sapere", valorizzando i precedenti specifici del ricorrente, e la presenza in loco di un impianto con telecamere audio e video a circuito chiuso, senza tuttavia considerare che quel tipo di impianto costituisce un classico deterrente contro ladri. Per queste ragioni il difensore del ricorrente insiste chiedendo l'annullamento della pronuncia aggravata. 3. Con conclusioni scritte il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto è inammissibile per manifesta infondatezza, genericità e perché proposto per ragioni non consentite. 2. Va premesso che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, nel caso in esame ricorre la c.d. "doppia conforme" e la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda perfettamente con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale. (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01). 2.1. Tanto chiarito, lamenta il ricorrente che non è stata provata la penale responsabilità del ricorrente al di là di ogni ragionevole dubbio: si afferma che [OSCURATO:PERSONA] non era a conoscenza della detenzione nella sua abitazione di sostanza stupefacente, riferibile solo ed esclusivamente a [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente era infatti il conduttore di un immobile in proprietà di un terzo soggetto e aveva subaffittato la casa ove viveva, concedendo l'uso di una stanza al suo amico e conoscente [OSCURATO:PERSONA], che, uscito dall'ospedale, si trovava in serie difficoltà economiche. Quando i carabinieri hanno eseguito la perquisizione hanno potuto verificare che nella casa di oltre 200 metri quadrati lo stupefacente rinvenuto nonché i bilancini e il materiale sequestrato non erano riconducibili al ricorrente in quanto trovati nella stanza in uso esclusivo al Pilo. Nella stanza utilizzata dal solo Allocca vi era esclusivamente una modica dose di marijuana e tale elemento non è sufficiente a ritenerlo responsabile di un reato, di cui solo il Pilo avrebbe dovuto rispondere. La detenzione di quanto reperito nelle stanze in uso al Pilo è stata ricondotta anche all'Allocca in base al vecchio principio in base al quale egli "non poteva non sapere", valorizzando i precedenti specifici del ricorrente, e presumendo che tutta l'abitazione dell'Allocca fosse destinata al confezionamento e detenzione di stupefacenti in considerazione della presenza in loco di un impianto con telecamere audio e video a circuito chiuso, che inquadravano il cancello d'accesso alla proprietà e la rampa che conduce alla porta di ingresso, tali da consentire, a detta dei giudici di merito, l'allerta in caso di arrivo delle forze dell'ordine. Tuttavia, i giudici di merito non hanno considerato che quel tipo di impianto costituisce un classico deterrente contro ladri o malintenzionati trattandosi di una casa situata in una zona poco frequentata se non addirittura isolata. 2.2 Il motivo, nella parte in cui contesta l'affermazione di responsabilità dell'Allocca perché pronunciata in violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, è inammissibile. 2.2.1. Questa Corte intende dare continuità all'orientamento che secondo cui detto principio, introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza e non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello; la Corte, infatti, è chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata e altro, Rv. 270519; in termini Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600; Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579). 2.3 Parimenti inammissibile è il motivo che contesta l'affermazione secondo cui la responsabilità è stata dichiarata poiché il ricorrente "non poteva non sapere": esso è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). 2.3.1 La Corte di appello ed il giudice di prime cure hanno infatti argomentato, con motivazione logica, immune da ogni censura, che Allocca non può essere considerato l'ignaro locatario dell'immobile di proprietà di un soggetto non meglio identificato, posto che le sostanze stupefacenti, di tipo eterogeneo, i bilancini di precisione e la sostanza da taglio sono stati rinvenuti in parti della casa occupate in comune, come ad esempio la cucina, ossia stanze dell'appartamento che venivano usate abitualmente anche da Allocca, com'è dimostrato alla presenza di indumenti ed effetti personali dell'imputato in varie camere dell'appartamento. Parimenti, disattendendo i rilievi critici mossi con l'atto di appello, la Corte territoriale ha valorizzato elementi di fatto - insindacabili in cassazione - quali la presenza di un impianto di videosorveglianza a circuito chiuso, ritenendolo sintomatico di un'attività di spaccio svolta all'interno dell'appartamento, con motivazione che appare congrua e lineare e dunque immune da ogni censura. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento e, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
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