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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34487/2022

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enerale dell’anno 2019,proposto da [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti , da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in Roma, alla piazza Cavour, n. 17, elettivamente si domicilia -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona dei curatori, rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con indirizzo di posta certificata , presso lo studio della quale in Roma, alla via del Banco di [OSCURATO:PERSONA], n. 42, elettivamente si domicilia -controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: Concordato preventivo- Scissione - Limitazioni di responsabilità della scissa- Risoluzione - Dichiarazione di fallimento.RG n. 21095/19 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore Agenzia delle entrate-Riscossione, [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria, Procura della Repubblica presso la Corte d’appello di Firenze -intimate- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze, depositata in data30 maggio 2019; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 9 novembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] .

Fatti di causa Emerge dalla sentenza impugnata che il Tribunale di Arezzo, su istanza della [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria, ha dichiarato il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA], previa risoluzione del concordato preventivo omologato dal medesimo Tribunale, richiesta, oltre che da [OSCURATO:SOCIETA], dall’Agenzia del le entrate-Riscossione.

A fondamento della risoluzione il Tribunale ha addotto l’insussistenza dell’effetto esdebitatorio derivante alla M.B.F. dalla scissione societaria sulla quale il concordato si strutturava.

Quest’effetto, secondo il Tribunale, non si poteva produrre in quanto la FBM, beneficiaria della scissione, non poteva essere qualificata come terzo assuntore degli obblighi derivanti dal concordato con liberazione immediata del debitore; e ciò perché la scissa aveva assunto l’obbligo di versare i proventi derivanti dall’esercizio del ramo d’azienda in continuità, seppure nei limiti dell’importo indicato nella proposta concordataria.

Il che comportava la qualificazione del concordato come misto, liquidatorio e in continuità, senza liberazione del debitore .

Per conseguenza il Tribunale ha rilevato che, sebb ene la scissa avesse onorato i propri impegni versando al fallimento la somma pattuita, la FBM, beneficiaria della scissione, non era riuscita a rispettare il piano dei pagamenti, in relazione ai quali, anzi, si prospettava un fortissimo ritardo, che aveva reso RG n. 21095/19 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore inevitabile la risoluzione del concordato e la dichiarazione di fallimento.

La Corte d’appello di Firenze ha rigettato il reclamo proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] contro la sentenza di risoluzione del concordato edi dichiarazione di fallimento .

A fondamento della decisione, ha convenuto col Tribunale che il concordato fosse in continuità e che la costituzione della beneficiaria della scissione FBM, sebbene strumentale al perseguimento del programma liquidatorio degli asset , non avesseliberato la scissa dalle proprie originarie obbligazioni verso i creditori sociali, in virtù dell’art. 2506-quater c.c. , e che, anzi, l’esclusione dell’esdebitazione fosse da ritenere cristallizzata per effetto della mancata impugnazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA] della statuizione relativa, contenuta nel decreto di omologazione del concordato, in seno al giudizio di re clamo svoltosi su ri corso di due creditori dissenzienti; giudizio di reclamo, che si era concluso con la revoca del concordato per mancanza di fattibilità giuridica.

Facendo appunto leva sulla mancanza di effetto esdebitatorio, la Corte d’appello ha evidenziato l’irrealizzabilità del valore stimato di gran parte dei beni ceduti e ha dunque ravvisato il grave inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA] , ampiamente maturato al momento della domanda di risoluzione.

Contro questa sentenza propone ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione per ottenerne la cassazione, che affida a due motivie illustra con memoria, cui replica con controricorso il solo fallimento.

Ragioni della decisione 1.- Col primo motivo di ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 177, 180 e 186, comma 4, l.fall., nonché dell’art. 18, commi 3 e 4, l.fall., e denuncia i relativi profili di omessa, o comunque carente RG n. 21095/19 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore motivazione in ordine alla sussistenza dell’effetto esdebitatorio del concordato.

Ad avviso della ricorrente è erronea la statuizione della Corte d’appello relativa all’affermata cristallizzazione dell’insussistenza dell’effetto esdebitatorio, scaturente dall’omessa impugnazione in via incidentale della relativa statuizione.

Col secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2506-quater, comma 3, c.c., e 186, commi 2 e 3, l.fall., e censura i relativi profili di omessa motivazione. 2.- Va preliminarmente sottolineato che la pronuncia di revoca del concordato per mancanza di fattibilità giuridica è ormai definitiva, in virtù di Cass. n. 11347/20, che ha respinto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] contro il decreto col quale la Corte d’appello di Firenzeaveva accolto il reclamo proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] contro il decreto di omologazione. 2.1.- D’altro canto, non è in questa sede contestata la situazione d’insolvenza dalla quale è scaturita la dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] allora, il ricorso si rivela inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse, posto che l’eventuale fondatezza dei motivi, con i quali si contesta unicamente la sussistenza dei presupposti per la risoluzione del concordato, non potrebbe comportare la riapertura della procedura, della quale è conclamata la mancanza di fattibilità, né la revoca della sentenza dichiarativa del fallimento. 3.- L e spese seguono la soccombenza. 3.1.- Sussistono altresì i presupposti per la co ndanna al pagamento di una somma, d’importo pari a quello delle spese, ex art. 96, comma 3, c.p.c., poichéla ricorrente ha proseguito il giudizio nonostante la pronuncia di Cass. n. 11347/20, in virtù della qualeè RG n. 21095/19 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore divenuta definitiva la revoca del concordato per mancanza di fattibilitàgiuridica.

Emerge, quindi, alternativamente, la consapevolezza dell'inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione o, comunque, la mancanza della diligenza necessaria per acquisirla (in termini, Cass.n. 4430/22; n. 31409/22).

Non sussistono, tuttavia, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, proprio perché si tratta di un’ipotesi d’inammissibilità sopravvenuta (Cass. n. 31732/18; in linea, n. 20697/21).

Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese nei confronti della parte costituita, che liquida in euro10.000,00 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, all’iva e alla cpa, nonché dell’ulteriore somma, ex art. 96, comma 3, c.p.c., che liquida in euro

10.000. Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
enerale dell’anno 2019,proposto da [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti , da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in Roma, alla piazza Cavour, n. 17, elettivamente si domicilia -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona dei curatori, rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con indirizzo di posta certificata , presso lo studio della quale in Roma, alla via del Banco di [OSCURATO:PERSONA], n. 42, elettivamente si domicilia -controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: Concordato preventivo- Scissione - Limitazioni di responsabilità della scissa- Risoluzione - Dichiarazione di fallimento.RG n. 21095/19 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore Agenzia delle entrate-Riscossione, [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria, Procura della Repubblica presso la Corte d’appello di Firenze -intimate- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze, depositata in data30 maggio 2019; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 9 novembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] . Fatti di causa Emerge dalla sentenza impugnata che il Tribunale di Arezzo, su istanza della [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria, ha dichiarato il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA], previa risoluzione del concordato preventivo omologato dal medesimo Tribunale, richiesta, oltre che da [OSCURATO:SOCIETA], dall’Agenzia del le entrate-Riscossione. A fondamento della risoluzione il Tribunale ha addotto l’insussistenza dell’effetto esdebitatorio derivante alla M.B.F. dalla scissione societaria sulla quale il concordato si strutturava. Quest’effetto, secondo il Tribunale, non si poteva produrre in quanto la FBM, beneficiaria della scissione, non poteva essere qualificata come terzo assuntore degli obblighi derivanti dal concordato con liberazione immediata del debitore; e ciò perché la scissa aveva assunto l’obbligo di versare i proventi derivanti dall’esercizio del ramo d’azienda in continuità, seppure nei limiti dell’importo indicato nella proposta concordataria. Il che comportava la qualificazione del concordato come misto, liquidatorio e in continuità, senza liberazione del debitore . Per conseguenza il Tribunale ha rilevato che, sebb ene la scissa avesse onorato i propri impegni versando al fallimento la somma pattuita, la FBM, beneficiaria della scissione, non era riuscita a rispettare il piano dei pagamenti, in relazione ai quali, anzi, si prospettava un fortissimo ritardo, che aveva reso RG n. 21095/19 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore inevitabile la risoluzione del concordato e la dichiarazione di fallimento. La Corte d’appello di Firenze ha rigettato il reclamo proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] contro la sentenza di risoluzione del concordato edi dichiarazione di fallimento . A fondamento della decisione, ha convenuto col Tribunale che il concordato fosse in continuità e che la costituzione della beneficiaria della scissione FBM, sebbene strumentale al perseguimento del programma liquidatorio degli asset , non avesseliberato la scissa dalle proprie originarie obbligazioni verso i creditori sociali, in virtù dell’art. 2506-quater c.c. , e che, anzi, l’esclusione dell’esdebitazione fosse da ritenere cristallizzata per effetto della mancata impugnazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA] della statuizione relativa, contenuta nel decreto di omologazione del concordato, in seno al giudizio di re clamo svoltosi su ri corso di due creditori dissenzienti; giudizio di reclamo, che si era concluso con la revoca del concordato per mancanza di fattibilità giuridica. Facendo appunto leva sulla mancanza di effetto esdebitatorio, la Corte d’appello ha evidenziato l’irrealizzabilità del valore stimato di gran parte dei beni ceduti e ha dunque ravvisato il grave inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA] , ampiamente maturato al momento della domanda di risoluzione. Contro questa sentenza propone ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione per ottenerne la cassazione, che affida a due motivie illustra con memoria, cui replica con controricorso il solo fallimento. Ragioni della decisione 1.- Col primo motivo di ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 177, 180 e 186, comma 4, l.fall., nonché dell’art. 18, commi 3 e 4, l.fall., e denuncia i relativi profili di omessa, o comunque carente RG n. 21095/19 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore motivazione in ordine alla sussistenza dell’effetto esdebitatorio del concordato. Ad avviso della ricorrente è erronea la statuizione della Corte d’appello relativa all’affermata cristallizzazione dell’insussistenza dell’effetto esdebitatorio, scaturente dall’omessa impugnazione in via incidentale della relativa statuizione. Col secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2506-quater, comma 3, c.c., e 186, commi 2 e 3, l.fall., e censura i relativi profili di omessa motivazione. 2.- Va preliminarmente sottolineato che la pronuncia di revoca del concordato per mancanza di fattibilità giuridica è ormai definitiva, in virtù di Cass. n. 11347/20, che ha respinto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] contro il decreto col quale la Corte d’appello di Firenzeaveva accolto il reclamo proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] contro il decreto di omologazione. 2.1.- D’altro canto, non è in questa sede contestata la situazione d’insolvenza dalla quale è scaturita la dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] allora, il ricorso si rivela inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse, posto che l’eventuale fondatezza dei motivi, con i quali si contesta unicamente la sussistenza dei presupposti per la risoluzione del concordato, non potrebbe comportare la riapertura della procedura, della quale è conclamata la mancanza di fattibilità, né la revoca della sentenza dichiarativa del fallimento. 3.- L e spese seguono la soccombenza. 3.1.- Sussistono altresì i presupposti per la co ndanna al pagamento di una somma, d’importo pari a quello delle spese, ex art. 96, comma 3, c.p.c., poichéla ricorrente ha proseguito il giudizio nonostante la pronuncia di Cass. n. 11347/20, in virtù della qualeè RG n. 21095/19 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore divenuta definitiva la revoca del concordato per mancanza di fattibilitàgiuridica. Emerge, quindi, alternativamente, la consapevolezza dell'inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione o, comunque, la mancanza della diligenza necessaria per acquisirla (in termini, Cass.n. 4430/22; n. 31409/22). Non sussistono, tuttavia, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, proprio perché si tratta di un’ipotesi d’inammissibilità sopravvenuta (Cass. n. 31732/18; in linea, n. 20697/21). Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese nei confronti della parte costituita, che liquida in euro10.000,00 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, all’iva e alla cpa, nonché dell’ulteriore somma, ex art. 96, comma 3, c.p.c., che liquida in euro 10.000. Co
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