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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 giugno 2023

Cassazione n. 25356/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6028/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in R oma, piazza Cola di Rienzo n . 85 , presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Dardanelli n. 46, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che larappresenta e difende -controricorrente - avverso la s entenza n. 1497 /201 7 de lla Corte d’Appello di Milano, depositata il 22/9/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/6/2023dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente, dirigente medico di secondo livello con funzioni di direttore e responsabile di struttura complessa, convenne in giudizio la datrice di lavoro ASST [OSCURATO:PERSONA] per chiedere l’accertamento dell’illegittimità della trattenuta sulla sua retribuzione operata , nel giugno del 2013 , in esito alla valutazione sul parzialemancato raggiungimento degli obiettivi fissati per l’anno 2012.

Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, respinse la domanda e il lavoratore propose appello contro la sentenza di primo grado , ma la Corte d’Appello di Milano respinse l’impugnazione.

Contro lasentenza della corte territoriale il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi .

L ’ASST [OSCURATO:PERSONA] replicato con controricorso.

Il ricorso è trattato incamera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380 - bis .1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso il ri corrente denuncia , ex art. 360, comma 1, n. 3 e 5 , c.p.c. , « violazione degli art t . 416 e 115 c.p.c., erronea e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo: lo svolgimento da parte del ricorrente di ore di lavoro pari a superiore alle 38 ore settimanali».

Occorre precisare che, una volta valu tato i l parziale scostamento d a gli obiettivi prefissati, l’ASST [OSCURATO:PERSONA] aveva verificato l e ore di presenza in servizio del dirigente medico e, constatata una presenza inferiore all’orario di servizio di 38 ore settimanali, in applicazione dell’art. 10-bis del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (d’ora innanzi, il CCI), aveva quantificato la trattenuta in rapporto al numero di ore mancanti.

Con questo primo motivo, il ricorrente sostiene che la corte d’appello avrebbe erroneamente omesso di rilevare la non contestazione, da parte della datrice di lavoro, della sua allegazione di essere stato in realtà presente in servizio per un tempo «ben superiore alle 38 ore settimanali».

1.1. Il motivo è infondato, perché, per comedescritta nel ricorso, l’allegazione del ricorrente risulta generica (avere egli «sempre svolto, anche nell’anno in questione, una intensa attività lavorativa che ha richiesto un impegno orario ben superiore alle 38 ore settimanali»), mentre l’onere di specifica contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. sorge, in capo al convenuto, solo a fronte di un’allegazione «chiarae articolata» (così Cass. n. 9439/2022 ; conf., inter alia , Cass . nn. 20525/2020; 3023/2016).

Del resto, una contestazione ben più specifica dell’allegazione era implicita nel deposito , da parte dell’Azienda, dell’elenco delle timbrature del ricorrente, sulla scorta del quale la corte d’appello ha potuto affermare che «il debito orario deve ritenersi definitivamente accertato».

Infatti, mentre l’allegazione di avere «sempre svolto, anche nell’anno in questione, una intensa attività lavorativa»è priva di qualsiasi riferimento specifico a date e orari di presenza effettiva in servizio, la produzione dell’elenco delle timbrature comporta una analitica e precisa indicazione di giorni e orari di presenza e, a contrario, di assenza. 1.2.Quand’anche non fosse infondato, il motiv o sarebbe comunque inammissibile, per manca nza della necessaria specificità (art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.) nel descrivere la «non contestazione», ovverosia nel riportare il contenuto della memoria di costituzione in primo grado dell’Azienda , da cui questa Corte dovrebbe desumere che i fatti allegati non erano stati contestati.

Il ricorrente si limita a riferire , anche qui genericamente, che «l’Azienda si è costituita senza in alcun modo contestare i fatti sopra indicati, né vi ha dedicato alcuno dei 32 capitoli di prova per i qualiè richiesta l’ammissione per testi (memoria, pagg. 22/30); è stato solo depositato l’elenco delle timbraturedel ricorrente (doc. n. 11 fascicolo Azienda)».

Alla mancata descrizione del contenuto della memoria di controparte si aggiunge l’omesso deposito d ell’atto con i l ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

Manca, quindi, una sufficiente descrizione de l fatto processuale sul quale la Corte di Cassazione è chiamata a svolgere un controllo che astrattamente sarebbe ammissibile , in quanto si discute di error in procedendo (da ultimo, Cass. n. 16028/2023).

Infatti, «il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciare l ’ omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivante dalla assenza di contestazioni della controparte su una determinata circostanza, deve indicare specificamente il contenuto dell a comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto» (v.

Cass. n. 16028/2023; conf., ex multis, Cass. n. 12840/2017).

2. Il secondo motivo denuncia, in relazione a ll ’ art. 360 , comma 1,n. 3, c.p.c. , « violazione degli art t . 29 e 30 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2002/2005, dell’art. 4 CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2002/2005 e dell’art. 45, comma 2, e 40, comma 3-quinquies, del d.lgs. n. 165 del 2001 , come modificato dall’art. 54 del d.lgs. n. 150 del 2009.

Violazione dell’art. 36 della Cost.».

Con questo motivo il ricorrente sostiene che l’art. 10-bis del CCI sarebbe nullo, perché contrario alle indicate disposizioni del CCNL e del d.lgs. n. 165 del 2001 , nonché dell’art. 36 Cost., che rendono intangibile la retribuzione tabellare fissa e, in caso di valutazione negativa sul raggiungimento degli obiettivi, consentono la riduzione soltanto della retribuzione di risultato.

2.1. Il motivo è infondato.

La corte d’appello ha ben motivato che il riferimento alla retribuzione oraria riguarda soltanto la quantificazione della trattenuta, la quale è comunque da intendersi applicata sulla r etribuzione di risultato.In sostanza, l’art. 10-bis del CCI pone una norma di salvaguardia per il dirigente medico, il quale, pur non avendo pienamente raggiuntogli obiettivi prefissati, non viene tuttavia assoggettato a decur tazioni del reddito , purché abbia rispettato l’orario minimo di presenza settimanale sul luogo di lavoro.

Nel caso in cui, invece, al mancato raggiungimento degli obiettivi si abbini una presenza in servizio inferiore alle 38 ore settimanali, la decurtazione viene calcolata in proporzione al deficit orario.

Ma ciò non toglie che la retribuzione ridotta deve intendersi quella di risultato e non quella ordinaria.

Tale è l’interpretazione del CCI fatta propria dalla corte d’appello, di per sé insindacabile in sede di legittimità e , comunque, piena mente conform e al criterio ermeneutico legale per cui, «Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno»(art. 1367 c.c.).

3. Il terzo mezzo di impugnazione censura, sempre ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la «violazione del combinato disposto degli artt. 14 e 15 del CCNL Sanità 3.11.2005».

Con questo motivo il ricorrente contesta l’affermazion e della corte territoriale secondo cui anche i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa (del cui orario di lavoro si occupa l’art. 15 del CCNL) sarebbero vincolati al rispetto dell’orario minimo di lavoro di 38 ore settimanali (che il precedente art. 14 prescrive come «orario di lavoro dei dirigenti»).

In sintesi, secondo la corte d’appello l’art. 14 sarebbe una disposizione di carattere generale, valida per tutti i dirigenti, anche quelli con incarico di direzione di struttura complessa, per i quali l’art. 15 porrebbe una disciplina aggiuntiva.

Viceversa, secondo il ricorrente l’art. 14, con la sua indicazione di un orario minimo settimanale, riguarderebbe soltanto i dirigenti di fascia inferiore. 3.1.Anche questo motivo è infondato.

3.1.1. Innanzitutto, a ben vedere, una volta stabilito – come da motivazione del rigetto del motivo precedente – che la retribuzione oraria è stata utilizza t a solo per la quantificazione della decurtazione d el reddito, ment re il presupposto della decurtazione (non è la ridotta presenza in servizio, ma) il mancato raggiungimento degli obiettivi, l’affermazione che l’obbligo di presenza minima vale anche per il dirigente superiore non risulta decisiva ai fini del giudizio sulla legittimità della decurtazione.

Anche se il dirigente con incarico di direzione di struttura complessa non fosse obbligato al rispetto di un orario minimo di presenza in servizio, da ciò non si potrebbe deriv a re l’i llegittimi tà di una n orma contrattuale che onera il dirigente della dimostrazione di una adeguata presenza al fine di evitare una ridu zione d i retribuzione nonostante il mancato raggiungimento degli obiettivi.

Del resto, è pacifico in causa che esisteva un sistema di rilevazione quotidiana delle presenze in servizio del ricorrente, sistema che infatti è stato utilizzato dall’Azienda per dimostrare (e poi dalla corte d’appello per accertare) il deficit orarioverificatosi nell’anno di riferimento.

3.1.2. In ogni caso, l’interpretazione del combinato disposto degli artt. 14 e 15 del CCNL fornita nella sentenza impugnata risulta corretta.

Sul piano testuale, non vi è dubbio che i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa siano una species del genus « dirigenti», ai quali indistintamente , senza altr e specificazioni, si riferisce l’art. 14.Sul piano della ricostruzione della ratio complessiva della disciplina, la corte d’appello ha ben evidenziato che l’art. 15 è volto a disciplinare, in modo speciale per i dirigenti superiori, le «modalità di articolazione del tempo di lavoro» e la « valutazione della necessità di eccedenze di orario», fermo restando il minimo che , in mancanza di altre indicazioni, non può che essere il medesimo fissato dall’art. 14.

In sostanza, i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa, da un lato, hanno una maggiore autonomia nell’organizzare «il proprio tempo di lavoro» ; dall’altro lato, non hanno diritto a un compenso per il lavoro straordinario neanche qualora il raggiungimento dei risultati a loro prefissati richieda un impegno orario notevolmente superiore rispetto a quello ordinariamente prescritto a tutti i dirigenti.

4. Respinto il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

5. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori dilegge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà att

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6028/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in R oma, piazza Cola di Rienzo n . 85 , presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Dardanelli n. 46, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che larappresenta e difende -controricorrente - avverso la s entenza n. 1497 /201 7 de lla Corte d’Appello di Milano, depositata il 22/9/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/6/2023dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente, dirigente medico di secondo livello con funzioni di direttore e responsabile di struttura complessa, convenne in giudizio la datrice di lavoro ASST [OSCURATO:PERSONA] per chiedere l’accertamento dell’illegittimità della trattenuta sulla sua retribuzione operata , nel giugno del 2013 , in esito alla valutazione sul parzialemancato raggiungimento degli obiettivi fissati per l’anno 2012. Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, respinse la domanda e il lavoratore propose appello contro la sentenza di primo grado , ma la Corte d’Appello di Milano respinse l’impugnazione. Contro lasentenza della corte territoriale il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi . L ’ASST [OSCURATO:PERSONA] replicato con controricorso. Il ricorso è trattato incamera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380 - bis .1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso il ri corrente denuncia , ex art. 360, comma 1, n. 3 e 5 , c.p.c. , « violazione degli art t . 416 e 115 c.p.c., erronea e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo: lo svolgimento da parte del ricorrente di ore di lavoro pari a superiore alle 38 ore settimanali». Occorre precisare che, una volta valu tato i l parziale scostamento d a gli obiettivi prefissati, l’ASST [OSCURATO:PERSONA] aveva verificato l e ore di presenza in servizio del dirigente medico e, constatata una presenza inferiore all’orario di servizio di 38 ore settimanali, in applicazione dell’art. 10-bis del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (d’ora innanzi, il CCI), aveva quantificato la trattenuta in rapporto al numero di ore mancanti. Con questo primo motivo, il ricorrente sostiene che la corte d’appello avrebbe erroneamente omesso di rilevare la non contestazione, da parte della datrice di lavoro, della sua allegazione di essere stato in realtà presente in servizio per un tempo «ben superiore alle 38 ore settimanali». 1.1. Il motivo è infondato, perché, per comedescritta nel ricorso, l’allegazione del ricorrente risulta generica (avere egli «sempre svolto, anche nell’anno in questione, una intensa attività lavorativa che ha richiesto un impegno orario ben superiore alle 38 ore settimanali»), mentre l’onere di specifica contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. sorge, in capo al convenuto, solo a fronte di un’allegazione «chiarae articolata» (così Cass. n. 9439/2022 ; conf., inter alia , Cass . nn. 20525/2020; 3023/2016). Del resto, una contestazione ben più specifica dell’allegazione era implicita nel deposito , da parte dell’Azienda, dell’elenco delle timbrature del ricorrente, sulla scorta del quale la corte d’appello ha potuto affermare che «il debito orario deve ritenersi definitivamente accertato». Infatti, mentre l’allegazione di avere «sempre svolto, anche nell’anno in questione, una intensa attività lavorativa»è priva di qualsiasi riferimento specifico a date e orari di presenza effettiva in servizio, la produzione dell’elenco delle timbrature comporta una analitica e precisa indicazione di giorni e orari di presenza e, a contrario, di assenza. 1.2.Quand’anche non fosse infondato, il motiv o sarebbe comunque inammissibile, per manca nza della necessaria specificità (art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.) nel descrivere la «non contestazione», ovverosia nel riportare il contenuto della memoria di costituzione in primo grado dell’Azienda , da cui questa Corte dovrebbe desumere che i fatti allegati non erano stati contestati. Il ricorrente si limita a riferire , anche qui genericamente, che «l’Azienda si è costituita senza in alcun modo contestare i fatti sopra indicati, né vi ha dedicato alcuno dei 32 capitoli di prova per i qualiè richiesta l’ammissione per testi (memoria, pagg. 22/30); è stato solo depositato l’elenco delle timbraturedel ricorrente (doc. n. 11 fascicolo Azienda)». Alla mancata descrizione del contenuto della memoria di controparte si aggiunge l’omesso deposito d ell’atto con i l ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. Manca, quindi, una sufficiente descrizione de l fatto processuale sul quale la Corte di Cassazione è chiamata a svolgere un controllo che astrattamente sarebbe ammissibile , in quanto si discute di error in procedendo (da ultimo, Cass. n. 16028/2023). Infatti, «il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciare l ’ omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivante dalla assenza di contestazioni della controparte su una determinata circostanza, deve indicare specificamente il contenuto dell a comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto» (v. Cass. n. 16028/2023; conf., ex multis, Cass. n. 12840/2017). 2. Il secondo motivo denuncia, in relazione a ll ’ art. 360 , comma 1,n. 3, c.p.c. , « violazione degli art t . 29 e 30 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2002/2005, dell’art. 4 CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2002/2005 e dell’art. 45, comma 2, e 40, comma 3-quinquies, del d.lgs. n. 165 del 2001 , come modificato dall’art. 54 del d.lgs. n. 150 del 2009. Violazione dell’art. 36 della Cost.». Con questo motivo il ricorrente sostiene che l’art. 10-bis del CCI sarebbe nullo, perché contrario alle indicate disposizioni del CCNL e del d.lgs. n. 165 del 2001 , nonché dell’art. 36 Cost., che rendono intangibile la retribuzione tabellare fissa e, in caso di valutazione negativa sul raggiungimento degli obiettivi, consentono la riduzione soltanto della retribuzione di risultato. 2.1. Il motivo è infondato. La corte d’appello ha ben motivato che il riferimento alla retribuzione oraria riguarda soltanto la quantificazione della trattenuta, la quale è comunque da intendersi applicata sulla r etribuzione di risultato.In sostanza, l’art. 10-bis del CCI pone una norma di salvaguardia per il dirigente medico, il quale, pur non avendo pienamente raggiuntogli obiettivi prefissati, non viene tuttavia assoggettato a decur tazioni del reddito , purché abbia rispettato l’orario minimo di presenza settimanale sul luogo di lavoro. Nel caso in cui, invece, al mancato raggiungimento degli obiettivi si abbini una presenza in servizio inferiore alle 38 ore settimanali, la decurtazione viene calcolata in proporzione al deficit orario. Ma ciò non toglie che la retribuzione ridotta deve intendersi quella di risultato e non quella ordinaria. Tale è l’interpretazione del CCI fatta propria dalla corte d’appello, di per sé insindacabile in sede di legittimità e , comunque, piena mente conform e al criterio ermeneutico legale per cui, «Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno»(art. 1367 c.c.). 3. Il terzo mezzo di impugnazione censura, sempre ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la «violazione del combinato disposto degli artt. 14 e 15 del CCNL Sanità 3.11.2005». Con questo motivo il ricorrente contesta l’affermazion e della corte territoriale secondo cui anche i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa (del cui orario di lavoro si occupa l’art. 15 del CCNL) sarebbero vincolati al rispetto dell’orario minimo di lavoro di 38 ore settimanali (che il precedente art. 14 prescrive come «orario di lavoro dei dirigenti»). In sintesi, secondo la corte d’appello l’art. 14 sarebbe una disposizione di carattere generale, valida per tutti i dirigenti, anche quelli con incarico di direzione di struttura complessa, per i quali l’art. 15 porrebbe una disciplina aggiuntiva. Viceversa, secondo il ricorrente l’art. 14, con la sua indicazione di un orario minimo settimanale, riguarderebbe soltanto i dirigenti di fascia inferiore. 3.1.Anche questo motivo è infondato. 3.1.1. Innanzitutto, a ben vedere, una volta stabilito – come da motivazione del rigetto del motivo precedente – che la retribuzione oraria è stata utilizza t a solo per la quantificazione della decurtazione d el reddito, ment re il presupposto della decurtazione (non è la ridotta presenza in servizio, ma) il mancato raggiungimento degli obiettivi, l’affermazione che l’obbligo di presenza minima vale anche per il dirigente superiore non risulta decisiva ai fini del giudizio sulla legittimità della decurtazione. Anche se il dirigente con incarico di direzione di struttura complessa non fosse obbligato al rispetto di un orario minimo di presenza in servizio, da ciò non si potrebbe deriv a re l’i llegittimi tà di una n orma contrattuale che onera il dirigente della dimostrazione di una adeguata presenza al fine di evitare una ridu zione d i retribuzione nonostante il mancato raggiungimento degli obiettivi. Del resto, è pacifico in causa che esisteva un sistema di rilevazione quotidiana delle presenze in servizio del ricorrente, sistema che infatti è stato utilizzato dall’Azienda per dimostrare (e poi dalla corte d’appello per accertare) il deficit orarioverificatosi nell’anno di riferimento. 3.1.2. In ogni caso, l’interpretazione del combinato disposto degli artt. 14 e 15 del CCNL fornita nella sentenza impugnata risulta corretta. Sul piano testuale, non vi è dubbio che i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa siano una species del genus « dirigenti», ai quali indistintamente , senza altr e specificazioni, si riferisce l’art. 14.Sul piano della ricostruzione della ratio complessiva della disciplina, la corte d’appello ha ben evidenziato che l’art. 15 è volto a disciplinare, in modo speciale per i dirigenti superiori, le «modalità di articolazione del tempo di lavoro» e la « valutazione della necessità di eccedenze di orario», fermo restando il minimo che , in mancanza di altre indicazioni, non può che essere il medesimo fissato dall’art. 14. In sostanza, i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa, da un lato, hanno una maggiore autonomia nell’organizzare «il proprio tempo di lavoro» ; dall’altro lato, non hanno diritto a un compenso per il lavoro straordinario neanche qualora il raggiungimento dei risultati a loro prefissati richieda un impegno orario notevolmente superiore rispetto a quello ordinariamente prescritto a tutti i dirigenti. 4. Respinto il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 5. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori dilegge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà att
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