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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23142/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Serraiocco [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di L'Aquila.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, haconcluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con notescritte, concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di L’Aquilaannullava l'ordinanza che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] lamisura cautelare degli arresti domiciliari in relazione (a) ai delitti previsti dagliartt. 329 e 322 del d.lvo 12 gennaio 2019, n. 14, (b) a diversi delitti di autoriciclaggio ed intestazione fittizia.

Il Tribunale riteneva non esistente il requisitodell'attualità delle esigenze cautelari tenuto conto della risalenze delle condottecontestate riferibili agli anni che andavano dal 2019 al 2023.2.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per Cassazione il Procuratoredella Repubblica presso il Tribunale di Pescara, a mezzo dei suoi Sostituti, chededuceva:2.1. violazione di legge (artt. 274 e 275 cod. proc. pen.) e vizio dimotivazione in ordine alla valutazione dell’attualità delle esigenze cautelari: ilTribunale avrebbe confuso l'attualità delle esigenze cautelari con la prossimitàdei fatti di reato alla data di emissione della misura cautelare; la motivazionesarebbe contraddittoria ed illogica nella parte in cui il Tribunale, dopo avererilevato che gli elementi investigativi raccolti fossero idonei a configurare lagravità indiziaria per i reati contestati, non valutava che le stesse emergenzefossero anche indicative della sistematica elusione da parte degli indagati delleregole di gestione delle imprese, il che genererebbe un rischio concreto edSegnatamente, si deduceva che non sarebbe stato considerato (a) il fattoche i due indagati svolgevano la professione di commercialisti, dunque avevanostretti contatti con l'ambiente imprenditoriale ed avevano partecipazioni e ruoli insocietà attive, (b) il fatto che [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per ilfallimento della piscina “[OSCURATO:PERSONA]” e che entrambi i fratelli [OSCURATO:PERSONA] eranoimputati del reato di bancarotta fraudolenta riferita alla gestione della società“[OSCURATO:SOCIETA].”, (d) il fatto che dall'intercettazione ambientale captata il 7marzo del 2025 tra [OSCURATO:PERSONA] e l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] emersa la competenza criminale del [OSCURATO:PERSONA] nell’eluderele regole imprenditoriali (nel corso della conversazione lo stesso consigliava alsuo interlocutore di procurarsi una testa di legno per non incorrere inconseguenze penali).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.1.1. [OSCURATO:PERSONA] in materia di valutazione dell’attualità e concretezza delleesigenze cautelari ribadisce che è necessario che il Giudice effettui unavalutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sullapermanenza dello stato di pericolosità personale dell'indagato dal momento diconsumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare,desumibile dall'analisi soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza dicondizioni oggettive ed "esterne" all'accusato, ricavabili da dati ambientali o dicontesto - quali le sue concrete condizioni di vita in assenza di cautele - chepossano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva.Ne consegue che il pericolo di reiterazione è attuale ogni volta in cui sussistaun pericolo di recidiva prossimo all'epoca in cui viene applicata la misura, seppurnon imminente.

Si ribadisce cioè che il requisito dell'attualità del pericoloprevisto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è equiparabileall'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece,da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità dicondotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta,che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità delsoggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto piùapprofondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anchela previsione di specifiche occasioni di recidivanza (tra le altre: Sez. 2, n. 1122del 02/12/2025, dep. 2026, Hager, Rv. 289262 - 01Sez. 2 n. 53645 del08\09\2016, Lucà, Rv 268977).Pertanto la distanza temporale tra il momento dell'emissione della misura eil momento della consumazione dei reati genera esclusivamente un onere dimotivazione aggravata da parte del giudice della cautela che deve valutarel'attualità e la concretezza delle esigenze in relazione alle emergenzeprocedimentali ovvero alla concreta pericolosità dell'indagato valutata sia inrelazione alle condotte oggetto di giudizio sia in relazione alle sue condizioni divita ed al contesto ambientale nel quale lo stesso opera: la valutazionecomplessiva di tali elementi deve condurre ad un accurato giudizio prognosticocirca la eventuale sussistenza della possibilità - concreta ed attuale - chel'indagato possa porre consumare condotte analoghe a quelle oggetto di giudizio1.2.

Nel caso in esame, in contrasto con tali indicazioni ermeneutiche, ilTribunale per il riesame, al fine di escludere la sussistenza del requisitodell’attualità delle esigenze cautelari, ha valorizzato in modo pressoché esclusivola distanza temporale tra la consumazione dei reati per cui si procede (l'ultimodei quali risale al 2023) e l’applicazione della misura cautelare, ritenendo chenon vi fossero emergenze di segno ulteriore e diverso che consentissero dieffettuare una valutazione prognostica negativa circa la concreta ed attualepossibilità di ricaduta nel delitto.Si tratta di una motivazione carente che non ha tenuto in considerazione leindicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità circa la necessità dellavalutazione della biografia criminale degli indagati e della situazione ambientalein cui gli stessi operano.A ciò si aggiunge che il provvedimento impugnato non ha considerato leemergenze investigative allegate dalla Procura, ovvero (a) il fatto che i dueindagati svolgessero la professione di commercialisti e, dunque, potesseroutilizzare le loro abilità professionali per consumare reati analoghi a quelli per iquali si procede, (b) il fatto che gli stessi fossero già stati indagati per dellebancarotte fraudolente, (c) il fatto che l'abilità nella gestione illecita deifallimenti emergeva dai consigli che venivano forniti da [OSCURATO:PERSONA] aTatasciore Marco emersi nel corso dell’intercettazione effettuata il 7 marzo2025.1.3.

Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato con rinvioal Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di L’Aquila affinchéproceda ad un nuovo giudizio circa la sussistenza dell’attualità e concretezzadelle esigenze cautelari in aderenza alle consolidate linee ermeneutiche tracciatedalla Corte di legittimità.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale diL'Aquila competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.Così deciso, il giorno 3 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Serraiocco [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di L'Aquila.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, haconcluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con notescritte, concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di L’Aquilaannullava l'ordinanza che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] lamisura cautelare degli arresti domiciliari in relazione (a) ai delitti previsti dagliartt. 329 e 322 del d.lvo 12 gennaio 2019, n. 14, (b) a diversi delitti di autoriciclaggio ed intestazione fittizia. Il Tribunale riteneva non esistente il requisitodell'attualità delle esigenze cautelari tenuto conto della risalenze delle condottecontestate riferibili agli anni che andavano dal 2019 al 2023.2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per Cassazione il Procuratoredella Repubblica presso il Tribunale di Pescara, a mezzo dei suoi Sostituti, chededuceva:2.1. violazione di legge (artt. 274 e 275 cod. proc. pen.) e vizio dimotivazione in ordine alla valutazione dell’attualità delle esigenze cautelari: ilTribunale avrebbe confuso l'attualità delle esigenze cautelari con la prossimitàdei fatti di reato alla data di emissione della misura cautelare; la motivazionesarebbe contraddittoria ed illogica nella parte in cui il Tribunale, dopo avererilevato che gli elementi investigativi raccolti fossero idonei a configurare lagravità indiziaria per i reati contestati, non valutava che le stesse emergenzefossero anche indicative della sistematica elusione da parte degli indagati delleregole di gestione delle imprese, il che genererebbe un rischio concreto edSegnatamente, si deduceva che non sarebbe stato considerato (a) il fattoche i due indagati svolgevano la professione di commercialisti, dunque avevanostretti contatti con l'ambiente imprenditoriale ed avevano partecipazioni e ruoli insocietà attive, (b) il fatto che [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per ilfallimento della piscina “[OSCURATO:PERSONA]” e che entrambi i fratelli [OSCURATO:PERSONA] eranoimputati del reato di bancarotta fraudolenta riferita alla gestione della società“[OSCURATO:SOCIETA].”, (d) il fatto che dall'intercettazione ambientale captata il 7marzo del 2025 tra [OSCURATO:PERSONA] e l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] emersa la competenza criminale del [OSCURATO:PERSONA] nell’eluderele regole imprenditoriali (nel corso della conversazione lo stesso consigliava alsuo interlocutore di procurarsi una testa di legno per non incorrere inconseguenze penali).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.1.1. [OSCURATO:PERSONA] in materia di valutazione dell’attualità e concretezza delleesigenze cautelari ribadisce che è necessario che il Giudice effettui unavalutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sullapermanenza dello stato di pericolosità personale dell'indagato dal momento diconsumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare,desumibile dall'analisi soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza dicondizioni oggettive ed "esterne" all'accusato, ricavabili da dati ambientali o dicontesto - quali le sue concrete condizioni di vita in assenza di cautele - chepossano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva.Ne consegue che il pericolo di reiterazione è attuale ogni volta in cui sussistaun pericolo di recidiva prossimo all'epoca in cui viene applicata la misura, seppurnon imminente. Si ribadisce cioè che il requisito dell'attualità del pericoloprevisto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è equiparabileall'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece,da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità dicondotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta,che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità delsoggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto piùapprofondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anchela previsione di specifiche occasioni di recidivanza (tra le altre: Sez. 2, n. 1122del 02/12/2025, dep. 2026, Hager, Rv. 289262 - 01Sez. 2 n. 53645 del08\09\2016, Lucà, Rv 268977).Pertanto la distanza temporale tra il momento dell'emissione della misura eil momento della consumazione dei reati genera esclusivamente un onere dimotivazione aggravata da parte del giudice della cautela che deve valutarel'attualità e la concretezza delle esigenze in relazione alle emergenzeprocedimentali ovvero alla concreta pericolosità dell'indagato valutata sia inrelazione alle condotte oggetto di giudizio sia in relazione alle sue condizioni divita ed al contesto ambientale nel quale lo stesso opera: la valutazionecomplessiva di tali elementi deve condurre ad un accurato giudizio prognosticocirca la eventuale sussistenza della possibilità - concreta ed attuale - chel'indagato possa porre consumare condotte analoghe a quelle oggetto di giudizio1.2. Nel caso in esame, in contrasto con tali indicazioni ermeneutiche, ilTribunale per il riesame, al fine di escludere la sussistenza del requisitodell’attualità delle esigenze cautelari, ha valorizzato in modo pressoché esclusivola distanza temporale tra la consumazione dei reati per cui si procede (l'ultimodei quali risale al 2023) e l’applicazione della misura cautelare, ritenendo chenon vi fossero emergenze di segno ulteriore e diverso che consentissero dieffettuare una valutazione prognostica negativa circa la concreta ed attualepossibilità di ricaduta nel delitto.Si tratta di una motivazione carente che non ha tenuto in considerazione leindicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità circa la necessità dellavalutazione della biografia criminale degli indagati e della situazione ambientalein cui gli stessi operano.A ciò si aggiunge che il provvedimento impugnato non ha considerato leemergenze investigative allegate dalla Procura, ovvero (a) il fatto che i dueindagati svolgessero la professione di commercialisti e, dunque, potesseroutilizzare le loro abilità professionali per consumare reati analoghi a quelli per iquali si procede, (b) il fatto che gli stessi fossero già stati indagati per dellebancarotte fraudolente, (c) il fatto che l'abilità nella gestione illecita deifallimenti emergeva dai consigli che venivano forniti da [OSCURATO:PERSONA] aTatasciore Marco emersi nel corso dell’intercettazione effettuata il 7 marzo2025.1.3. Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato con rinvioal Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di L’Aquila affinchéproceda ad un nuovo giudizio circa la sussistenza dell’attualità e concretezzadelle esigenze cautelari in aderenza alle consolidate linee ermeneutiche tracciatedalla Corte di legittimità. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale diL'Aquila competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.Così deciso, il giorno 3 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]
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