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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 20055/2023

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1014/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), nella persona del Curatore fallimentare avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata “ex lege” in Roma, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, p.zza Cavour; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso i suoi Uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 248/2018 (pubblicata il 5 febbraio 2018); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dalla difesa della ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.

R.G.N. 21014/2018 C.C. 20/06/2023 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza depositata in data 6 febbraio 1999, il Tribunale di Palermo accoglieva l’opposizione a decreto-ingiuntivo n. 587/1996 proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana, con cui il Presidente di detto Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento, in favore del [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], della somma di £ 272.866.473 oltre accessori, a titolo di corrispettivo per prestazioni rese in esecuzione di una convenzione stipulata fra le parti in data 12 maggio 1989 nell’ambito della quale, in particolare, l’opposto aveva assunto, nel 1990 e nel 1991, il commissariamento per conto dell’[OSCURATO:PERSONA] di servizi promo-pubblicitari.

2. Sul gravame interposto dal [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] e nella resistenza del suddetto [OSCURATO:PERSONA], il quale riproponeva l’eccezione di difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria e di improponibilità della domanda già disattese in primo grado, la Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 1308/2004, rigettava l’impugnazione.

3. Con sentenza n. 30553/2011, la Corte di cassazione, pronunciandosi sul ricorso proposto, sulla base di tre motivi, dal [OSCURATO:SOCIETA]., cassava con rinvio l’impugnata sentenza di appello, ritenendo fondato il primo motivo del ricorso relativo alla denunciata violazione e falsa applicazione degli artt.2909 c.c. e 324 c.p.c., nonché dei principi in tema di cosa giudicata, in quanto, richiamando la sentenza delle SS.UU. n. 13916/2006, riteneva che dal momento in cui la sentenza impugnata n. 1308/2004 del 10 dicembre 2004 emessa fra le parti era passata in decisione il 30 aprile 2004, ovvero prima che avvenisse il deposito della sentenza n. 1599/2004 del Tribunale di Palermo, invero depositata il 18 maggio 2004 e passata in giudicato, del dictum di tale decisione, consistito nella reiezione dell’eccezione di improponibilità ai sensi dell’art. 1453 c.c., non poteva non tenersi conto.

4. Con sentenza n. 248/2018, la Corte di appello di Palermo, pronunciandosi sull’atto di citazione in riassunzione proposto dal curatore del [OSCURATO:SOCIETA]. (che chiedeva, in riforma della sentenza n. 337/99 del Tribunale di Palermo, il rigetto dell’opposizione proposta dall’[OSCURATO:PERSONA], oltre il risarcimento del danno ingiusto sofferto per non aver ottenuto tempestivamente la somma di cui era creditore, avanzando, in via subordinata, domanda di illecito arricchimento deducendo a tal fine anche mezzi istruttori) lo rigettava, condannando il citato [OSCURATO:SOCIETA] alla rifusione in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana delle spese processuali da quest’ultimo sostenute nel giudizio di secondo grado, in quello di cassazione e quale convenuto in riassunzione.

A sostegno dell’adottata decisione, la Corte palermitana, non reputando incidente il predetto giudicato sull’oggetto del giudizio, rilevava che la pretesa creditoria della Curatela del menzionato [OSCURATO:SOCIETA] era infondata nel merito, poiché – avuto riguardo al contenuto degli artt. 2 e 3 della Convenzione – la stessa non aveva affatto dimostrato o chiesto di dimostrare di aver prodotto tutte le fatture quietanzate e i documenti giustificativi di spesa relativi alle prestazioni in contestazione.

La stessa Corte territoriale ravvisava l’inammissibilità delle istanze istruttorie formulate, anche in secondo grado, dalla citata Curatela dirette ad ottenere l’esibizione della documentazione già oggetto di sequestro penale ma anch’essa priva dei necessari documenti comprovanti le spese, nonché l’ammissione di prova testimoniale, con la conseguente legittimità della disposta revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Secondo la stessa Corte, era da ritenersi, altresì, infondata la doglianza relativa alla domanda di indebito arricchimento che, seppur ammissibile (diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure), non poteva essere accolta a fronte della mancata dimostrazione, ad opera della Curatela, del proprio allegato effettivo depauperamento conseguente alla realizzazione delle prestazioni connesse all’attività di pubblicizzazione del vino Marsala, non avendo prodotto o chiesto l’esibizione delle fatture quietanzate connesse alle spese realmente effettuate.

5. Avverso la citata pronuncia della Corte di appello di Palermo adottata in sede di riassunzione, ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], resistito con controricorso dall’[OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana.

La difesa della ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, parte ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. –l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, ritenendo che abbia errato la Corte di appello di Palermo nel rigettare le richieste di pagamento formulate dalla Curatela per le somme dovute a saldo e ristoro forfettario delle somme relative alla campagna pubblicitaria in questione, ritenendo che questa non avesse affatto dimostrato o chiesto di dimostrare di aver prodotto tutte le fatture quietanzate e i documenti giustificativi di spesa relativi alle prestazioni delle quali si era preteso e, in larga parte, già ottenuto incontestatamente il pagamento, rigettando anche la richiesta di prova testimoniale formulata dalla curatela avente ad oggetto l’avvenuto invio del rendiconto con i documenti giustificativi delle spese, necessari per ottenere il pagamento delle somme dovute a saldo e il ristoro forfettario delle spese.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ritenendo che il giudice della riassunzione abbia affermato la mancata produzione dei documenti giustificativi di spese senza esaminare i documenti prodotti in giudizio ovvero attribuendo un valore differente a documenti che contenevano il chiaro riferimento all’avvenuto invio da parte della [OSCURATO:SOCIETA] all’[OSCURATO:PERSONA] del rendiconto con gli allegati documenti giustificativi.

3. Con la terza doglianza, il ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 233, 350, 352, 392 e 394 c.p.c., per aver omesso del tutto di prendere in esame e di provvedere sul giuramento decisorio deferito dall’appellante con l’atto di appello e riguardante il giudizio annotato al n. r.g. 401/00 e poi riproposto in sede di rinvio con la comparsa conclusionale, limitandosi a valutare le sole richieste istruttorie formulate dalla Curatela in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di rinvio.

4. Con il quarto motivo, la ricorrente adduce – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ossia sulla circostanza che la Corte di appello di Palermo abbia omesso del tutto di prendere in considerazione e di provvedere sul giuramento decisorio deferito dall’appellante con l’atto di appello annotato al n. r.g. 401/00 e poi riproposto in sede di rinvio con comparsa conclusionale.

5. Con il quinto ed ultimo motivo, la ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la vi olazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. nella parte in cui la Corte di appello ha condannato la Curatela al pagamento in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] delle spese processuali del secondo grado, del processo in cassazione e del giudizio di rinvio, nonostante quest’ultimo avesse chiesto il solo pagamento delle spese del giudizio di rinvio.

6. Rileva il collegio che il primo motivo èinammissibile perché, con lo stesso, si deduce un vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, non più denunciabile (cfr. Cass.

SU n. 8053/2014, Cass.n. 23940/2017 e Cass. n. 22598/2018) con la nuova formulazione del n. 5) dell’art. 360 c.p.c. (da ritenersi applicabile anche con riferimento alla data di pubblicazione della sentenza adottata dal giudice di secondo grado in sede di rinvio), potendosi, tutt’al più, ritenere che, nel caso in questione, si sia inteso far valere un vizio di insufficiente motivazione – ma non più deducibile per effetto della suddetta innovata formulazione - nell’apprezzamento dei d ocumenti prodotti e nella mancata valorizzazione di altri, comunque implicante una sollecitazione ad una rivalutazione nel merito, impedita in sede di legittimità, non conformandosi, per l’appunto, il giudizio di cassazione come un terzo grado di merito, mediante il quale poter rivalutare le prove già liberamente apprezzate dalla Corte di appello in base all’apposita valorizzazione della documentazione prodotta e ritenuta conferente ed adeguata ai fini della soluzione della controversia.

In tal senso, la Corte territoriale, ricostruendo il contenuto della convenzione (con particolare riguardo alla portata degli artt. 2 e 3), ha rilevato come la società [OSCURATO:SOCIETA] si fosse obbligata a produrre l’elenco analitico delle spese sostenute per l’esecuzione del progetto autorizzato, nonché delle fatture “debitamente quietanzate e corredate con i necessari elementi di riscontro di pagamento”.

E proprio sulla scorta dell’assunzione di tali obblighi e della contestazione dell’avvenuto pagamento di quanto dovuto ad opera dell’[OSCURATO:PERSONA] controricorrente, la Corte sicula ha rilevato che non erano stati versati in atti tutti i documenti giustificativi degli asseriti pagamenti.

Anzi, il giudice di appello, in conformità a quello di primo grado, ha confermato (senza che laricorrente avesse specificamente criticato tale circostanza) che le fatture prodotte dalla società [OSCURATO:SOCIETA] (tutte antecedenti al 18 luglio 1991, data di accredito dell’importo corrispondente al 90%) non erano state quietanzate né era emerso che gli ordini di pagamento in data 11 novembre 1991 avessero poi avuto esecuzione, risultando pur essi privi di apposita quietanza.

7. Anche la seconda censura si profila inammissibile, perché, attraverso la formale deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la ricorrente tende, in effetti,ad ottenere un riapprezzamento nel merito del materiale probatorio già valutato dal giudice di rinvio, il quale ha implicitamente ritenuto non rilevanti gli altri documenti e considerato motivatamente inammissibili le istanze istruttorie dedotte dalla Curatela della [OSCURATO:SOCIETA].

E’ risaputo che, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (v., tra le tante, Cass. n. 27000/2016 e Cass. n. 6744/2022).

8. Il terzo motivo è privo di fondamentoperché l’istanza istruttoria – formulata in via subordinata - di deferimento del giuramento decisorio era stata formulata (come ammesso dalla stessa ricorrente [OSCURATO:PERSONA]: v. pag. 25 del ricorso) con la comparsa conclusionale (che, come è noto, ha solo funzione illustrativa delle precedenti difese e conclusioni), e non prima, nel corso del giudizio di rinvio, né riproposta in sede di precisazione delle conclusioni (rimanendo, perciò, irrilevante che fosse stato precedentemente chiesto nel grado di appello a cui conseguì la sentenza di cassazione con rinvio).

9. La quarta doglianza è inammissibile in dipendenza dell’inammissibilità della precedente e, in ogni caso, per essere stato con essa dedotto il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione non più sussumibile nel nuovo n. 5) dell’art. 360 c.p.c., per quanto in precedenza già evidenziato.

10. Il quinto ed ultimo motivo si prospetta infondato, pur con i chiarimenti di seguito esposti.

Corrisponde al vero che, per quanto si desume dalle conclusioni riportate nell’impugnata sentenza (cfr. pag. 5), l’attuale controricorrente [OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato la richiesta di condanna al pagamento delle competenze ed onorari relativi al giudizio di rinvio (circostanza non contestata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]), senza alcuna ulteriore specificazione.

Tuttavia, dovendo il giudice di rinvio provvedere d’ufficio sulla regolazione delle spese complessive relative ai vari gradi, non può ritenersi configurabile il vizio di ultrapetizione, laddove la richiesta della parte vittoriosa sia stata limitata, in sede di precisazione delle conclusioni, al giudizio di rinvio, costituendo esso una prosecuzione e, quindi, dovendo correlarsi la pronuncia sulle spese all’esito finale della causa, con la conseguente condanna della parte soccombente (ove non si ritenga di compensarle) anche al pagamento dei compensi dei gradi precedenti.

Del resto, in via generale, non è necessaria alcuna espressa istanza per la pronuncia sulle spese e la limitazione operata, anche accidentalmente, ad un solo grado, non fa venir meno il dovere del giudice di regolare le complessive spese giudiziali per gradi.

Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Cass. n. 944/1980) ha posto in risalto che, poiché lacassazione con rinvio di una sentenza, resa in grado d'appello, pone nel nulla la pronuncia sullespese in essa contenuta, il giudice di rinvio deve provvedere anche sulla regolamentazione dellespese della pregressa fase di merito, in relazione all'esito globale del processo, e tenendo conto che la loro rifusione in favore della parte vincitrice va disposta pure in difetto di una esplicita domanda, in quanto da ritenersi implicitamente richiesta.

11. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna della soccombente ricorrente al pagamento dei compensi del presente giudizio (oltre eventuali spese prenotate a debito), che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della stessa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la Curatela ricorrente, in persona del curatore fallimentare, al pagamento dei compensi del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.600,00, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1014/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), nella persona del Curatore fallimentare avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata “ex lege” in Roma, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, p.zza Cavour; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso i suoi Uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 248/2018 (pubblicata il 5 febbraio 2018); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dalla difesa della ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. R.G.N. 21014/2018 C.C. 20/06/2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza depositata in data 6 febbraio 1999, il Tribunale di Palermo accoglieva l’opposizione a decreto-ingiuntivo n. 587/1996 proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana, con cui il Presidente di detto Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento, in favore del [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], della somma di £ 272.866.473 oltre accessori, a titolo di corrispettivo per prestazioni rese in esecuzione di una convenzione stipulata fra le parti in data 12 maggio 1989 nell’ambito della quale, in particolare, l’opposto aveva assunto, nel 1990 e nel 1991, il commissariamento per conto dell’[OSCURATO:PERSONA] di servizi promo-pubblicitari. 2. Sul gravame interposto dal [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] e nella resistenza del suddetto [OSCURATO:PERSONA], il quale riproponeva l’eccezione di difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria e di improponibilità della domanda già disattese in primo grado, la Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 1308/2004, rigettava l’impugnazione. 3. Con sentenza n. 30553/2011, la Corte di cassazione, pronunciandosi sul ricorso proposto, sulla base di tre motivi, dal [OSCURATO:SOCIETA]., cassava con rinvio l’impugnata sentenza di appello, ritenendo fondato il primo motivo del ricorso relativo alla denunciata violazione e falsa applicazione degli artt.2909 c.c. e 324 c.p.c., nonché dei principi in tema di cosa giudicata, in quanto, richiamando la sentenza delle SS.UU. n. 13916/2006, riteneva che dal momento in cui la sentenza impugnata n. 1308/2004 del 10 dicembre 2004 emessa fra le parti era passata in decisione il 30 aprile 2004, ovvero prima che avvenisse il deposito della sentenza n. 1599/2004 del Tribunale di Palermo, invero depositata il 18 maggio 2004 e passata in giudicato, del dictum di tale decisione, consistito nella reiezione dell’eccezione di improponibilità ai sensi dell’art. 1453 c.c., non poteva non tenersi conto. 4. Con sentenza n. 248/2018, la Corte di appello di Palermo, pronunciandosi sull’atto di citazione in riassunzione proposto dal curatore del [OSCURATO:SOCIETA]. (che chiedeva, in riforma della sentenza n. 337/99 del Tribunale di Palermo, il rigetto dell’opposizione proposta dall’[OSCURATO:PERSONA], oltre il risarcimento del danno ingiusto sofferto per non aver ottenuto tempestivamente la somma di cui era creditore, avanzando, in via subordinata, domanda di illecito arricchimento deducendo a tal fine anche mezzi istruttori) lo rigettava, condannando il citato [OSCURATO:SOCIETA] alla rifusione in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana delle spese processuali da quest’ultimo sostenute nel giudizio di secondo grado, in quello di cassazione e quale convenuto in riassunzione. A sostegno dell’adottata decisione, la Corte palermitana, non reputando incidente il predetto giudicato sull’oggetto del giudizio, rilevava che la pretesa creditoria della Curatela del menzionato [OSCURATO:SOCIETA] era infondata nel merito, poiché – avuto riguardo al contenuto degli artt. 2 e 3 della Convenzione – la stessa non aveva affatto dimostrato o chiesto di dimostrare di aver prodotto tutte le fatture quietanzate e i documenti giustificativi di spesa relativi alle prestazioni in contestazione. La stessa Corte territoriale ravvisava l’inammissibilità delle istanze istruttorie formulate, anche in secondo grado, dalla citata Curatela dirette ad ottenere l’esibizione della documentazione già oggetto di sequestro penale ma anch’essa priva dei necessari documenti comprovanti le spese, nonché l’ammissione di prova testimoniale, con la conseguente legittimità della disposta revoca del decreto ingiuntivo opposto. Secondo la stessa Corte, era da ritenersi, altresì, infondata la doglianza relativa alla domanda di indebito arricchimento che, seppur ammissibile (diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure), non poteva essere accolta a fronte della mancata dimostrazione, ad opera della Curatela, del proprio allegato effettivo depauperamento conseguente alla realizzazione delle prestazioni connesse all’attività di pubblicizzazione del vino Marsala, non avendo prodotto o chiesto l’esibizione delle fatture quietanzate connesse alle spese realmente effettuate. 5. Avverso la citata pronuncia della Corte di appello di Palermo adottata in sede di riassunzione, ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], resistito con controricorso dall’[OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana. La difesa della ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, parte ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. –l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, ritenendo che abbia errato la Corte di appello di Palermo nel rigettare le richieste di pagamento formulate dalla Curatela per le somme dovute a saldo e ristoro forfettario delle somme relative alla campagna pubblicitaria in questione, ritenendo che questa non avesse affatto dimostrato o chiesto di dimostrare di aver prodotto tutte le fatture quietanzate e i documenti giustificativi di spesa relativi alle prestazioni delle quali si era preteso e, in larga parte, già ottenuto incontestatamente il pagamento, rigettando anche la richiesta di prova testimoniale formulata dalla curatela avente ad oggetto l’avvenuto invio del rendiconto con i documenti giustificativi delle spese, necessari per ottenere il pagamento delle somme dovute a saldo e il ristoro forfettario delle spese. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ritenendo che il giudice della riassunzione abbia affermato la mancata produzione dei documenti giustificativi di spese senza esaminare i documenti prodotti in giudizio ovvero attribuendo un valore differente a documenti che contenevano il chiaro riferimento all’avvenuto invio da parte della [OSCURATO:SOCIETA] all’[OSCURATO:PERSONA] del rendiconto con gli allegati documenti giustificativi. 3. Con la terza doglianza, il ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 233, 350, 352, 392 e 394 c.p.c., per aver omesso del tutto di prendere in esame e di provvedere sul giuramento decisorio deferito dall’appellante con l’atto di appello e riguardante il giudizio annotato al n. r.g. 401/00 e poi riproposto in sede di rinvio con la comparsa conclusionale, limitandosi a valutare le sole richieste istruttorie formulate dalla Curatela in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di rinvio. 4. Con il quarto motivo, la ricorrente adduce – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ossia sulla circostanza che la Corte di appello di Palermo abbia omesso del tutto di prendere in considerazione e di provvedere sul giuramento decisorio deferito dall’appellante con l’atto di appello annotato al n. r.g. 401/00 e poi riproposto in sede di rinvio con comparsa conclusionale. 5. Con il quinto ed ultimo motivo, la ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la vi olazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. nella parte in cui la Corte di appello ha condannato la Curatela al pagamento in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] delle spese processuali del secondo grado, del processo in cassazione e del giudizio di rinvio, nonostante quest’ultimo avesse chiesto il solo pagamento delle spese del giudizio di rinvio. 6. Rileva il collegio che il primo motivo èinammissibile perché, con lo stesso, si deduce un vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, non più denunciabile (cfr. Cass. SU n. 8053/2014, Cass.n. 23940/2017 e Cass. n. 22598/2018) con la nuova formulazione del n. 5) dell’art. 360 c.p.c. (da ritenersi applicabile anche con riferimento alla data di pubblicazione della sentenza adottata dal giudice di secondo grado in sede di rinvio), potendosi, tutt’al più, ritenere che, nel caso in questione, si sia inteso far valere un vizio di insufficiente motivazione – ma non più deducibile per effetto della suddetta innovata formulazione - nell’apprezzamento dei d ocumenti prodotti e nella mancata valorizzazione di altri, comunque implicante una sollecitazione ad una rivalutazione nel merito, impedita in sede di legittimità, non conformandosi, per l’appunto, il giudizio di cassazione come un terzo grado di merito, mediante il quale poter rivalutare le prove già liberamente apprezzate dalla Corte di appello in base all’apposita valorizzazione della documentazione prodotta e ritenuta conferente ed adeguata ai fini della soluzione della controversia. In tal senso, la Corte territoriale, ricostruendo il contenuto della convenzione (con particolare riguardo alla portata degli artt. 2 e 3), ha rilevato come la società [OSCURATO:SOCIETA] si fosse obbligata a produrre l’elenco analitico delle spese sostenute per l’esecuzione del progetto autorizzato, nonché delle fatture “debitamente quietanzate e corredate con i necessari elementi di riscontro di pagamento”. E proprio sulla scorta dell’assunzione di tali obblighi e della contestazione dell’avvenuto pagamento di quanto dovuto ad opera dell’[OSCURATO:PERSONA] controricorrente, la Corte sicula ha rilevato che non erano stati versati in atti tutti i documenti giustificativi degli asseriti pagamenti. Anzi, il giudice di appello, in conformità a quello di primo grado, ha confermato (senza che laricorrente avesse specificamente criticato tale circostanza) che le fatture prodotte dalla società [OSCURATO:SOCIETA] (tutte antecedenti al 18 luglio 1991, data di accredito dell’importo corrispondente al 90%) non erano state quietanzate né era emerso che gli ordini di pagamento in data 11 novembre 1991 avessero poi avuto esecuzione, risultando pur essi privi di apposita quietanza. 7. Anche la seconda censura si profila inammissibile, perché, attraverso la formale deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la ricorrente tende, in effetti,ad ottenere un riapprezzamento nel merito del materiale probatorio già valutato dal giudice di rinvio, il quale ha implicitamente ritenuto non rilevanti gli altri documenti e considerato motivatamente inammissibili le istanze istruttorie dedotte dalla Curatela della [OSCURATO:SOCIETA]. E’ risaputo che, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (v., tra le tante, Cass. n. 27000/2016 e Cass. n. 6744/2022). 8. Il terzo motivo è privo di fondamentoperché l’istanza istruttoria – formulata in via subordinata - di deferimento del giuramento decisorio era stata formulata (come ammesso dalla stessa ricorrente [OSCURATO:PERSONA]: v. pag. 25 del ricorso) con la comparsa conclusionale (che, come è noto, ha solo funzione illustrativa delle precedenti difese e conclusioni), e non prima, nel corso del giudizio di rinvio, né riproposta in sede di precisazione delle conclusioni (rimanendo, perciò, irrilevante che fosse stato precedentemente chiesto nel grado di appello a cui conseguì la sentenza di cassazione con rinvio). 9. La quarta doglianza è inammissibile in dipendenza dell’inammissibilità della precedente e, in ogni caso, per essere stato con essa dedotto il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione non più sussumibile nel nuovo n. 5) dell’art. 360 c.p.c., per quanto in precedenza già evidenziato. 10. Il quinto ed ultimo motivo si prospetta infondato, pur con i chiarimenti di seguito esposti. Corrisponde al vero che, per quanto si desume dalle conclusioni riportate nell’impugnata sentenza (cfr. pag. 5), l’attuale controricorrente [OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato la richiesta di condanna al pagamento delle competenze ed onorari relativi al giudizio di rinvio (circostanza non contestata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]), senza alcuna ulteriore specificazione. Tuttavia, dovendo il giudice di rinvio provvedere d’ufficio sulla regolazione delle spese complessive relative ai vari gradi, non può ritenersi configurabile il vizio di ultrapetizione, laddove la richiesta della parte vittoriosa sia stata limitata, in sede di precisazione delle conclusioni, al giudizio di rinvio, costituendo esso una prosecuzione e, quindi, dovendo correlarsi la pronuncia sulle spese all’esito finale della causa, con la conseguente condanna della parte soccombente (ove non si ritenga di compensarle) anche al pagamento dei compensi dei gradi precedenti. Del resto, in via generale, non è necessaria alcuna espressa istanza per la pronuncia sulle spese e la limitazione operata, anche accidentalmente, ad un solo grado, non fa venir meno il dovere del giudice di regolare le complessive spese giudiziali per gradi. Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Cass. n. 944/1980) ha posto in risalto che, poiché lacassazione con rinvio di una sentenza, resa in grado d'appello, pone nel nulla la pronuncia sullespese in essa contenuta, il giudice di rinvio deve provvedere anche sulla regolamentazione dellespese della pregressa fase di merito, in relazione all'esito globale del processo, e tenendo conto che la loro rifusione in favore della parte vincitrice va disposta pure in difetto di una esplicita domanda, in quanto da ritenersi implicitamente richiesta. 11. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna della soccombente ricorrente al pagamento dei compensi del presente giudizio (oltre eventuali spese prenotate a debito), che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della stessa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la Curatela ricorrente, in persona del curatore fallimentare, al pagamento dei compensi del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.600,00, oltre eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di con
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