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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2023

Cassazione n. 19029/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con il quale si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di determinazione della pena e di mancata esclusione della recidiva è inammissibile perché meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici (v. sentenza ove si giustifica la ritenuta sussistenza della recidiva in ragione della non occasionalità. della condotta, ritenuta anzi espressiva di ulteriore spregio delle regole e dei numerosissimi precedenti penali dell'imputato, di cui 5 specifici per evasione); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 3 aprile 2023 Il consigliere estensore Il PrestInte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con il quale si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di determinazione della pena e di mancata esclusione della recidiva è inammissibile perché meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici (v. sentenza ove si giustifica la ritenuta sussistenza della recidiva in ragione della non occasionalità. della condotta, ritenuta anzi espressiva di ulteriore spregio delle regole e dei numerosissimi precedenti penali dell'imputato, di cui 5 specifici per evasione); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il consigliere estensore Il PrestInte
Sentenza Cassazione n. 19029/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris