CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 23423/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nale di Cagliariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui siè chiesto pronunciare l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni, in replica alla requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,nell’interesse del ricorrente in data 08/04/2026.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cagliari ha rigettatol’istanza di riesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso ilprovvedimento applicativo della misura della custodia cautelare in carcere,disposta in relazione al delitto di cui all’art. 416, secondo comma, cod. pen., e alconcorso nei delitti di furto e ricettazione, specificamente indicati in rubrica.2. Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione,in relazione agli artt. 309 e 125, comma 3, cod. proc. pen., per avere il Tribunaleomesso di replicare alla specifica censura concernente il reato associativo e,segnatamente, ai profili che insistevano, per un verso, sul coinvolgimento disoggetti esterni al presunto sodalizio e, dall’altro, sull’assenza di stabile vincolo trai partecipanti, di precisa ripartizione dei ruoli tra i medesimi e di messa adisposizione comune di strumenti operativi. Con motivazione assertiva, il Collegiodel riesame ha ritenuto evidente l’esistenza dell’associazione, valorizzando esitiintercettivi non decisivi.2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein relazione al requisito dell’attualità delle esigenze cautelari, che è statoillogicamente sovrapposto a quello della pericolosità sociale, attesa l’enfasi ripostadal Tribunale sulla gravità dei precedenti penali dell’indagato e sulla suapersonalità. Si contesta l’affermazione, espressa in motivazione, secondo cui lacessazione delle condotte sarebbe dipesa esclusivamente dall’interruzione delle2.3. Con il terzo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazionein ordine alla valutazione di inadeguatezza dell’invocata misura degli arrestidomiciliari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.2. Il primo motivo è manifestamente infondato, a partire dalla premessastessa della censura, secondo cui la gravata ordinanza, nel concentrarsi quasiesclusivamente su profili non dedotti, relativi ai reati-fine, avrebbe finito per nonreplicare all’unica doglianza contestata, concernente il reato di cui al secondocomma dell’art. 416 cod. pen. Tale assunto non considera, infatti, il principio,enunciato da questa Corte in tema di associazione per delinquere, alla luce delquale «è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reatifine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione deidelitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che(Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670-01, sulla falsariga di quantogià statuito da Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376-01).In altri termini, quel che il ricorrente omette di notare è che la lunga disaminadedicata, in motivazione, alla ricostruzione dei reati-fine, costituisce proprio ilpresupposto logico per replicare alla censura, espressamente dedotta, relativa allasussistenza del reato associativo (sulla possibilità che, nel procedimento diimpugnazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali, possaritenersi “questione dedotta” anche quelle censura che, benché non enunciata inmodo specifico, integri il presupposto logico delle doglianze espressamentededotte, v., ad es., Sez. 4, n. 26430 del 29/04/2003, Maska, Rv. 226197-01).L’analitica premessa circa la sussistenza della gravità indiziaria ‒ cheimpegna, in effetti, le prime 19 pagine del provvedimento impugnato ‒ ha inteso,dunque, porre le basi logiche per dimostrare la sussistenza, nel caso di specie, diun’organizzazione dedita in maniera continuativa a reati contro il patrimonio,avente tutte le caratteristiche dell’associazione per delinquere tratteggiata nell’art.416 cod. pen.Nell’iter motivazionale, si è, infatti, evidenziata, la ricorrenza delle tre o piùpersone, l’accordo criminoso tra le stesse, finalizzato alla commissione diun’indeterminata serie di reati contro il patrimonio, la struttura organizzativa(vetture, utensili), la ripartizione di compiti tra basisti ed esecutori materiali el’indispensabile affectio societatis.Il coinvolgimento del ricorrente in tale associazione è stato puntualmenteaffermato sulla base di quanto restituito da intercettazioni e filmati (v. ad es., pp.12 e 14 della gravata ordinanza), relativi a condotte di furto e di ricettazione (v.ad es. p. 13), oltre che immagini tratte da telecamere di videosorveglianza (v. p.18-19).3. Il secondo motivo è aspecifico, in quanto elude il confronto con lamotivazione, allorché allude al “significativo decorso temporale, pari a quasi unanno, dall’ultimo episodio contestato”, di cui il Tribunale non avrebbe tenuto conto.A tale doglianza, il Collegio del riesame ha invece replicato, correttamentecontestando, peraltro, l’asserita significatività del tempo trascorso (v. p. 21dell’impugnata ordinanza). Sotto questo profilo, la decisione impugnata deve,quindi, ritenersi, conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità(cfr., ex multis, Sez. 4, n. 24478 del 12/03/2015, Palermo, Rv. 263722-01, sullafalsariga di Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244377-01, secondocui, in tema di misure cautelari, lo specifico riferimento normativo al "tempotrascorso dalla commissione del reato" di cui all'art. 292, comma 2, lett. c) cod.proc. pen., impone al giudice di motivare sotto il profilo della valutazione dellapericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempo intercorrente tra talemomento e la decisione sulla misura cautelare, giacché ad una maggiore distanzatemporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari).Tanto puntualizzato, la censura va disattesa anche per ciò che ha riguardo,più in generale, alla lamentata sovrapposizione del giudizio sull’attualità delpericolo rispetto a quello sulla pericolosità sociale del ricorrente. In motivazione,è stato adeguatamente evidenziato il lungo arco temporale in cui i reati oggettodel procedimento sono stati commessi; come già ricordato, tale elemento è statoconsiderato maggiormente significativo rispetto alla relativa brevità del tempotrascorso dalla data dei fatti contestati, con motivazione sottratta alle dedottecensure. Si è evidenziato, inoltre, il diffuso senso d’insicurezza sociale provocatodall’azione del ricorrente e dei suoi complici in una zona assai estesa del territoriosardo; sicché, la valutazione espressa dal Tribunale in tema di attualità del pericolodi reiterazione del reato ha ampiamente lumeggiato la continuità del periculumlibertatis nella sua dimensione temporale, che, secondo la giurisprudenza dilegittimità, va apprezzata tanto sulla base della vicinanza ai fatti in cui si èmanifestata la potenzialità criminale dell'indagato, quanto della presenza dielementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo diconcretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare (exmultis, v. Sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015, dep. 2016, Esposito, Rv. 265618-01;Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767-01).4. Il terzo motivo è aspecifico.Anche in tal caso, il ricorrente omette un rigoroso confronto, critico edeffettivo, con le ragioni esposte, sia pure sinteticamente, dal Collegio del riesamecirca la mancata idoneità non già dello specifico contesto abitativo ‒ campo nomadi‒ proposto dal ricorrente, bensì circa la radicale inidoneità di misure alternative aquella della custodia in carcere ad assicurare le esigenze cautelari. A tal fine, si èrimarcata la rete criminale in cui, secondo i giudici della cautela, l’indagato èrisultato inserito, nonché, a livello di analisi più marcatamente soggettiva, lamancanza di autocontrollo e la propensione alla commissione di illeciti. Sicché ilmotivo in scrutinio ‒ che reitera le doglianze già disattese dal Tribunale nel sensoanzidetto, incentrandole sull’asserita lacuna motivazionale a propositodell’idoneità, o meno, della struttura abitativa proposta ‒ non considera affattocome il diniego espresso in motivazione si basi su una valutazione che ha escluso,a monte, la possibilità stessa di concedere gli arresti domiciliari, a prescindere dalluogo indicato.5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ‒ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilitàdell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del26/01/2016, Failla, Rv. 267585-01) ‒ al versamento, in favore della Cassa delleammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equodeterminare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]