CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30233/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 21 dicembre 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il reato di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2, e 223, comma 1, L.F. (fatto commesso in Monza il 7 maggio 2014); - che l'impugnativa, sottoscritta dal difensore, consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, con il quale si contesta, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge (segnatamente, degli artt. 216, comma 1, n. 2, 217, comma 1, n. 4, 219, comma 2, n. 1, 223, comma 1, e 224, comma 1, n. 1 L.F.), la sussistenza dell'elemento soggettivo della ritenuta bancarotta fraudolenta documentale specifica e, quindi, la qualificazione giuridica data al fatto, che avrebbe dovuto sussumersi entro lo schema del delitto di bancarotta documentale semplice, è generico, oltre che non consentito in questa sede e manifestamente infondato, posto che, a fronte di una motivazione, quale quella rassegnata nella sentenza impugnata, che ha dato conto, in maniera non manifestamente illogica, della duplice finalità che aveva animato l'amministratore della società fallita nel non mettere a disposizione della curatela tutte le scritture contabili della società stessa (fatta eccezione per il bilancio 2012, peraltro consegnato tardivamente), ossia, la finalità di pregiudicare la garanzia patrimoniale offerta ai creditori e di procurarsi un ingiusto profitto proprio a mezzo dell'omissione di ogni tracciamento contabile, così da impedire la verifica della destinazione e il recupero delle ingenti somme di denaro movimentate sui conti correnti societari (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata) - ciò, escludendo, oltretutto, la possibilità di una derubricazione nell'ipotesi di bancarotta semplice documentale -, le deduzioni cui esso è affidato omettono di aggredire specificamente entrambe le rationes decidendi sottese alla statuizione, in particolare la seconda; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così de